Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15586 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 Aula 'B' MATERIA: ESPULSIONE STRANIER! REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II CASSAZIONE1 5 5 8 LA CORTE Oggetto ESPULSIONE DEZIONE STRANIERO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 2415/02 Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere - Consigliere 31746 Cron. Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Ud. 09/04/2003 -- Consigliere-Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORMIDA 4, presso l'avvocato FRANCESCO AMICI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI NATALI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO in persona del legale rappresentante tempore, elettivamente th domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 2003 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e 943 difende ope legis;
resistenti - - avvers0 il provvedimento del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositato il 19/11/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto del 16 novembre 2001, ha respinto l'opposizione di GE Acon- stantinesei, cittadino rumeno, contro il decreto di espulsione emesso il 12 settembre 2001 dal Prefetto della provincia di Ascoli Piceno, osservando: a) che lo stesso straniero, in sede di sommarie informazioni ave- va dichiarato di parlare discretamente la lingua ita- liana;
b) che gli altri motivi posti a fondamento dell'opposizione, riproducenti altrettante doglianze rivolte al decreto di rigetto da parte del Questore dell'istanza presentata dal suo datore di lavo- ro,essendo diretti a sindacare le scelte discrezionali dell'autorità amministrativa potevano essere fatti va- lere direttamente davanti al Prefetto ed in sede di im- pugnazione, davanti al giudice amministrativo. c 4 Contro il provvedimento, l'Aconstantinesei ha pro- posto ricorso per due motivi. Il Ministero dell'interno non ha spiegato difese. Motivi della decisione Il Collegio deve, anzitutto, dichiarare inammissi- "l'atto di costituzione" del Ministero bile dell'Interno, peraltro non rispondente al modello deli- neato dal combinato disposto degli art. 366 e 370 cod. proc. civ., avendo questa Corte ripetutamente ritenuto detto organo statuale non legittimato a contraddi- nell'opposizione dello straniero conto il de- re sia creto di espulsione, che nel ricorso per cassazione proposto contro la decisione su di essa del giudice di merito, in quanto l'art. 13 bis del t.u. sull'immi- grazione, approvato con d. lg. 25 luglio 1998 n. 286 del-d: 1gs, 286-del-1988 detta legittimazione con- ferisce in adesione al modello procedimentale di cui all'art. 23 della 1. n. 689 del 1981, esclusiva- mente al Prefetto (Cass.4847/2002; 2036/2002; 5537/2001); Con il primo motivo del ricorso, l'Aconstantinesei, denunciando violazione di detta norma, si duole che il Tribunale abbia dichiarato legittima la notifica del deceto di espulsione in lingua italiana senza conside- rare che lo stesso doveva essergli notificato obbliga- - 3 toriamente in lingua rumena. E che abbia ritenuto che i motivi di opposizione dovevano essere rivolti allo stesso Prefetto ed al giudice amministrativo, malgrado il comma 8° della menzionata norma stabilisca che il ricorso deve essere diretto al Tribunale. Il motivo è parte inammissibile e parte infondato. Non è infatti esatto che l'invocato art. 13 del T.U. imponesse comunque la notifica del decreto di espulsio- ne in lingua rumena, avendo questa Corte, con riguardo all'interpretazione della portata dell'obbligo di cui al comma 7° della norma ripetutamente affermato che per essa assume rilievo assorbente l' accertata conoscenza;
dell'italiano da parte dell'espellendo (accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimita' se congruamente la ratio dellemotivato), posto che attesta la significativarelative previsioni, come previsione della esigenza di tradurre in una lingua conosciuta, e non gia' nella lingua nazionale, il testo da comunicare all'espellendo, sta nella necessita' che il destinatario straniero della ab- comunicazione con immediatezza bia la possibilità di percepire e pienezza il contenuto del decreto onde apprestare controdeduzioni e difese nel brevissimo termine con- irregolarita' nelle forme della cesso;
ditalche ogni essere sanata dalla piena comunicazione viene ad 4 comprensione, accertata in fatto, del testo in origi- nale (cfr. Cass. 9078/00 9266/00 -12350/01). E per - converso, solo se l'italiano non conosciuto dallo straniero insorge l'obbligo posto dalla norma di ope- rarne la traduzione in altra lingua a lui conosciuta. Nel caso, invece, il Tribunale ha accertato, senza alcuna contestazione al rigurado del ricorrente, che proprio costui in sede di sommarie informazioni aveva dichiarato di avere una discreta conoscenza della lin- gua italiana;
per cui del tutto correttamente il decreto di espulsione gli è stato notificato in tale lingua che lo stesso ricorrente ha riconosciuto "di parlare di- scretamente". Il provvedimento impugnato, poi, non ha ritenuto affatto che, contro il decreto sudetto, all'interessato sia dato soltanto il rimedio del ricorso amministrativo ovvero quello del ricorso al giudice amministrativo, in 8° comma del men- violazione di quanto disposto dall' zionato art. 13 che prevede, invece, l'opposizone da- vanti al Tribunale ordinario, tant'è che ne ha esaminato nel merito i motivi. Il Tribunale, invece, ha inteso rilevare, sia pure avvalendosi di una terminologia non М appropriata, che contro le ragioni che avevano impedito la regolarizzazione del ricorrente in relazione all'istanza presentata dal suo datore di lavoro Ubaldi 5 Remo in data 25 luglio 2001, respinta dal Questore di Ascoli Piceno - vicenda questa del tutto estranea alle ragioni dell'espulsione amministrativa - agli interes- sati era dato soltanto (oltre al ricorso amministrativo al Prefetto) la facoltà di impugnare il sudetto provve- dimento davanti al giudice amministrativo, trattandosi di atto discrezionale e non vincolato come è invece,il decreto di espulsione allorchè lo straniero si tratten- ga nel territorio dello Stato senza chiedere il permes- so di soggiorno (Cass. sez. un. 11725/2002). Con il secondo motivo, il ricorrente, deducendo vio- lazione dell'art.360 cod. proc. civ. lamenta che il Tribunale abbia omesso di prendere in considerazione l'eccezione di illegittimità costituzionale da lui pro- posta in relazione all'avvenuta segnalazione da parte dell'autorità amministrativa del suo datore di lavoro all'autorità giudiziaria che per essere tale non avreb- be mai potuto avere l'effetto di una sentenza di con- danna né riverberarsi negativamente su esso ricorrente. Il motivo è inammissibile. Nel vigente ordinamento l'istanza con cui alla par- te è consentito sollevare questione di legittimità co- М stituzionale deve avere per oggetto necessariamente una disposizione di legge che la parte medesima in base all'art. 23 della legge 87 del 1953 è tenuta espressa- mente ad indicare. Laddove nel caso il ricorrente non ha indicato quale norma di legge dovesse ritenersi in contrasto con gli art. 3, 24 e 27 Costit. asseritamente violati né, a maggior ragione, quale rilevanza detta norma (non indicata), che non è neppur deducibile dal contesto del motivo, abbia avuto nel rigetto dell' op- posizione da lui proposta: tanto più che la doglianza non è rivolta a denunciare la violazione o la falsa ap- plicazione di una norma di legge, ma inammissibilmente a dedurre il vizio di omessa motivazione in merito ad una considerazione contenuta nel decreto di espulsione e non nel provvedimento impugnato. Con il terzo motivo, il ricorrente, deducendo vio- lazione di legge in relazione al valore ed agli effetti della cosa giudicata, nonché omessa ed insuffciente mo- tivazione, si duole che il Tribunale non abbia consi- derato l'effetto della sentenza emessa il 25 luglio 2001 dal Tribuanle di Ascoli Piceno che aveva revocato il decreto di espulsione del 26 aprile 2001 del Prefet- to di quella città; che non era stata impugnata, ed es- sendo passata in giudicato, faceva stato in questo giu- dizio non consentendo per il principio del ne bis in idem l'emissione di un secondo decreto di espulsione. Anche questo motivo è del tutto infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che per in- 7 : vocare la preclusione derivante dal giudicato non sufficiente che i due giudizi si siano svolti tra le stesse parti, ma è necessario che vi sia perfetta iden- tità anche della cuasa petendi e del petitum;
o che no- nostante la differenza del petitum uno stesso presuppo- sto di fatto o di diritto costituisca oggetto di en- trambe le controversie. Nel caso, invece, lo stesso ricorrente ha dedotto che i due giudizi avevano oggetti diversi, avendo il primo per oggetto il decreto di espulsione emesso dal Prefetto il 26 aprile 2001; e quello in esame il decre- to di espulsione successivamente emesso dallo stesso Prefetto il 12 settembre 2001. Il quale, peraltro, come ha riferito lo stesso Aconstantinei, non è stato adot- tato per gli stessi fatti già considerati dal primo de- creto che il Tribunale aveva, invece, revocato, ma per la permanenza ulteriore del ricorrente nel territorio dello stato italiano, ove egli si era trattenuto anche dopo il primo decreto di espulsione senza regolarizzare la propria omissione: perciò non chiedendo il permesso di soggiorno di cui agli art. 5 e 13, 2° Comma del men- zionato d. lgs. 286/1998. M Pertanto, essendo in quel giudizio la res in iudi- cium deducta la condotta dell'Aconnstantinei e la sua osservanza della menzionata normativa fino al 26 aprile 8 2001,il provvedimento del Tribunale che aveva deciso in merito ad essa non poteva fare stato in ordine alla (irregolare) permanenza in Italia dello stesso nel pe- riodo successivo e fino al 12 settembre 2001 che non avrebbe peraltro potuto essere presa in esame dal pre- cedente provvedimento espulsivo;
e non poteva precludere nel giudizio relativo al nuovo provvedimento, di ap- prezzarla con criteri diversi nonché di valutare auto- nomamente la contestata violazione del ricordato 2° comma dell'art. 13. E poiché nessuna censura è stata rivolta in merito a questo apprezzamento dal ricorrente che si è limitato ad invocare l'efficacia del giudicato ed il principio del ne bis in idem, anche sotto tale profilo il ricorso deve essere respinto. Nulla deve essere disposto per le spese processua- li, perché il Prefetto di Ascoli Piceno non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 9 aprile 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Salvatore Salvago A CORTE SUPREMA CASSAZIONE Giulio Graziadei Vəlik e Civile Prima S Depositato in Cancelleria 9 il 17OTT. 2003 CANCELLIERECANCELLIERE Andrea Bianchi