Sentenza 16 gennaio 1987
Massime • 2
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità penale dello imprenditore, del dirigente o del proposto, per la creazione o la mancata eliminazione di una situazione di pericolo, può essere esclusa soltanto nel caso che il lavoratore abbia posto in essere un comportamento inopinabile esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione oppure ingiustificabilmente inosservante di precise e tassative Disposizioni antinfortunistiche.*
In tema di appalto del servizio di movimentazione attraverso l'uso di una gru del materiale nell'ambito di uno stabilimento, il committente ha l'Obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro, dove tale servizio viene a svolgersi ed è tenuto, giusta il disposto dell'art. 5, primo comma del d.P.R. n. 547 del 1955, a rendere edotto il gruista, quale lavoratore autonomo, dei rischi specifici esistenti in quell'ambiente; mentre non è tenuto ad organizzare e dirigere le modalità di svolgimento del suo lavoro con l'imponente e complessa macchina, di cui solo il gruista può conoscere le caratteristiche di ingombro, di manovrabilità e, soprattutto, di estensione verso l'alto del braccio di sollevamento- trasporto.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/1987, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1987 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 16/1/1987 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE SENTENZA
N. 36Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Angelo VALENTI Presidente
1. Dott. Enzo ZANOBINI Consigliere REGISTRO GENERALE 2. » Mario VALIANTE » N. 14147/83
3. » Pietro BIANCHI
Francesco CRISTARELLA ORESTANO »
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da gli imputati
(1) IA CH, nato a [...] il [...]
(2) EL TI, nato a [...] il [...]
3) DALLA BREA OM, nato a [...] 11 23/11/1944
avverso la sentenza in data 12 novembre 1982 della
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Cristarella Orestano
1
Mod. 82 A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Mario RANIERI
che ha concluso per ché si dichiari inammissibile il ri-
corso del IA e si rigettino quelli del Gel-
metti e del DA EA.
Udit i difensor
FATTO
Nel pomeriggio del 17 agosto 1977, in un'area scoperta dello stabilimento RE di Mozzecane,
una gru semovente data a noleggio dalla Cooperativa
Facchini stava effettuando lo spostamento di un fa-
scio di travi di ferro quando, a causa del contat to tra l'estremità del suo braccio e una sovrastan-
to linea elettrica ad alta tensione, un operaio di -3-
detto stabilimento, CA SO, che da terra guida va con le mani il pesante carico sospeso unitamente al collega Santo IS, rimase mortalmente fol gorato.
Accertatosi dall'Ispettorato del Lavoro che la linea elettrica correva ad un'altezza media di nove metri circa su una parte del piazzale dello stabili mento la quale, anziché essere resa assolutamente inagibile mediante un vero e proprio sbarramento,
così come prescritto, veniva utilizzata per il depo-
sito di materiali, senza che vi fossero neppure affis si degli avvisi di pericolo, si procedette con istrut toria formale a carico di CH RI, ingegne=
re direttore della RE, di TI ME,
tecnico preposto al movimento di materiali nello stabilimento, nonché di OM DA EA, mano
Vratore della gru semovente, ordinandosi alla fine il rinvio a giudizio degli stessi davanti al Tribu-
nale di Verona con l'imputazione di omicidio colpo-
50.
Con sentenza 20/10/1981, il ME e il DA
EA furno dichiarati colpevoli e condannti ciascu no, previa concessione delle attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno, ritenute equivalenti alla contestata aggrevante, alla pena -4--
di mesi sei di reclusione con i benefici di legge,
mentre il IA venne assolto per insufficienza di prove.
Proposti gravami da tutti e tre gli imputati,
la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, confermò integralmente quella di primo grado, esprimendo, anzi, nei confronti del IA
un convincimento di reità, non sfociato nella con-
danna dello stesso solo per mancanza di impugnazio-
ne del P.M..
Nel ribadire la responsabilità del ME e del DA EA, la Corte veneziona osservò, quanto al primo, che, contrariamente alla tesi prospettata
(nei suoi motivi di gravame, le risultanze processua
|li offrivano la prova irrefragabile, costituita dal la disinteressata testimonianza dell'operaio Cristo
foli, che era stato lui ad ordinare al defunto Soa
ve di accatastare le putrelle anche nella zona peri colosa sovrastata dalla linea elettrica, cosa che,
del resto, avveniva abitualmente, come documentato da alcune fotografie in atti da cui risultava la
(presenza in detta zona di copioso materiale deposi-
tatovi in epoca antecedente al mortale infortunio;
né era a parlarsi di interruzione del rapporto caut sale per effetto delle sopravvenute condotte negli- -5-
genti ed imprudenti dello stesso SO e del gruix sta, entrambi consapevoli della situazione di peri colo, poiché tali condotte non potevano considerar si né atipiche né eccezionali e non erano, quindi,
idonee da sole a cagionare l'evento, il quale dove va farsi risalire innanzitutto al comportamento di chi, come il IA e il TT, era tenuto a rimuovere detta situazione vietando tassativamen-
+
te, mediante recinzione o, quanto meno, mediante
l'apposizione di cartelli ben visibili, che quella parte del piazzale venisse utilizzata. Quanto al
DA EA, non era fondata la tesi che costui, 11-
na volta dentro lo stabilimento al quale era estre neo, dovesse ciecamento affidarsi a chi in esso que tidianamente operava, poiché, al contrario, essendo abilitato a condurre e manovrare un mezzo meccanico imponente e complesso come quella gru, manteneva la più piena autonomia per tutto quanto atteneva agli spostamenti e alle manovre di esso, di talché, dopo essersi reso conto del lavoro da eseguire, avrebbe dovuto valutare le condizioni ambientali in cui que sto doveva svolgersi, chiedere la collaborazione ne cessaria, predisporre ogni mezzo idoneo ad elimina-
re il pericolo e, al limite, rifiutarsi di lavorare in condizioni pericolose;
egli, invece, pur avendo. -6-
previsto e valutato correttamente il pericolo, non aveva organizzato il lavoro in modo da operare in assoluta sicurezza, anzi, ad un certo punto, come da lui stesso dichiarato all'Ispettore del Lavoro,
non aveva più pensato alla sovrastante linea elet-
trica, sicché era inutile accertare se, al momento
del sinistro, il SO gli voltasse o meno le spal le, dal momento che questi, al pari del IS
attendeva esclusivamente all'equilibrio del carico e al percorso a terra della gru, segnalando le ac-
cidentalità del terreno, mentre sarebbe stato neces sario incaricare qualcun altro di badare soltanto alla distanza tra l'estremità del braccio della gru e la linea elettrica.
Ricorrono per cassazione tutti e tre gli imputa ti e, mentre il IA ha omesso di presentare i motivi a sostegno della sua impugnazione, il Gelmet
ti e il DA EA si affidano, ciascuno, ad un solo motivo di annullamento.
DIRITTO
Il ricorso del IA deve essere dichiarato inammissibile per omessa presentazione dei motivi.
Il ME, denunziando violazione dell'art. 524 n. 1 cod. proc.pen. in relazione agli artt. 40-41
cod.pen. nonché all'art. 475 n. 3 cod.proc.pen., .7.
insiste sulla tesi dell'interruzione del rapporto di causalità, sortione, cioè, che, in tema di reato colposo, allorquando una situazione di pericolo sie di tale evidenza da noter essere facilmente indivi-
duate e neutralizzata con l'uso della normale dilit genza, non può essere ritenuto responsabile degli incidenti che ne derivino colui che tale situazione non abbia rimosso, dato che essa costituisce soltan-
to l'occasione dell'evento, e non la causa che va,
invece, ricercata nella negligenza altrui, come ap punto era avvenuto nella specie, dove tanto il Soa
ve, quanto il gruista LE EA ben sapevano della
-prossimità della linea elettrica e, pur essendo en-
trambi esperti nel loro lavoro, si erano comportati con estrema negligenza, cose che la Corte di merito aveva apertamente riconosciute, specie con riguardo al gruista, senza trarne tuttavia le debite conse-
guenze.
Ja doglianza è del tutto infondata.
Come questa Corte ha tante volte avuto modo di affermare, per aversi interruzione del rapporto di causalità tra una determinata condotta e l'evento ex art. 41, 2° e 3° comma, cod.pen., cioè per poter
si dire che la causa sopravvenuta è stata da sola sufficiente a determinare l'evento, è necessario -8-
che questo venga a trovarsi con quella condotta in una relazione di inadeguatezza, di atipicità, fuo-
ri, quindi, della normale linea evolutiva delle con seguenze di essa il che equivale a dire che deve trattarsi di un fattore naturale od umano inse
-
ritosi con carattere di assoluta eccecionalità ne la serie causale precedente, così da sfuggire al controllo e alla possibilità di previsione di chi tale serie aveva avviata e da degradare la condotta di quest'ultimo a semplice occasione.
Più in particolare, nella materia degli infortu ni sul lavoro, si è ritenuto che la responsabilità
penale dell'imprenditore, del dirigente o del prepo sto, per la creazione o la mancata eliminazione di una situazione di pericolo, può essere esclusa sol-
tanto nel caso che il lavoratore abbia posto in es sere un comportamento inopinabile, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il si stema di lavorazione, onnure ingiustificabilmente inosservante di precise e tassative disposizioni antinfortunistiche (v. sent. 2/6/1982, imp.Rovida
mass. N. 154061, 18/4/1980, imp.Reitano mass. N.
145047).
Orbene, come ha puntualmente, anche se concise mente, osservato la Corte veneziana, in nessun modo -9-
tali caratteri di atipicità ed eccezionalità sono riscontrabili nelle condotte dello sventurato Soa- Ve e del DA EA che, seppure disaccorte, si in nestarono senza alcuna anomalia sulla preesistente situazione di pericolo creata dal ME col cont sentire l'accatastamento di materiali nell'area so vrastata dalla linea elettrica ad alta tensione,
senza che possa addebitarsi loro nessuno sconfinamen-
to dalle disposizioni ricevute e nessuna inosservan-
za di particolari cautele imposte, ma soltanto una
| fatale distrazione durante l'espletamento dei compl-
ti cui erano adibiti. E non può essere certo questo a porsi come frattura del nesso causale, rientrando nella normale prevedibilità, quale esperienza quoti diana della vita imprenditoriale, il fatto che i la-
voratori possano incorrere in disattenzioni o avven-
tatezze, il che, appunto, rende ancor più viva l'et
(sigenza di una scrupolosa osservanza della normati va antinfortunistica mirante a garantire le condizio ni di massima sicurezza degli ambienti e degli stru-
menti di lavoro.
Can l'altro ricorso, denunziandosi violazione -
dell'art. 474 n.4 cod. proc.pen. e conseguente nulls tà della sentenza ai sensi dell'art. 475 n.3 dello wwwstesso codice, si lamenta che la Corte d'Appelle, -10-
abbandonato l'infondato argomento accusatorio usato dal Tribunale, secondo cui il DA EA avrebbe do-
vuto recedere dalla sua posizione di completo affi.
damento nel SO allorquando costui aveva voltato le spalle ai fili dell'alta tensione, abbia ravvisa to la colpa del gruista nel fatto di non aver chief sto la collaborazione necessaria, di non aver predi-
sposto ogni mezzo idoneo ad eliminare il pericolo e di non essersi, al limite, rifiutato di lavorare in condizioni pericolose, addebiti, questi, si s stiene - assolutamente incomprensibili, visto che il :
predetto legittimamente si era avvalso per farsi co adduvare nelle manovre, in conformità di quanto pre scritto dall'art. 182 del D.F.R. 27/4/1055 n.547,
del SO e del IS, cioè di due persone ido nee, abitualmente addette a quel tipo di lavoro,
e altrettanto legittimamente aveva fatto affidament to sulla loro cautela, esperienza e capacità, con-
vinto che esse gli avrebbero evitato l'avvicinament to ai conduttori elettrici. Si rimprovera, in defi-
nitiva, ai giudici di appello di non aver dato rispo sta all'interrogativo se quell'affidamento fosse 16-
gittimo e di non aver tenuto conto, a tal fine, che il contratto intercorso tra la RE e la Coope
rativa AC, proprietaria della gru, non era di. -11-
appalto, bensì di semplice noleggio, per cui le mot dalità di svolgimento del lavoro dovevano essere or-
ganizzate e dirette dal noleggiante e non da chi a veva fornito il mezzo col suo manovratore, e che il
SO, lungi dall'essere in posizione di inferiorità,
per titolo, preparazione e ruolo sociale, rispettol al gruista, si presentava a quest'ultimo come il preposto al cantiere o, quanto meno, come un incari-
cato del preposto, cioè come persona presuntivament te idonea o, comunque, della cui eventuale inidonei-
tà doveva rispondere chi l'aveva prescelta.
Si lamenta, poi, l'ingiustizia ed iniquità del-
1'affermazione secondo cui il SO si limitava a segnalare le accidentalità del terreno, sostenendo si invece, che compito del gruista era appunto quel-
lo di badare agli eventuali ostacoli sul percorso a terra della macchina e non alla eccezionale presen-
za della linea ad alta tensione.
Le censure sono destituite di fondamento.
Occorre innanzitutto osservare che la natura del rapporto intercorso tra la RE e la Cooperativa
Facchini, di cui il DA EA era socio, non inter-
feria in alcun modo sui doveri di prudenza e di diligenza incombenti su quest'ultimo cuale condutto-
re e manovratore della macchina operatrice. In ogni -12- caso è opportuno precinare che nella specie, al di
1à della terminologia usata nella pratica commercia le, il cosiddetto noleggio era in sostanza una "loj catio operis", e non una "locatio rei", in quanto la gru rappresentava solo uno strumento del quale il DA EA, socio della cooperativa, si avvaleva per compiere, dietro corrispettivo, il servizio di movimentazione del materiale affidatogli dalla ǎ I
RE, sicché quest'ultima, fermo il suo obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro dove tale servizio andava a svolgersi, era tenuta soltanto, giusta il disposto dell'art. 5, 1° commal del D.F.R. 547/1955, a rendere edotto il gruista,
quale lavoratore autonomo. dei rischi specifici " e-
sistenti in quell'ambiente (come in realtà fece,
essendo pacifico che, comunque, costui era perfetta mente a conoscenza della presenza della linna ad al ta tensione), ma non ad organizzare e dirigere le modalità di svolgimento del suo lavoro con l'impo-|
nente o complessa macchina, di cui egli solo potoval conoscere le caratteristiche di ingombro, di manovra bilità e, soprattutto, di estensione verso l'alto del braccio di sollevamento-trasporto.
Si appalesa, pertanto, ineccenibile l'affermazio ne dei giudici di appello che il DA EA mante- -13-
neva la più piena autonomia per tutto quanto concer-
neva gli spostamenti e le manovre della gru necesse ri a realizzare il risultato della sistemazione del materiale nei posti indicatigli dalla committente o che, quindi, in relazione al grave rischio di con-
tatto del braccio sollevatore con l'incombente linea elettrica, ai sarebbe dovuto avvalere della collabo-
razione di una persona che badasse esclusivamente a segnalargli pericolosi avvicinamenti, cioè che non fosse distratta da altri comniti, oppure si 08
rebbe dovuto rifiutare di operare nella zona di ri schio se gli accorgimenti adottabili non offrivano assoluta garanzia di sicurezza.
Quanto alla pretese legittimità dell'effidamento nell'esperienza del SO e del IS ex art. 182 D.P.R. 547/1955, essa è stata esclusa in radice dalla Corte di merito in base al rilievo che costot.
ro, lungi dall'essere incaricati esclusivamente dit controllare la distanza tra il braccio della gru of i fili dell'alta tensione (il che sarebbe stato gi decisivo per quanto già detto), non ereno affetto adibiti a tale compito, ma badavano soltanto a gui dare con le meni il pesante carico, per eviturne ect
Cessive oscillazioni, e a segnalare al gruista i di-
slivelli (pozzetti) esistenti sul terreno por evite 14-
re pericolosi sobbalzi della gru. Ed è inutile defi nire ingiusto ed iniquo tale rilievo, risolventesil in un accertamento di fatto, se non ka si muovono contro di esso specifiche censure di mancanza o con traddittorietà della motivazione, non bastando, com to, a tal fine, contrapporre al convincimento della
Corte di merito, basato essenzialmente sulla testi-
monianza del IS e sulle stesse dichiarazio ni dell'imputato, l'apodittica, quanto illogica, a fermazione che il badare all'esistenza di ostacoli!
al movimento della gru come mezzo meccanico rientr va nei compiti specifici del gruista e che non vi rientrava, invece, il preoccuparsi della "ecceziona
-le"-presenza della linea elettrica, quasi che que-
sta non costituisse il maggior pericolo in concreto esistente e che di essa il DA EA potesse disip-
teressarsi completamente.
Prima di concludere, è opportuno aggiungere che nessuno dei ricorrenti fa questione di quantifica-
zione dell'eventuale concorso di colpa della vitti ma e che, del resto, non vi avrebbero interesse né
dal punto di vista nenalistico, non avendo essi prope sto censure contro le. statuizioni riguardanti la.
misura delle pone lore inflitte (per altro contenu te nel minimo edittale), né dal punto di civilistico, -15-
non essendovi interessi civili in gioco dopo l'av-
venuto risarcimento del danno.
Alla stregua delle considerazioni che precedond,
i ricorso del ME e del DA EA devono es sere rigettati.
Consegue la condanna dei predetti e dell'altro ricorrente IA, in solido, alle spese del pro-
cedimento e di ciascuno di essi al versamento della LE
somma di L. 300.000 a favore della Cassa delle ammen de.
P. Q. M.
LA. CORT E
Visti gli artt. 537 e 549 cod. proc.pen.,
DICHIARA INAL MISSIBILE
il ricorso proposto dall'imputato IA CH e
RIGETTA
i ricorsi proposti dagli imputati ME TI
e DA EA OM avverso la sentenza in data
12 novembre 1982 della Corte d'Anello di Venezia.
Condanna i ricorrenti, in solido, alle spese del procedimento e ciascuno di essi al pagamento della somma di L. 300.000 a favore della Cassa delle am-
mende.
Così deciso in Rona il 16 gennaio 1987.
IL PRESIDENTI IL CONSIGLIER T INSORE
CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE 4° PENALE
DEPOS 1" CANCELLERIA
11 APR 1987
IL C. LLIERE
DIRETTORE DI SEZIONE!
(Pierangele Corsi)