Sentenza 16 settembre 2014
Massime • 1
Al fine dell'accertamento dell'idoneità dell'espressione utilizzata a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata; nel contempo è necessario considerare che l'uso di un linguaggio meno corretto, più aggressivo e disinvolto di quello in uso in precedenza è accettato o sopportato dalla maggioranza dei cittadini determinando un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale. Ne consegue che l'espressione 'sei pazzò, rivolta all'indirizzo della persona offesa, in un contesto di conflittualità tra coniugi, non determina automaticamente la lesione del bene tutelato dall'art. 594 cod. pen., non concretandosi in un giudizio di disvalore sulle qualità personali del destinatario.
Commentari • 3
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, il requisito della continenza, dovendo essere contestualizzato, può risultare sussistente anche nel caso in cui siano utilizzate espressioni che, per quanto più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, risultino ormai accettate dalla maggioranza dei cittadini, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la rilevanza diffamatoria delle parole "amante" e "rissa", utilizzate nel titolo e nel corpo di un articolo di stampa, assumendo che la prima, per quanto ammiccante, poteva riferirsi anche a un rapporto di fidanzamento, come del resto chiarito nel …
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Alcune espressioni volgari possono considerarsi acquisite nel linguaggio comune - ex sè significative di un impoverimento del linguaggio e dell'educazione - ma ai fini della offensività della condotta occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonchè al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata: condannato un ispettore del lavoro che pronunci l'offesa all'interno di un ufficio pubblico, mentre si svolgeva un attività investigativa, e che le parole incriminate sono state pronunciate da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tema di tutela penale dell'onore la valenza offensiva di una determinata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2014, n. 50969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50969 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 16/09/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2516
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 41931/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.C. N. IL (IS) ;
avverso la sentenza n. 5/2009 GIUDICE DI PACE di GIOIOSA JONICA, del 02/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Mazzotta Gabriele, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Gioiosa Ionica condannava F.C. alla pena di Euro 258 di multa, per il reato di cui all'art. 594 c.p., per aver pronunciato l'espressione "sei pazzo" alla presenza di D.S. , così offendendone l'onore ed il decoro.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, per vizio di motivazione, consistito nell'omessa considerazione di circostanze e modalità di svolgimento del fatto che escludono la sussistenza del reato, nonché per falsa applicazione dell'art. 594 c.p.. La ricorrente rileva che la ricostruzione dei fatti è pacifica, e che la frase è stata pronunciata nei locali della caserma dei Carabinieri, ove la sua amica C.C.S. si era recata a sporgere denuncia nei confronti del coniuge separato D. .S. , per reati commessi nei suoi confronti, nell'ambito di un rapporto di conflittualità originato da un provvedimento del Tribunale per i minorenni, che limitava il diritto dell'uomo di incontrare i figli.
La ricorrente contesta il valore diffamatorio della parola "pazzo", entrata ormai nel linguaggio parlato di uso comune, tanto da divenire espressione, sintetica ed efficace, rappresentativa di un comportamento fuori dalla buona educazione e dalle righe della pacata discussione. Ancorché poco corretto e disdicevole, l'uso del termine non è tale da superare la soglia del penalmente rilevante, considerato il contesto in cui è stato adoperato e la forma interrogativa utilizzata dall'imputata ("ma tu sei pazzo, chi sei tu?"). Dunque nel caso di specie è assente non solo l'elemento materiale del reato, ma anche l'elemento psicologico, considerato lo stato di profondo disagio causato dal precedente comportamento della persona offesa, descritto anche dal giudice di merito.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E, in relazione all'art. 599 c.p.p.. Con memoria difensiva ed in sede di discussione, infatti, la difesa aveva invocato l'esimente della provocazione, rappresentata dall'atteggiamento litigioso, contrario al vivere civile, tenuto dall'imputato prima innanzi all'istituto scolastico e, successivamente, fuori e dentro la caserma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto.
In particolare risulta fondato il primo motivo, riguardante l'insussistenza del fatto, con conseguente assorbimento del secondo.
1.1 In via generale va ricordato che, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sì a stata pronunciata ed alla coscienza sociale (Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, Rv. 250941; Sez. 5, n. 21264 del 19/02/2010, Sardi, Rv. 247473; Sez. 5, n. 39454 del 03/06/2005, Braconi, Rv. 232339). Infatti il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono: se è vero infatti che in linea di principio l'uso abituale di espressioni disdicevoli non può togliere alle stesse l'obiettiva capacità di ledere l'altrui prestigio, ve ne sono alcune che, in relazione proprio al contesto comunicativo, perdono la loro potenzialità lesiva.
1.2 Come rilevato dalla Suprema Corte anche recentemente (Sez. 5, n. 19223 del 14/12/2012 - dep. 03/05/2013, Fracasso, Rv. 256240), l'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra i cittadini, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini.
1.3 L'indubbia carica offensiva dell'espressione "pazzo", allora, non determina automaticamente la lesione del bene protetto dalla fattispecie di cui all'art. 594 c.p., proprio perché la frase incriminata non si è tradotta in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali del D. , considerato il contesto di conflittualità nel quale è stata pronunciata e la forma interrogativa adoperata dall'imputata.
1.4 Tale valutazione in sede di legittimità è consentita, poiché dovendosi verificare il significato di una comunicazione testuale, al fine di accertare se un determinato enunciato sia effettivamente offensivo della reputazione altrui, viene in rilievo una questione di qualificazione giuridica, che può essere risolta direttamente anche dal giudice di legittimità (Sez. 5, n. 35548 del 19/09/2007, Grosso, Rv. 237729).
2. In conclusione, escluso il carattere offensivo della frase incriminata, la impugnata sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2014