Sentenza 3 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA 031 03 /0 1 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente - R.G.N. 9941/98 Cron. 6495 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Ud.15/12/00 - Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato CUTELLE' PANCRAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FARO ARNALDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2000 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 5486 rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI -1- GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato avverso la sentenza n. 481/97 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 14/05/97 R.G.N. 399/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Agrigento del 18/3/96 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Agrigento, che aveva dichiarato il diritto di TI EL all'assegno di invalidità con decorrenza dal 1/4/95 e condannato l'Istituto al pagamento della prestazione, oltre accessori. La TI contrastava la domanda e il Tribunale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'INPS alla erogazione dell'assegno con decorrenza dal 1/2/97 e confermava nel resto. Precisava il giudice del riesame che il CTU nominato in secondo grado aveva accertato un quadro morboso costituito da varie affezioni fra cui il disturbo distimico, che era la patologia più rilevante e comportava depressione, insonnia, astenia marcata, difficoltà di concentrazione e bassa autostima;
tale patologia, cronicamente presente e scarsamente emendabile con le cure, era tale da rendere la ricorrente invalida, nei limiti di legge, a partire dal gennaio 1997, "epoca in cui (la malattia), già da tempo presente, ha assunto i connotati clinici descritti”. Le conclusioni del CTU erano condivisibili, perché confortate dai dati offerti dall'esame obiettivo ed accertamenti in atti, oltre che sorrette da argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la TI, fondato su un unico motivo. Non si è costituito in giudizio l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 CPC), deduce la ricorrente che il Tribunale non aveva indicato le ragioni per le quali aveva preferito la seconda consulenza, - rispetto alla prima, pur essendo le stesse “pressoché sovrapponibili”. La prima consulenza era poi in sintonia con tutte le certificazioni mediche intervenute nel tempo e che dimostravano l'imponente quadro patologico dell'assicurata. Si trattava di malattie croniche ed a lenta ingravescenza, per cui era illogico ritenere che le stesse fossero insorte "d'improvviso alla data del febbraio 1997”: scarsa sul punto era la motivazione del secondo consulente, per di più smentita dalle certificazioni in atti. Il Tribunale di Agrigento in maniera apodittica aveva affermato che questa consulenza fosse maggiormente puntuale nell'esame medico legale delle infermità della ricorrente, rispetto a quella espletata in primo grado, mentre semmai era vero il contrario. Singolare era il fatto che in secondo grado fosse stata trascurata la grave obesità della ricorrente ed il “complessivo quadro nosologico nel cui ambito sussistevano, già alla data di presentazione della domanda amministrativa, patologie di sicuro rilievo invalidante” e fosse stato, invece, posto l'accento solo sulla affezione neuro-psichiatrica; né erano stati effettuati nuovi esami specialistici e radiografici, per dare la prevalenza all'esame obiettivo, le cui risultanze collidevano con la documentazione in atti, che era a disposizione della Corte, e con la precedente consulenza. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il seguente principio di diritto, condiviso dal Collegio: “in applicazione del 2 principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti al giudice di merito, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella di parte" (Cass. N. 225 del 11/1/2000). Nel caso di specie il ricorrente si limita a denunciare genericamente che il Tribunale non aveva spiegato le ragioni per cui aveva preferito la seconda consulenza alla prima, anche se i due elaborati erano quasi sovrapponibili, e non aveva tenuto conto del fatto che, in caso di malattie a lenta ingravescenza, era illogico ritenere che l'invalidità fosse sorta improvvisamente nel febbraio 1997. Denuncia inoltre, sempre in maniera generica, che in secondo grado era stata trascurata la “grave obesità” dell'istante ed il “complessivo quadro nosologico” e che non erano stati effettuati nuovi esami specialistici, ma si era dato la prevalenza all'esame obiettivo, le cui risultanze collidevano con la documentazione in atti "che era a disposizione della Corte” e con la precedente consulenza. 3 Il ricorrente non denuncia alcun errore tecnico scientifico commesso dal consulente e quindi dal giudice che ne ha recepito le conclusioni e sollecita una lettura degli atti da parte della Corte (al fine di rilevare l'esistenza del "complessivo quadro nosologico ....di sicuro rilievo invalidante"), inammissibile, perché non viene denunciato un error in procedendo, e quindi affida l'accoglimento del ricorso alla valutazione diretta da parte del Collegio (per rilevare il contrasto tra le risultanze obiettivo fatto dal consulente e ladell'esame "documentazione in atti, che (è) a disposizione della Corte e con la precedente consulenza"), valutazione di merito che la Corte non può compiere. Quanto alla censura di illogicità della sentenza basta rilevare il Tribunale non ha detto che la malattia è insorta improvvisamente A S 0 S 1 A . T nel gennaio 1997, ma che l'affezione, “cronicamente presente e scarsamente emendabile con le cure" a quella data "ha assunto i connotati clinici descritti”; anche per un malattia a lenta ingravescenza A A D O E R T il consulente deve individuare, nella sua discrezionalità tecnica, il T L N S E O I S T G A E T E L I R L R momento in cui la stessa diventa tanto grave da essere considerata I E D D O invalidante, senza essere per questo censurabile di illogicità. Il ricorso va quindi rigettato perché generico ed infondato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC. IL COLLABORATORE DI CANCELL A Depositata in Cancofieria
P. Q. M.
LA CORTE - 3 MAR. 2001 oggi, Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine IL COLLABORATORE CANCELLERIA alle spese. Roma 15 dicembre 2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ѵнісенко Еленет LandAulaiman