Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10820 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
A E T M R I A T R I B T U A R I A 1.0820/02 . . A A T 1 3 B . . B 1 - 5 L L N N 8 6 9 1 4 / / 2 6 . . P D R . I E L D S E N S I A REPUBBLICA E ITALIANA O A N Z T R G S I I A R T E E N D E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIA CORTE SUPR SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente R.G. n. 21125/99 Dott. Giovanni Paolini Consigliere Cron. 28426 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Dott. Eugenio Amari Consigliere Ud. 21 gennaio 2002 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi locali / RSU I SENTENZA rifiuti assimilabili. sul ricorso proposto il 9 novembre 1999 da: Comune di Nichelino -in persona del sindaco pro tempore sig. Pier AR Piovano elettivamente domiciliato in Roma, alla via della - Mercede, n. 52, presso lo studio dell'avv. Mario Menghini, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco Casavecchia di To- rino in virtù di delibera G.C. n. 193/99, determinazione n. 272/99 e procura a margine del ricorso ricorrente
contro
D. Ulrich S.p.a. - in persona dell'amministratore delegato geom. Ro- berto Reinaudi rappresentata e difesa per procura in calce al
contro
- ricorso dall'avv. Fabrizio Gaidano di Torino e dall'avv. Mario Con- taldi, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Pier- A7 proc. n. 21125/99 R.G. luigi da Palestrina, n. 63 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte sez. XXIII n. 47/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 gennaio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il ricorrente l'avv. Mario Menghini, che ha domandato l'annullamento della sentenza impugnata;
Udito per la controricorrente l'avv. Mario Contaldi, che ha chiesto la conferma della decisione impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raf- faele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 20 La D. Ulrich S.p.A. impugnava la cartella esattoriale notificatale il 28 novembre 1997 relativa all'iscrizione a ruolo nei suoi confronti da parte del Comune di Nichelino anche per l'anno 1997 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani afferenti alle aree produttive dei suoi due stabilimenti e deduceva il difetto di presupposto del tri- buto, in quanto il Comune dall'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 1997, n. 22, non aveva più svolto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Resisteva il Comune, deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione della cartella esattoriale per vizi non propri e che solamente la legge 22 maggio 1998, n. 128, aveva escluso l'assimilazione dei rifiuti spe- ciali degli stabilimenti a quelli urbani stabilita dall'art. 39, 1. 22 feb- proc. n. 21125/99 R.G. 2 braio 1994, n. 146. Il ricorso della contribuente era accolto il 14 maggio 1998 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che dichiarava nulla la cartella esattoriale relativamente alla parte della TA.R.S.U. 1997 concernente i rifiuti speciali, e la decisione, appellata dal Comune, era confermata 1'8 luglio 1999 dalla Commissione Tributaria Regio- nale del Piemonte, la quale osservava che il mutamento legislativo dei presupposti, su cui negli anni precedenti era stata stabilita di co- mune accordo la tassa, giustificava l'ammissibilità del ricorso avver- so la cartella esattoriale per l'accertamento della sopravvenuta caren- za del potere impositivo, e che l'ente locale non aveva svolto nell'anno 1997 il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali di cui la tassa rappresentava il corrispettivo. Il Comune di Nichelino ricorreva per la cassazione della sentenza con tre motivi, la società resisteva con controricorso notificato il 17 novembre 1997 ed il ricorrente depositava memoria il 15 gennaio 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con il primo motivo ha denunciato la nullità della sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 19, 1° e 3° co., d.lgs. 31 di- cembre 1992, n. 546, dell'art. 75, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dell'art. 39, 1° co., 1. 22 febbraio 1994, n. 146, e per l'omessa o ine- satta motivazione con riferimento alla circolare ministeriale n. 199/98 ed alla presunta modificazione legislativa, atteso che la com- missione tributaria avrebbe affermato l'ammissibilità del ricorso del- proc. n. 21125/99 R.G. 3 la contribuente avverso la cartella esattoriale per vizi non propri all'atto, ma del presupposto avviso di accertamento, sull'erroneo fondamento dell'intervento di una modifica legislativa, che aveva a- brogato l'art.39, 1° co., 1. n. 146/94. La denuncia è infondata. L'art. 72, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non prevede alcun accer- tamento annuale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, ma dispone che la stessa, in mancanza di una denuncia di variazioni da parte del contribuente o di notifica di rettifiche da parte dell'ente locale, viene liquidata dai comuni sulla base dei ruoli dell'anno precedente. L'invalidità a qualsiasi titolo della liquidazione del tributo per l'anno successivo in base all'iscrizione a ruolo per l'anno precedente non può, conseguentemente, che essere fatta valere se non mediante l'im- pugnazione della cartella esattoriale, che costituisce il primo atto con il quale è portata a conoscenza del contribuente l'immutazione nel tempo della pretesa impositiva nei suoi confronti. Risponde, quindi, ad una corretta applicazione dell'art. 19, 3° co., d. lgs. n. 546/92, l'affermazione del giudice di secondo grado di am- missibilità del ricorso proposto dalla società avverso la cartella esat- toriale per motivi inerenti alla liquidazione annuale del tributo ed at- teneva alla fondatezza dell'impugnazione, e non alla sua ammissibili- tà, la questione relativa alla fondatezza, o meno, della deduzione a base della stessa che per effetto dell'art. 18, d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, era venuta meno l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti spe- ciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a), delib. C.I. 27 luglio 1984, proc. n. 21125/99 R.G. 4 già disposta dall'art. 39, 1. n. 146/94. Con il secondo motivo il Comune ha lamentato l'erronea applicazio- ne di legge e l'omessa motivazione della sentenza di secondo grado in ordine all'asserita insussistenza nell'anno 1997 del presupposto impositivo della tassa di smaltimento dei rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a), delib. C.I. 27 luglio 1984, costituito dalla loro assimilazione a quelli urbani, in quanto soltanto l'art. 17, l. n. 128/98, avrebbe espressamente abrogato l'art. 39, 1. n. 146/94, che disponeva tale assimilazione, e gli artt. 56 e 57, d.lgs. 22/97, avrebbero affidato a norme regolamentari statuali, successivamente non emanate, l'in- dividuazione degli atti normativi incompatibili con la nuova discipli- Eu na dettata in materia dagli artt. 18, 2° co., e 21, 2° co., del medesimo d.lgs., e la determinazione dei nuovi criteri di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. La doglianza è inammissibile. La decisione impugnata, pur avendo dato atto dell'attento esame dell'evoluzione legislativa attinente al tributo per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ha condiviso la pronuncia di primo grado in base alla sola e pregiudiziale considerazione che la tassa rappresenta il corri- spettivo di un servizio e che, non essendo stato prestato alla contri- buente nell'anno 1997 alcun servizio di smaltimento dei rifiuti spe- ciali, nessun corrispettivo/tassa poteva spettare al Comune in relazio- ne ad esso. La censura, con la quale il ricorrente si è richiamato a sostegno della legittimità dell'imposizione alla vigenza nel periodo controverso proc. n. 21125/99 R.G. 5 dell'equiparazione dei rifiuti speciali a quelli urbani prevista dall'art. 39, 1. n. 146/94, è priva, dunque, della specifica attinenza al decisum della sentenza d'appello richiesta dall'art. 366, n. 4, c.p.c., ed anche l'eventuale riconoscimento dell'esattezza dell'argomentazione addot- ta a sostegno di essa non potrebbe in alcun modo scalfire il fonda- mento della decisione, che è costituito da un sillogismo al quale è del tutto estranea l'individuazione della normativa in concreto operante nell'anno 1997 in tema di oneri per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione della pronuncia della commissione tributaria regionale e la violazione dell'art. 62, d.lgs. n. 597/93, poiché il giudice non avrebbe con indi- cato le ragioni in base alle quali, nonostante il contrario significato da Des attribuire alla lettera indirizzata dall'ente il 9 aprile 1997 alla Sila Te- lecomandi, era giunta alla conclusione che il Comune non aveva pre- stato per l'anno 1997 il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimi- lati e non avrebbe potuto dichiarare nulla la cartella esattoriale per il solo mancato conferimento dei rifiuti alla raccolta medesima. Il motivo non può essere condiviso. La sentenza ha sottolineato che il Comune di Nichelino ufficio i- - giene urbana con lettera inviata il 9 aprile 1997 alla Sila Teleco- mandi aveva dichiarato che: "allo stato attuale l'Amministrazione ha esclusivamente l'obbligo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con esclusione pertanto dei rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani" e la raccolta e lo smaltimento di siffatti rifiuti era "obbli- go dei relativi produttori, per lo meno fino a quando lo Stato non de- proc. n. 21125/99 R.G. 6 terminerà i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei medesimi ai rifiuti urbani”. Ha aggiunto, poi, che le fatture per prestazione del relativo servizio allegate dalla contribuente attestavano che, in concreto, la raccolta dei rifiuti speciali assimilabile era avvenuto a carico e spese della so- cietà e da entrambi gli elementi rimarcati ha desunto che l'ente locale non aveva effettuato nell'anno considerato lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani. L'espressione sul punto controverso di un apprezzamento di fatto e la sufficiente e coerente esposizione delle ragioni a sostegno dello stes- so escludono, dunque, la sindacabilità della valutazione censurata, che rientra nell'ambito dei poteri riservati al giudice di merito, e, non vertendosi in tema di denuncia di vizi procedimentali, nessuna possi- bilità sussiste in sede di controllo di legittimità di esaminare con la visione degli atti la questione sollevata di una contraddittorietà delle argomentazioni addotte a sostegno della decisione con le risultanze processuali, che si risolverebbe nel rilievo, peraltro, di una causa di revocazione e non di un vizio di motivazione della pronuncia. All'infondatezza od inammissibilità dei motivi segue il rigetto del ri- corso. Sussistono giusti motivi, tenuto conto della natura e complessità della controversia, per la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 21 gennaio 2002. proc. n. 21125/99 R.G. 7 Il consigliere est. dott. Massimo Oddo Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio proc. n. 21125/99 R.G. 8 Il presidente dott. Bruno Saccucci Вишо лесис DEPOSIT IN CANCELLERIA Oggi 24 LUG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio N ' I E I V I L S V H R B A I T I U T R A V I T 9 / b / N ' 1 6 9 8 9