Sentenza 27 maggio 2005
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la possibilità di sospendere i termini di durata massima della custodia cautelare (art. 2 comma primo legge 5 giugno 2000 n. 144) trova fondamento nella profonda modifica che tale rito ha subito per effetto della legge 16 dicembre 1999 n. 479, che consente di procedere a integrazioni probatorie, sia di ufficio, che con riferimento a una richiesta condizionata da parte dell'imputato; ne consegue che anche tale giudizio può connotarsi come "particolarmente complesso", senza che tale connotazione ne contraddica la natura.
Commentario • 1
- 1. Monitoraggio Corte EDU novembre 2011Alberto Scirè · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
SOMMARIO 1. Introduzione 2. Articolo 2 Cedu 3. Articolo 3 Cedu 4. Articolo 5 Cedu 5. Articolo 8 Cedu 6. Articolo 9 Cedu 7. Articolo 10 Cedu * * * 1. Introduzione a) Delle sentenze in tema di art. 2 Cedu, merita di essere menzionata anzitutto la pronuncia Dulek e altri c. Turchia, nella quale la Corte - chiamata a verificare se nel caso concreto vi fosse stata la violazione degli obblighi di protezione rafforzata che sorgono in capo alle autorità statali nei confronti di coloro che svolgono il servizio militare - ha ravvisato una violazione di detta norma, in ragione del fatto che le autorità turche non avevano adottato misure adeguate per impedire che il ricorrente, affetti da gravi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2005, n. 22485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22485 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 27/05/2005
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1020
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 7337/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR IU, nato il [...] a [...] la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G. in persona del Dr. Oscar CEDRANGOLO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. LICCESE IU, Sostituto Processuale dell'avv. Antonio ABET, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli 11 gennaio 2005 - con la quale è stato rigettato l'appello avvero l'ordinanza del Tribunale di Napoli 19 novembre 2004 che aveva disposto la sospensione nei suoi confronti dei termini di custodia cautelare - IU TR ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 304 c. 2 c.p.p. e carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.);
2. erronea applicazione dell'art. 310 c.p.p. e carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.).
L'impugnazione è inammissibile.
Il ricorrente non contesta il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare nelle sue motivazioni di carattere generale, che sono ben precise e coerenti con la natura e lo scopo dell'istituto, ma ne eccepisce l'illegittimità in conseguenza dell'allegata illegittimità del rigetto della sua istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato e, quindi, lamenta l'omessa decisione da parte del Tribunale del riesame sul punto. In realtà la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c. 2 c.p.p. è del tutto compatibile con il giudizio abbreviato in quanto la previsione, anche per tale giudizio, della possibilità di sospendere i termini di durata massima della custodia cautelare (art. 2 comma 1 legge 5 giugno 2000 n. 144) trova fondamento nella profonda modifica che tale rito ha subito per effetto della legge 16 dicembre 1999 n. 479, che consente di procedere ad integrazioni probatorie, sia di ufficio, che con riferimento ad una richiesta condizionata da parte dell'imputato; ne consegue che anche tale giudizio può connotarsi come particolarmente complesso, senza che tale connotazione ne contraddica la natura (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2001 n. 18750, ric. Ricciardi C. ed altri). Nella specie si trattava pacificamente di rito abbreviato condizionato, subordinato a integrazione probatoria (art. 438 c. 5 c.p.p.), per cui l'imputato non poteva comunque essere giudicato separatamente, anche qualora fosse stato ammesso al rito speciale. Il ricorso dev'essere quindi dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2005