Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/1987, n. 4472
CASS
Sentenza 16 gennaio 1987

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In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità penale dello imprenditore, del dirigente o del proposto, per la creazione o la mancata eliminazione di una situazione di pericolo, può essere esclusa soltanto nel caso che il lavoratore abbia posto in essere un comportamento inopinabile esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione oppure ingiustificabilmente inosservante di precise e tassative Disposizioni antinfortunistiche.*

In tema di appalto del servizio di movimentazione attraverso l'uso di una gru del materiale nell'ambito di uno stabilimento, il committente ha l'Obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro, dove tale servizio viene a svolgersi ed è tenuto, giusta il disposto dell'art. 5, primo comma del d.P.R. n. 547 del 1955, a rendere edotto il gruista, quale lavoratore autonomo, dei rischi specifici esistenti in quell'ambiente; mentre non è tenuto ad organizzare e dirigere le modalità di svolgimento del suo lavoro con l'imponente e complessa macchina, di cui solo il gruista può conoscere le caratteristiche di ingombro, di manovrabilità e, soprattutto, di estensione verso l'alto del braccio di sollevamento- trasporto.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/1987, n. 4472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4472
    Data del deposito : 16 gennaio 1987

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