Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2-bis cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non estende ai reati di cui all'art. 186, comma secondo cod. strada, nel caso di patteggiamento, la riduzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, prevista esclusivamente per il caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, atteso che non appare irragionevole la scelta del legislatore di limitare l'estensione di detta riduzione di pena, essendo essa volta ad incentivare il ricorso al rito alternativo, esigenza maggiormente ravvisabile in presenza di reati quali l'omicidio colposo rispetto alla guida in stato di ebbrezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2015, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
5432 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.2018/2015 - Presidente CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. - - Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO - Consigliere - N. 12710/2015 REGISTRO GENERALE Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE GO N. IL 08/03/1976 avverso la sentenza n. 13646/2014 TRIBUNALE di MILANO, del 25/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mossimo Galls, che ha concluso per l'a lessino con vis;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensore Avv. P. Ash, dhe te chiesto l'accogl all rooms. 1 ffor RITENUTO IN FATTO 1. DE GO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano, giudicando a seguito di annullamento con rinvio di precedente provvedimento, ha determinato in due anni la durata della sospensione della patente di guida, disposta quale sanzione amministrativa accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza aggravata, per la quale egli aveva riportato condanna alla pena ritenuta equa.
2. Con il ricorso il DE si duole del vizio motivazionale nel quale il Tribunale sarebbe incorso rideterminando la sanzione in parola in misura doppia rispetto a quanto fatto con la sentenza poi annullata, senza spiegare per quale motivo ci si sia discostati dalla precedente valutazione. Lamenta, inoltre, che non siano state valutate in concreto le modalità della condotta, l'entità del danno e del pericolo causato, essendo stato fatto riferimento al comportamento post delictum, oggetto di separato giudizio (si allude a reato di resistenza a p.u.). Con un secondo motivo l'imputato avanza il sospetto di illegittimità costituzionale degli artt. 186, co. 2 e 222, co.
2-bis Cod. str. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., ritenendo irragionevole che la riduzione prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. possa essere applicata alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di lesioni colpose o di omicidio colposo e non nel caso di guida in stato di ebbrezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici elementi di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014 - dep. 27/05/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211, a riguardo della sentenza di patteggiamento, ma con più ampia valenza). Nel caso di specie il Tribunale ha reso adeguata motivazione, avendo esplicitato le ragioni per le quali la durata della sospensione della patente di guida é stata determinata nella misura fissata: la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Per vero, la gravità del fatto è stata erroneamente dedotta dal comportamento post delictum;
ma é già sufficiente a sostenere il giudizio quanto specificato a riguardo della personalità dell'imputato, che si rammenta esser stato condannato tre anni prima ancora per guida in stato di ebbrezza e non aver mostrato segni di resipiscenza. Vale rammentare, al proposito, che soddisfa l'onere motivazionale già richiamarsi il criterio dell'equità, poiché in tal modo si dimostra di avere effettuato una analisi globale 2 H comprensiva dell'entità del fatto e della personalità dell'imputato (Sez. 4, n. 37028 del 03/06/2008 - dep. 29/09/2008, Alcino, Rv. 241959).
3.2. Quanto al secondo motivo, deve ritenersi manifestamente infondato il sospetto di illegittimità costituzionale avanzato dal ricorrente. Vale ribadire che la disposizione di cui all'art. 222, comma 2-bis, Cod. str. - a mente della quale, nel caso di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è ridotta fino ad un terzo riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio - colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non concerne, invece, l'ipotesi di patteggiamento per i reati di cui all'art. 186 Cod. str. (Sez. 4, Sentenza n. 34222/2012). Il prospettato dubbio di legittimità costituzionale per contrasto di tale disciplina con gli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui non estende la menzionata riduzione anche alle ipotesi previste dall'art. 186, co. 2 Cod. str. é manifestamente infondato, esattamente per le ragioni esposte dal Tribunale di Milano: la determinazione della misura delle sanzioni appartiene alla discrezionalità del legislatore e non può essere compito della Corte Costituzionale (si veda C. Cost. n. 30 del 2000), la quale può unicamente verificare la ragionevolezza delle opzioni legislative. Sotto tale profilo, deve ritenersi che la scelta del legislatore di limitare l'estensione della riduzione di un terzo della sanzione amministrativa accessoria prevista in caso di patteggiamento ad una sola specifica ipotesi, ovvero in caso di omicidio colposo, non appare di per sè irragionevole, poiché si pone in linea di coerenza con lo scopo di incentivare il ricorso al rito semplificato, manifestato dalla riduzione sino ad un terzo previsto per il caso di opzione a favore del peculiare modulo processuale. Necessità di incentivazione che certamente si ravvisa maggiormente in presenza di reati quali l'omicidio colposo rispetto alla guida in stato di ebbrezza, non fosse altro per la maggiore complessità del relativo accertamento. La possibilità di riportare una sanzione amministrativa accessoria di durata significativamente minore rispetto a quella prevista, singolarmente elevata rispetto al panorama degli editti stabiliti per le contravvenzioni in materia di circolazione stradale, costituisce realmente un incentivo alla scelta del rito semplificato. A ciò si aggiunga che proprio la considerevole misura massima della durata della sospensione della patente di guida prevista per l'omicidio colposo - notevolmente più grave rispetto al caso in cui da un fatto commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale siano derivate lesioni consente di ritenere ragionevole la scelta di estendere alla sanzione amministrativa accessoria la diminuzione di un terzo in caso di patteggiamento, proprio al fine di contemperare il maggiore rigore sanzionatorio. 3 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/10/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Dovere SUPREMA Carlo Giuseppe Brusco S A A S C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIC NOIZ Dot Gov KUELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 FEB. 2016 MAD IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 4