Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice, indipendentemente dalle richieste od allegazioni delle parti, dispone di poteri officiosi per l'accertamento della sussistenza delle cause ostative del dolo e della colpa grave.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2008, n. 9948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9948 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 25/11/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 2174
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 023299/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ON EM, N. IL 25/06/1978;
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso;
ORDINANZA del 01/02/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Ambrosio Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza dell'1/2/2007 la Corte di Appello di Roma ha rigettato la domanda proposta da ON EL volta ad ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione patita in carcere dal 19/4/2004 al 15/3/2005 e da quest'ultima data al 14/7/2005 agli arresti domiciliari per il reato sub a) di cui agli artt. 110 e 81 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 e per il delitto sub b) previsto dagli artt. 110 e 81 c.p., L. n. 58 del 1975, art. 3, n. 4, artt. 6 e 8, art. 4, nn. 1 e 7 dai quali il predetto era stato poi assolto con sentenza divenuta definitiva, quanto alla prima imputazione, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 perché il fatto non costituisce reato e, quanto all'ulteriore addebito, ex art. 530 c.p.p., comma 1 per non per non avere commesso il fatto.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ON dolendosi della decisione adottata e deducendo violazione di legge nonché vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
Ha osservato, in particolare, che la corte di appello non poteva di ufficio accertare fatti estintivi della pretesa fatta valere dal ON. I giudici avevano condotto un'indagine del tutto avulsa dalle prospettazioni della controparte che poteva e doveva allegare e dedurre i detti fatti estintivi, con ciò violando i principi sull'onere della prova esistenti nell'ambito del processo civile. Poiché il giudizio di riparazione dell'ingiusta detenzione si connota di elementi che mal si conciliano con la disciplina processuale penalistica e che non possono che essere disciplinati con riferimento al giudizio civile, nel relativo procedimento, per il ricorrente, trova applicazione la disciplina sugli oneri probatori relativa al processo civile secondo cui incombe su chi agisce l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e sul convenuto che intende resistere alla stessa l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi della domanda medesima. In ogni caso, il ricorrente ha chiesto che, ove si dovesse ritenere che in sede di riparazione per l'ingiusta detenzione "il giudice può valutare di ufficio l'esistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo spiegante efficacia causale tale da potere dare causa o concorrere a dare causa alla custodia sofferta, anche a prescindere dalle allegazioni della parte convenuta", fosse rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 314, 315, 643 e 646 c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non prevedono che il giudice "qualora ritenga che vi siano elementi che possono fare escludere il diritto alla riparazione, a prescindere dalle allegazioni della parte convenuta, indichi tali elementi all'istante concedendo termine per addurre le proprie ragioni in merito".
Il ricorrente ha poi lamentato un'erronea valutazione della scelta del ON di non rispondere all'interrogatorio e ha censurato la valorizzazione della circostanza dell'assidua frequentazione del ON con i coimputati, essendo unicamente emersa una conoscenza marginale con costoro. Memoria è stata depositata nell'interesse del Ministero dell'Economia e della Finanze Note difensive sono state presentate per conto del ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
Secondo la Corte di appello, la privazione della libertà personale subita dal ON era stata causata da colpa grave del predetto. I giudici, infatti, hanno ravvisato nella condotta del richiedente la riparazione profili che attribuivano alla stessa connotazioni di grave imprudenza tali da legittimare l'errore in cui era incorsa l'autorità giudiziaria nel ritenere che il ricorrente, in concorso con altri concittadini rumeni, fosse coinvolto nella vicenda processuale di cui trattasi che riguardava tre ragazze le quali erano state condotte in Italia dal ON. Secondo quanto emergeva dalla sentenza di assoluzione, poi divenuta irrevocabile, il ON, giunto a Roma, aveva consegnato le giovani al coimputato JU MI. Questi gli aveva versato una somma di denaro ed aveva poi avviato alla prostituzione le donne. Il richiedente la riparazione, quindi, aveva organizzato ed eseguito il viaggio, a lui commissionato dall'JU, ed aveva condotto presso quest'ultimo le tre giovani. Il Tribunale ha ritenuto non provato che il ON fosse consapevole della destinazione delle donne all'esercizio della prostituzione, non essendo emersi in tal senso elementi univoci a suo carico. Inoltre, ha concluso che il ruolo del richiedente le riparazione sembrava essersi esaurito nella mera attività di predisposizione materiale del viaggio in Italia, senza però che ciò si fosse tradotto in una concreta attività di induzione alla prostituzione. Le conclusioni cui è pervenuto il giudice penale non hanno però potuto esimere la corte della riparazione dall'esaminare e valutare i comportamenti concreti posti in essere dal ricorrente, pervenendo al convincimento che essi avevano concorso a determinare la privazione della libertà personale e contribuito a mantenere la custodia in carcere nei confronti del ricorrente in quanto, indipendentemente dalla scelta difensiva da costui attuata, delineavano a carico dello stesso un insieme di elementi che, in mancanza di circostanze idonee a confutare la valenza loro attribuita, lo vedevano coinvolto, insieme con i coimputati poi condannati, nei gravi fatti accertati. Il giudizio espresso dalla corte del merito, in quanto frutto di un apprezzamento di oggettivi dati fattuali che avevano condotto alla privazione della libertà personale ed al mantenimento della custodia cautelare, di cui è stato dato conto in maniera adeguata e coerente, sfugge al sindacato di legittimità. Nè può sostenersi, come vorrebbe il ricorrente, che il giudice della riparazione non aveva un potere officioso di iniziativa sulla base del quale, indipendentemente dalla richiesta o dalle allegazioni delle parti, poteva escludere la riparazione nell'ipotesi di ritenuta esistenza di fatti preclusivi della medesima. Il potere del giudice di accertare la causa ostativa della colpa grave, prescindendo dalle iniziative delle parti, si evince dalla stessa formulazione dell'art 314 c.p.p., comma 1 laddove si afferma che chi è stato prosciolto con una delle formule indicate ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita "qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". La disposizione fissa quindi una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo la cui ricorrenza o meno nel caso in esame deve essere accertata in ogni caso dal giudice. Manifestamente infondata, quindi, è la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente posto che chi chiede la riparazione sa bene di avere diritto solo qualora non abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita per dolo o colpa grave. Egli, quindi, nel presentare la domanda, può allegare e prospettare quanto necessario per dimostrare che la sua condotta non è stata caratterizzata da dolo o colpa grave. Il legislatore, peraltro, ha avvertito l'esigenza di determinare condizioni anche per la riparazione dell'errore giudiziario riconoscendo con l'art 643 c.p.p. tale diritto a chi è stato prosciolto in sede di revisione
"se non ha dato causa per dolo o colpa grave" ad esso.
Al rigetto del gravame consegue la condanna di ON EL al pagamento delle spese processuali.
Sussistono giusti motivi, anche per la particolarità delle questioni esaminate, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009