Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
1 0 1 8 6 9 /0 1 Reg. gen. N° 6944/1998 Udienza del 18 ottobre 2000 Oggetto: azione negatoria sevitutis. Oron 3972 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 604 LA CORTE SUPEMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dai Sigg. Magistrati: UFFICIO COPIE Richiesta copia studioPresidente Dott. VINCENZO BALDASSARE dal Sig. IL SOLE 24 ORE Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO per diritti 9 FEB. 2001 Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Consigliere IL CANCELLIERE Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere LIRE 3000 Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE Consigliere CANCELLERIA Ha pronunciato la seguente SENTENZA CG063347 sul ricorso proposto da: AL LA, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Saba n. 7, presso l'avv. Sergio Maglio, che la difende, unitamente all'avv. Mimi Mimmo Rosso, 1500 come da mandato in atti;
ricorrente- 0880651
contro
AL NI, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 14, 0880656 presso l'avv. Francesco Mancuso, che la difende unitamente all'avv. Lorenzo CORTE SUPREMA DI CASSAZIO UFFICIO COPIE Santoro, in forza di mandato in atti: Richiesta copia stud. หลงdal Sig. MAN c us per diritti L. 3000 6944 1998 SI SI 7 APR 2001 Udienza del 18 ottobre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 1674/00 IL CANCELLIER 2 contoricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 6 novembre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Uditi l'avv. Sergio Maglio e l'avv. Francesco Mancuso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19 novembre 1987 AN SI conveniva in giudizio davanti al Pretore di Messina AN SI e, premesso di essere proprietaria di una casa con retrostante terreno, sita in Messina al Villaggio Faro Superiore, pervenuta ad essa attrice in forza di atto di donazione per notar Contartese del 19 novembre 1981 da parte di AR CI, che a sua volta l'aveva ricevuta per successione paterna, e di atto di divisione per notar Alibrandi del 15 settembre 1967, nonchè di avere posseduto unitamente alla sua dante causa detto cespite in modo libero ed esclusivo, assumeva che recentemente AN SI, proprietaria di una casa limitrofa, aveva preso ad attraversare, senza autorizzazione, la proprietà di essa attrice, rivendicando la titolarità di un diritto di passaggio. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'inesistenza del diritto vantato dalla convenuta e che, conseguentemente, venisse ordinata alla stessa la cessazione di ogni turbativa o molestia, con la di 6944 1998 SI SI Udienza del 18 ottobre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 3 lei condanna al risarcimento del danno nei limiti della cornpetenza pretorile, con vittoria di spese ed onorari. Costituitasi in giudizio AN SI contestava integralmente il contenuto della citazione, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese. Eccepiva preliminarmente l'incompetenza per valore del pretore ed il difetto di legittimazione attiva dell'attrice; nel merito sosteneva di avere esercitato il diritto di passaggio in base ad atto per notar Augusto Bette del 24 settembre 1922, e di avere acquisito in ogni caso per usucapione tale diritto, che era stato esercitato da essa convenuta a dai suo danti causa da tempo immemorabile, per cui in via riconvenzionale chiedeva il riconoscimento del diritto di passaggio. Nel corso del giudizio la convenuta, con ricorso depositato il 14 giugno 1990, lamentando che l'attrice aveva collocato un cancello di ferro munito di catena e lucchetto, impedendole il passaggio oggetto della azione negatoria servitutis, chiedeva di essere reintegrata nel possesso ed il pretore, con provvedimento del 1° ottobre 1990. accoglieva la richiesta. Assunta prova testimoniale ed eseguita ispezione dei luoghi il pretore, con sentenza depositata il 14 ottobre 1991, dichiarava l'inesistenza della servitù di passaggio vantata da AN SI sul tratto di terreno retrostante la casa di AN SI e per l'effetto ordinava alla convenuta di astenersi dal transitare su detto terreno;
revocava l'ordinanza di reintegra emessa in corso di causa;
rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice e la domanda riconvenzionale ritualmente proposta dalla convenuta;
condannava quest'ultima al pagamento dei tre quarti delle spese processuali. 6944 1998 SI SI Udienza del 18 ottobre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. Avendo AN SI proposto impugnazione avverso la suddetta sentenza, cui resisteva AN SI, il Tribunale di Messina, con sentenza del 6 novembre 1997, rigettava il gravame. Il tribunale anzitutto escludeva che la sentenza di primo grado fosse nulla per la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza, potendo tale omissione semmai assumere rilevanza quale vizio di motivazione od omessa pronuncia su un capo della domanda, qualora dalla motivazione risulti che il giudice non abbia esaminato il contenuto delle conclusioni non trascritte. Non poteva parlarsi tuttavia di omessa motivazione relativamente alla revoca della ordinanza di reintegrazione di AN SI nel possesso della servitù di passaggio, dovendo tale motivazione ravvisarsi w h implicitamente nella negazione della sussistenza, a favore dell'appellante, del l diritto di passaggio sul terreno latistante il fabbricato della appellata. Il tribunale rigettava anche l'eccezione di incompetenza per valore del pretore, avendo AN SI azionato una actio negatoria servitutis e chiesto il risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa e comunque entro i limiti di competenza del giudice adito. Nel caso di specie le rendite del fondo dell'immobile di AN SI erano di £. 313 e di £. 440 che. moltiplicate per 50, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., davano somme ampiamente rientranti nella competenza pretorile. Il tribunale rilevava poi che la contestazione dell'appellante relativa alla appartenenza ad AN SI della striscia di terreno interessata dalla pretesa servitù di passaggio era infondata, costituendo tale terreno sicuramente una pertinenza dell'abitazione, come risultava dall'atto di donazione 6944/1998 SI SI Udienza del 18 ottobre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 1 0 Contartese del 17 novembre 1981, in base al quale la suddetta SI aveva ricevuto da AR CI la proprietà della casetta, “con annessi, connessi, pertinenze e dipendenze". La CI aveva a sua volta ricevuto l'immobile per successione dal proprio genitore e quindi in base ad atto di divisione del 1967, ed il fatto che in nessuno di tali atti fosse menzionata la striscia di terreno confermava che trattavasi di una pertinenza della casa, mentre la pretesa servitù di passaggio vantata da AN SI non risultava da nessun atto, né poteva essere stata dalla stessa acquisita per usucapione, dal momento che dalla ispezione giudiziale disposta dal pretore era risultato che in detto tratto di terreno non vi erano opere visibili e permanenti che potessero fare ritenere la مجھے sussistenza di una servitù di passaggio, né comunque AN SI aveva fornito la prova di avere esercitato il passaggio sul terreno in questione per almeno venti anni. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza AN SI in base a tre motivi di ricorso, illustrati anche con memoria e contrastati da AN SI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, lamentando il difetto di motivazione, la ricorrente sostiene che il tribunale si sarebbe limitato ad affermare che il pretore aveva esaminato, trattato e deciso tutte le domande e le eccezioni sollevate da entrambe le parti senza esercitare un effettivo controllo, e senza occuparsi della eccezione di carenza di legittimazione attiva della attrice, né di quella di incompetenza per valore, da lei sollevate. Così pure il giudice di 6944/1998 SI SI Udienza del 18 ottobre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 6 appello non aveva rilevato il contrasto logico - giuridico tra la motivazione della sentenza appellata e l'ordinanza di reintegra. La ricorrente denuncia poi la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio posto dall'art. 339 c.p.c.; in subordine dell'art. 15 c.p.c. e degli artt. 24 e 34 DPR 597/1973 in relazione agli artt. 949 e 2697 c.c., lamentando che il tribunale, nel rigettare la sua eccezione di incompetenza per valore del pretore, non aveva tenuto conto della sua domanda riconvenzionale. Così pure il tribunale non aveva tenuto conto del fatto che l'art. 7 della legge 1984/399 ha sostituito al parametro del tributo diretto verso lo Stato quello costituito dal reddito dominicale e dalla rendita catastale, e che i dati risultanti dal certificato catastale prodotto dall'attrice avrebbero dovuto essere aggiornati secondo il coefficiente di rivalutazione vigente alla data della proposizione della domanda. In ogni caso, avendo AN SI chiesto il riconoscimento della proprietà della casa e del terreno la rendita avrebbe dovuto essere moltiplicata per 200. Infine la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. in relazione all'art. 116 c.p.c., 2697 e 1158 c.c. A suo dire il tribunale non avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare l'atto di acquisto dell'immobile da parte dell'attrice e quello di acquisto da parte del di lei dante causa, ma anche l'atto del 24 settembre 1922 in base al quale era divenuto proprietario del cespite CO CI e dal quale risultava che la striscia di terreno in questione non era una pertinenza della casa dell'attrice, ma una zona di terreno comune. 6944 1998 SI SI Udienza del 18 ottobre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 7 I motivi di cui innanzi, strettamente connessi tra loro, vanno esaminati congiuntamente e tutti disattesi, in quanto infondati. Deve infatti anzitutto rilevarsi che l'affermazione secondo cui il tribunale si sarebbe limitato a dare per scontato che il pretore aveva esaminato e deciso tutti i capi delle domande e tutte le eccezioni, senza esercitare in concreto alcun effettivo controllo, è troppo generica per potere essere presa in considerazione: la sua formulazione non consente infatti al giudice di legittimità di verificarne la fondatezza o meno. Per quanto riguarda invece i riferimenti più specifici alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice ed al difetto di competenza per valore del pretore deve osservarsi che, contrariamene a quanto sostenuto dalla ricorrente, il tribunale si è occupato esaurientemente di tali questioni, dando alle stesse W M una corretta soluzione. In merito alla prima, infatti, ha rilevato che AN SI aveva acquistato il 17 novembre 1981, in base ad atto di donazione in suo favore da parte di AR CI, la casa di cui trattasi “con annessi, connessi, pertinenze e dipendenze". rilevando altresì che tale immobile era pervenuto alla CI per successione paterna e quindi per atto di divisione Alibrandi del 15 settembre 1967. Il giudice di appello ha inoltre rilevato che in nessun altro degli atti prodotti dalle parti si faceva riferimento alla striscia di terreno in questione, né alcuno di essi attribuiva ad AN SI il diritto di passaggio sulla stessa. In definitiva, quindi, il tribunale ha inteso escludere, implicitamente, che la clausola di cui sopra, contenuta nell'atto di donazione, fosse una clausola di mero stile (come sembra sottintendere la censura della ricorrente), mediante un riscontro con il contenuto degli altri atti prodotti, e tale 6944/1998 SI SI Udienza del 18 ottobre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 8 argomentazione non viene affatto vulnerata dalle generiche affermazioni contrarie della ricorrente. Non vi era poi - né avrebbe potuto esservi - alcun contrasto logico da rilevare tra la motivazione della sentenza di primo grado e la revoca dell'ordinanza pretorile di reintegrazione della convenuta nel possesso del passaggio sul terreno dell'attrice, essendo la seconda la conseguenza logica ed automatica della prima, come rilevato dal tribunale: è infatti evidente che il pretore, deciso l'accoglimento della domanda di negatoria servitutis proposta dall'attrice, non avrebbe potuto certamente confermare l'ordinanza di reintegrazione della convenuta nel possesso della servitù di passaggio, date anche le argomentazioni in base alle quali aveva accolto la domanda, tra le quali l'assenza, sul terreno in contestazione, di opere visibili destinate al transito. Per quanto riguarda poi l'eccezione di incompetenza per valore del pretore, il tribunale se ne è occupato ampiamente, rilevando tra l'altro che nel proporre, in aggiunta alla negatoria servitutis, la domanda di risarcimento dei danni, AN SI aveva specificato che tale richiesta doveva intendersi contenuta nei limiti della competenza pretorile: il che significava che aveva inteso limitare il valore della seconda domanda ad una misura tale che, sommata all'altra, non eccedesse il limite della competenza pretorile, in modo da limitare l'operatività del disposto di cui all'art. 10 c.p.c., che comunque non prende in considerazione le eventuali domande riconvenzionali come sembra tra l'altro ritenere la ricorrente ma solo le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona. 6944/1998 SI SI Udienza del 18 ottobre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 9 Il tribunale, poi, non ha mancato di esplicitare i calcoli in base ai quali è pervenuto alla conferma del rigetto della eccezione di incompetenza per valore del pretore, osservando che ai sensi dell'art. 15 c.p.c. il valore delle cause relative a beni immobili si determina - per quanto riguarda il diritto di servitù moltiplicando per 50 il reddito dominicale alla data della domanda con riferimento al fondo servente, che nella specie, come risultava dalla certificazione prodotta, era di £. 313 + £. 440. La ricorrente sostiene in proposito che le rendite dominicali di cui sopra sarebbero state rivalutate, per l'anno di proposizione della domanda, in र्ड base a determinati coefficienti che peraltro nemmeno indica, dimenticando che è al convenuto, il quale eccepisca l'incompetenza per valore del giudice adito, che incombe l'onere di provare l'esistenza di una rendita di per sé idonea ad escludere la competenza di detto giudice. Infine, per quanto riguarda l'atto di acquisto del cespite da parte di CO CI del 24 settembre 1922, la ricorrente si limita a sostenere che dallo stesso risulterebbe che la striscia di terreno in contestazione non era pertinenza della casa di AN SI, ma una zona di terreno comune a più soggetti, senza tuttavia spiegare da quale clausola ciò scaturirebbe, e limitandosi a contrapporre la propria interpretazione dell'atto a quella data dal tribunale. La censura è quindi troppo generica per potere avere ingresso. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
6944/1998 SI SI Udienza del 18 ottobre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 10 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. (189 oltre a £.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma. nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2000. ИдоUgo Miggio et. Ving Baldassaren, pres. IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico L lorico DEPOSITATO ERIA 9 FEB. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE OMA 2 - 6 MAR 2001 Regario in dz 50. cin 30 (lire trecentodiecirte p. Dirigente ( M AC 6 R % A 0 0 . M T A R LE 6944/1998 SI SI Udienza del 18 ottobre 2000, Presidente Baldassarre;
relatore Riggio.