Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/10/2003, n. 15118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15118 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.m Sig ri Magistrati: 1 5 1 16 /0 3Dott . Sergio MATTO President .G.N. 1753/01 - Cron.30649 Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Paolo STILE Rep. Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere Ud.04/03/03 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA ESPOSITO ALFREDO, elettivamente VIA BERTOLONI 44, presso lo studio dell'avvocato MONICA CURCURUTO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE ARCELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro . LA FULGOR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato GERARDO ÷ RUSSILLO, che lo rappresenta e difende unitamente giusta delega in 2003 all'avvocato GIUSEPPE GAMBARDELLA, 1313 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 363/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 24/01/00 R.G.N. 46263/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. ED TO, premesso che era stato assunto il 6 ottobre 1992 dalla Fulgor s.r.l. con contratto a tempo determinato di cui non gli era stata consegnata copia;
che la società aveva inviato alla sezione circoscrizionale per l'impiego di Napoli la richiesta nominativa di nulla osta recante, quale termine di scadenza del contratto, la data del 10 gennaio 1993; che egli aveva continuato a lavorare anche oltre tale data fin quando la società non gli aveva comunicato la cessazione del rapporto alla data del 10 aprile 1993; che dopo circa un anno aveva chiesto alla società copia del contratto di lavoro;
che la copia inviatagli recava quale ragione giustificatrice un "periodo di intensificata attività lavorativa" e termine di scadenza il 10 aprile 1994. Tanto premesso il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi degli art.1 e 2 della legge 230/1962 Catalo per violazione degli art.1 e 3 della stessa legge con condanna della società alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dal 10 aprile 1993 sino alla riammissione in servizio o, in ogni caso di tutte le retribuzioni dal 10 aprile 1993 al 10 aprile 1994. Il OR rigettava la domanda. Avverso la decisione di primo grado l'TO proponeva appello al Tribunale di Napoli che lo rigettava. Il giudice del gravame osservava che l'appellante aveva agito in giudizio, in primo grado, deducendo che non sussistevano le condizioni per l'apposizione del termine e che in ogni caso il termine (10 aprile 1994) risultante dal contratto trasmessogli dalla società non era stato osservato;
in appello, invece, con domanda nuova, l'appellante aveva chiesto che il rapporto venisse ritenuto costituito ab origine a tempo 1 indeterminato in quanto la società convenuta aveva contestato la validità della copia inviatagli sottoscritta da persona priva di poteri di rappresentanza della società, senza esibire alcun altro valido contratto scritto, elemento richiesto ad substantiam. Il Tribunale affermava inoltre che era stato provato che l'assunzione a termine, avvenuta con contratto con scadenza 10 gennaio 1993, prorogata per altri tre mesi, era stata richiesta ed ottenuta per un lavoro straordinario di pulizia presso la base NATO di Agnano. Rilevava che nell'atto introduttivo il ricorrente non aveva contestato l'esistenza di un contratto scritto, di cui aveva anzi invocato l'osservanza del termine dallo stesso risultante,e riteneva che l'indicazione della data di scadenza del 10. 4. 1994, contenuta nella copia del contratto consegnata al ricorrente dopo la Datald conclusione del rapporto, fosse frutto di un errore materiale quanto all'indicazione dell'anno. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il sig. TO propone ricorso formulandolo in due motivi, illustrati da successiva memoria. La società convenuta resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge 230 del 1962, degli artt. 1350, 1428 e ss., 2745, 2730 e ss, 2697 C.C., dell'art.420 C.P.C. (art.360 c.p.c.), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata denunciandone diversi errori. Rileva anzitutto la contraddizione in cui era caduto il Tribunale che, da un lato aveva ritenuto incontrovertibile che il ricorrente era stato assunto con contratto : pez il periodo Ci a termine avente decorrenza 6.10.1992 / 10,1.1993, successivamente prorogato sino al 10.4.1993 e dall'altro affermato che il contratto consegnato al ricorrente dopo la cessazione del rapporto, che indicava il termine finale al 10.4.1994, recava un errore materiale che investiva soltanto l'indicazione dell'anno: sicché non vi sarebbe stato un contratto trimestrale prorogato, come il Tribunale aveva affermato in base a dati di fatto ritenuti "incontrovertibili", bensì un contratto semestrale. Contesta inoltre che il motivo di appello relativo alla mancanza di un contratto scritto ad substantiam costituisca una domanda nuova, deducendo che nel proporre il ricorso non poteva prevedere che la società, nel costituirsi, negasse la validità del documento contrattuale dalla stessa inviatogli, senza peraltro provvedere a depositare altro contratto a termine per il quale è prescritta la forma scritta. Catalas Quest'ultima censura non è fondata. Effettivamente, come del resto implicitamente riconosce lo stesso ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio egli non aveva affatto denunciato la mancanza di un contratto scritto ad substantiam né, d'altra parte ha dedotto di aver proposto la relativa domanda, previa autorizzazione del giudice, alla prima udienza, ai sensi dell'art.420 c.p.c., quando gli era già nota la tesi difensiva della società convenuta che, nel costituirsi, aveva negato la validità del documento contrattuale consegnato al ricorrente: sicché la domanda, che introduce un tema decidendum estraneo alla domanda originaria non proposto nei termini sopra indicati, deve ritenersi nuova. Con l'altra censura proposta nel primo motivo, il ricorrente denuncia la contraddittorietà dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il contratto consegnato al ricorrente dopo la cessazione del ཏཱ ✓ rapporto, che indicava il termine finale del 10 aprile 1994, recava un errore materiale che investiva soltanto l'indicazione dell'anno, con l'altra affermazione secondo cui era "incontrovertibile" che il ricorrente era stato relativo el periodo assunto con un contratto a termine avente decorrenza 6.10.1992/10.1.93 successivamente prorogato sino al 10.4.1994. La censura non indubbiamente, priva di fondamento: tuttavia essa non riveste rilievo determinante ai fini della decisione, tenuto conto che nell'atto introduttivo del ricorso, come già sopra illustrato, il ricorrente ha fondato la sua domanda sulla inesistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione del termine o la proroga dello stesso e non sulla validità o l'esistenza di un atto scritto. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 3 L.230/62, dell'art.2697 c.c., dell'art. 112 c.p.c.(art.360 n.3 Catalok c.p.c.) e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.) e deduce che il Tribunale aveva omesso di esaminare il quarto motivo del ricorso proposto in appello col quale, di fronte alla ricostruzione operata dal OR ( e confermata dal Tribunale), secondo la quale tra le parti sarebbe intercorso un rapporto fondato su di un contratto di lavoro trimestrale, prorogato per altri tre mesi, veniva denunziata l'insussistenza delle ragioni legittimanti la proroga. Aggiungeva che in ogni caso la società resistente, pur affermando la tesi del contratto trimestrale con proroga, non aveva affatto accennato alle ragioni che avevano motivato la proroga del contratto né dalla istruzione probatoria erano emersi elementi che dimostrassero l'esistenza di quelle esigenze contingenti ed imprevedibili che legittimano la proroga. Il motivo è fondato A In realtà il Tribunale ha ritenuto "incontrovertibile" che il ricorrente sia stato assunto con contratto a tempo determinato con scadenza 10 gennaio 1993, prorogato fino al 10 aprile 1993,ed ha indicato, quale motivo che giustificava l'apposizione del termine, l'effettuazione di un lavoro straordinario di pulizia presso la base NATO di Agnano. Tuttavia, nel quarto motivo dell'atto di appello il ricorrente ha eccepito l'inesistenza delle ragioni che, ai sensi dell'art.2 della legge 230/1962, giustificavano la proroga, sottolineando che doveva trattarsi di ragioni derivanti da esigenze contingenti ed imprevedibili, ontologicamente diverse da quelle che avevano giustificato l'originaria apposizione del termine, ragioni che la società non aveva mai indicato e tanto meno provato. Il Tribunale ha completamente ignorato il motivo, nulla dicendo in proposito, con evidente violazione dell'art. 112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda. Il secondo motivo di ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa ad altro giudice, individuato nella Corte di Appello di Salerno che, nel deciderla, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso il 4 marzo 2003 Grazia Oatalehi IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE arry разро"H ང ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 love the zz IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 09 OTT. 2003 oggi, COLLABORATORE DI CANCELLERIA Lusil