Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
Non determinano una situazione di incompatibilità ambientale ,non costituendo apprezzamenti idonei a produrre tensioni nei rapporti personali e contrasti nell'ambiente di lavoro, la deduzione, contenuta nel ricorso giudiziario del dipendente, di fatti idonei a dimostrare la propria emarginazione professionale da parte del datore di lavoro, la rivendicazione del diritto al lavoro per il quale si riceve la retribuzione ed alla promozione sulla base dei propri titoli professionali, nonché la specificazione dei motivi per i quali si ritiene di non poter continuare a svolgere un lavoro infruttuoso, in quanto essi costituiscono legittimo esercizio del diritto di difesa del lavoratore, costituzionalmente garantito, a meno che non si dimostri la falsità dei fatti dedotti e dei comportamenti addebitati. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva annullato in quanto illegittimo un provvedimento di trasferimento di un procuratore legale disposto dall'ENEL, adottato dalla società in assenza di comprovate esigenze di servizio ed al solo scopo di penalizzare il dipendente per aver proposto un precedente ricorso al giudice del lavoro, nel quale lamentava la propria emarginazione professionale, criticando le scelte organizzative della società).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2003, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 36, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO CATAUDELLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LAURETTI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE FLAMINIO 66, presso lo studio dell'avvocato GIANNI DI AN, che lo rappresenta e difende, 2002 giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9701/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/03/00 R.G.N. 44494/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CATAUDELLA ANTONINO;
udito l'Avvocato CALANDRELLI per delega DI AN (vedi delega);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma del 7/7/95 l'avv. Carlo Lauretti conveniva in giudizio l'ENEL, alle cui dipendenze lavorava fin dal 171/96 quale procuratore legale, per la sospensione del provvedimento di trasferimento all'area legale del Compartimento di Napoli, adottato nei suoi confronti in data 1/8/95, in assenza di qualsiasi motivata esigenza di servizio;
deduceva che il solo scopo del provvedimento era quello di punire il ricorrente per avere proposto un precedente ricorso al Pretore di Roma, nel quale lamentava la sua sostanziale emarginazione professionale, criticando le scelte organizzative aziendali nella nomina dei dirigenti e nell'affidamento ad avvocati esterni degli incarichi professionali. Nel merito chiedeva l'annullamento di detto provvedimento, perché illegittimo.
L'ENEL contrastava la domanda, deducendo la sussistenza di incompatibilità ambientale con i suoi colleghi di lavoro. Veniva disposta la sospensione dell'efficacia del trasferimento da parte del Tribunale di Roma, in sede di reclamo. Il Pretore annullava il:
trasferimento ed il Tribunale di Roma, investito in grado di appello ad istanza dell'ENEL, con sentenza del 1/6/99 - 28/3/00, confermava la decisione. Precisava il giudice del riesame che in punto di fatto risultava che l'avv. Lauretti, iscritto all'albo speciale della Suprema Corte dal 1991 e addetto all'area legale del Compartimento di Roma, in data 6/6/95 aveva inoltrato ricorso al Pretore di Roma, nel quale denunciava di essere stato pretermesso dalle scelte effettuate dall'azienda per le nomine dei dirigenti, a vantaggio di altri colleghi privi dei requisiti necessari per l'espletamento di attività defensionale;
evidenziava poi "l'illegittimo ricorso dell'azienda ad avvocati esterni, nonché la sua emarginazione, siccome privato dal febbraio 1995 di qualsiasi incarico professionale", e quindi chiedeva "che fosse accertato, fra l'altro, il suo diritto allo svolgimento dell'attività defensionale in favore dell'ENEL". Dopo la notifica del ricorso, l'ENEL, con provvedimento del 28/6/95, in considerazione delle "pesanti" critiche rivolte ai colleghi in quel ricorso, come dedotto fin dal primo grado del giudizio, aveva disposto il trasferimento dell'avv. Lauretti al Compartimento di Napoli per "incompatibilità ambientale", "a prescindere dalla fondatezza delle stesse (critiche) e della loro idoneità in concreto ad alterare il normale svolgimento dell'attività dell'Ufficio".
L'assunto non poteva essere condiviso, in quanto l'onere di provare "con riferimenti ad episodi specifici, concreti la pretesa incompatibilità ambientale" incombeva sul datore di lavoro, che doveva dimostrare che la tensione fra l'avv. Lauretti ed i colleghi era tale da tradursi in concrete disfunzioni dell'attività dell'ufficio. Non era stato nemmeno allegato che nel breve arco temporale, corrente dalla data di notifica del ricorso (6/6/95) sino alla data del provvedimento impugnato (28/6/95), si fossero verificati intralci nell'attività dell'Ufficio e quindi il trasferimento risultava privo di qualsiasi giustificato motivo oggettivo.
Al contrario, dalla obiettiva e significativa cronologia dei fatti era plausibile ritenere che il trasferimento fu disposto per ritorsione alla iniziativa giudiziaria del Lauretti per comprimere il diritto, costituzionalmente garantito, di difesa del lavoratore, di critica delle scelte aziendali adottate in suo danno. Inoltre, la tesi dell'azienda secondo cui la prova della incompatibilità ambientale era insita nella gravita dei giudizi espressi dal ricorrente nei confronti dei colleghi era smentita dalle allegazioni difensive dell'altra parte, secondo cui i colleghi erano ben consapevoli delle disfunzioni denunciate dall'istante in quel ricorso, che non aveva "intaccato i reciproci rapporti di stima e rispetto che da sempre hanno ispirato i loro rapporti"; questo rafforzava la necessità di prova su fatti specifici, che, invece, non era mai stata offerta, pur in presenza del "significato oggettivo del nesso di successione cronologica tra rimostranze del lavoratore e suo trasferimento", di per sè molto significativo. Il datore di lavoro aveva la facoltà di trasferire il dipendente, sempre che vi fossero comprovate ragioni organizzative, ma era necessario che la pretesa incompatibilità ambientale creasse una effettiva esigenza aziendale di modifica del luogo di lavoro, la quale nella specie non era stata dimostrata, con conseguente plausibilità dell'assunto del dipendente sulla dedotta illegittimità del provvedimento.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'ENEL, fondato su due motivi. Resiste con controricorso il Lauretti, che avanza istanza di condanna dell'ENEL per responsabilità aggravata ex art. 96 CPC. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c, nonché omessa o insufficiente motivazione (art. 360, nn.3 e 5, CPC, deduce il ricorrente che il Tribunale ha fatto un generico richiamo agli "apprezzamenti" espressi dal Lauretti nei confronti delle persone che lavorano con lui e con le quali deve collaborare;
in particolare: nei confronti dell'avv. Cardillo il ricorrente ha detto che "per anni e senza esito" ha coltivato il campo dell'informatica e che lui si è reso subito conto di non poter continuare la collaborazione con tale collega;
dopo avere evidenziato che ben 16.000 pratiche di recupero crediti sono state affidate ad avvocati esterni, a fronte di 30 affidate ai sei avvocati interni, a volte in qualità di codifensori, il ricorrente ha detto nel ricorso, nei confronti dell'avv. Pallicano, che fra i difensori esterni spicca attualmente "l'avv.ssa Linda Ruggiero, giunta dal foro di Napoli, in quasi simultanea coincidenza con la nomina dell'avv. Pellicano - proveniente dal compartimento di Napoli - quale dirigente dell'Ufficio legale.."; nei confronti dell'avv. Fiaschetti ha lamentato che "è stata compromessa la sua posizione funzionale ...ponendolo in sottordine all'avv. Fiaschetti", che non è nemmeno abilitato a difendere presso le Magistrature superiori;
per la promozione della Dott.ssa Colacino a "quadro livello 32%", il ricorrente ha detto che nessun apprezzabile criterio preferenziale è stato enunciato rispetto all'istante"; nei confronti dell'avv. Canfora, ha sottolineato che "quasi in perfetta sintonia con l'arrivo dell'avv. Canfora, nuovi avvocati esterni si sono aggiunti all'elenco" di quelli officiati dall'ENEL. Da queste critiche "appare palese la sfiducia ed assenza di stima nei confronti dei destinatari: sentimenti che, così esternati, non possono non incrinare i rapporti con gli stessi e turbare l'indispensabile armonia dell'ambiente di lavoro"; l'affermazione contraria è inconciliabile con il comportamento sopra evidenziato che non può che comportare effetti dannosi nell'ambiente di lavoro. Secondo il Tribunale non basta il clima di "tensione tra l'avv. Lauretti e i colleghi" per giustificare il trasferimento, ma è necessario che la stessa abbia comportato "concrete disfunzioni dell'attività dell'ufficio". L'assunto urta contro il buon senso e la giurisprudenza della Suprema Corte.
Gli apprezzamenti espressi dall'avv. Lauretti, alla stregua di una valutazione oggettiva, sono idonei a produrre tensioni nei rapporti personali e contrasti nell'ambiente di lavoro e quindi a determinare l'incompatibilità ambientale, come precisato nella sentenza n. 6383/98 della Suprema Corte. Lamentando, col secondo motivo, omessa o insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce il ricorrete che il Tribunale ha ritenuto plausibile "in difetto beninteso di prova di diverse oggettive ragioni, il rilievo che esso (se. il trasferimento) fu disposto ...per ritorsione alla sua iniziativa giudiziaria"; il trasferimento per ritorsione, quindi, non è affermato dal giudice, ma solo prospettato come ipotesi plausibile. Non sussiste, quindi, una diversa ed autonoma "ratio decidendi"; in ogni caso si tratta di ipotesi sfornita di qualunque supporto probatorio ed il ragionamento comporta un salto logico, perché l'esistenza di un intento di ritorsione non può essere dedotta, in negativo, dalla mancata prova di altri motivi. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo, osserva la Corte che l'avv. Lauretti (come risulta dalle frasi stralciate dal ricorso al Pretore di Roma del 6/6/95, così come riportate nel ricorso a questa Corte per la cassazione delta sentenza di appello) ha denunciato: a) che 16.000 pratiche di recupero crediti sono state affidate ad avvocati esterni, a fronte di 30 pratiche affidate ai sei avvocati interni, a volte officiati in qualità di codifensori;
b) che ultimamente fra i difensori esterni spicca l'avv. L. Ruggiero, del foro di Napoli, officiata in "simultanea coincidenza" col trasferimento a Roma dell'avv. Pellicano, proveniente da Compartimento di Napoli;
c) che, in perfetta sintonia con l'arrivo dell'avv. Canfora, "nuovi avvocati esterni si sono aggiunti all'elenco".
Osserva in proposito la Corte che queste non sono offese rivolte alle persone citate, ma allegazioni di fatti ben precisione possono essere veri o falsi (e, solo nel caso in cui gli stessi fossero smentiti (con prove documentali sul numero della pratiche affidate agli avvocati esterni ed interni e testimoniali in ordine alle altre circostanze dedotte in ricorso), potrebbero eventualmente essere valutati come "apprezzamento" negativo nei confronti degli avvocati ivi citati. Anche la rivendicazione del diritto alla promozione si fonda sul fatto della iscrizione del Lauretti all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle Magistrature Superiori e nessuna rilevanza ha la circostanza che vengono coinvolti l'avv. Fiaschetti (collocato in posizione sopraordinata rispetto al ricorrente) e la dott.ssa Colacino, se sono veri i fatti che il primo non è patrocinante in Cassazione e la seconda non è nemmeno avvocato.
L'unica valutazione espressa nel ricorso riguarda l'avv. Cardillo, che, secondo il ricorrente, "per anni e senza esito" avrebbe coltivato il campo dell'informatica, ma la stessa appare perfettamente funzionale alla successiva spiegazione dei motivi per i quali egli non intende continuare a collaborare con quel collega per un lavoro che gli sembra infruttuoso.
La deduzione di fatti che dimostrano la emarginazione professionale del lavoratore (rimasto senza incarichi professionali già da alcuni mesi, mentre migliaia di pratiche di recupero vengono affidate ad avvocati esterni), la rivendicazione del diritto al lavoro per il quale si riceve la retribuzione, ai sensi dell'art. 2103 c.c, ed alla promozione in base ai propri titoli professionali, nonché la specificazione dei motivi per i quali si ritiene di non poter continuare a svolgere un lavoro infruttuoso, costituiscono legittimo esercizio del diritto di difesa del lavoratore, costituzionalmente garantito;
esercizio che non offende nessuno dei colleghi coinvoltila meno che non si dimostri la falsità dei fatti dedotti a sostegno della pretesa giudiziaria e dei comportamenti addebitati ai colleghi e l'artificiosità delle deduzioni difensive. Dal complesso delle critiche e censure mosse con il ricorso al Pretore non appare affatto "palese la sfiducia ed assenza di stima nei confronti dei destinatari", che rimane allo stato degli atti sottoposti all'attenzione di questa Corte una mera deduzione del ricorrente ENEL. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "in caso di mancanze del lavoratore il datore di lavoro può disporre il suo trasferimento, che solo impropriamente può essere qualificato come disciplinare, allorché il comportamento del medesimo lavoratore abbia prodotto conseguenze oggettive, o almeno valutabili in base ad un criterio oggettivo, che possano assumere rilievo come fattispecie giustificatrice di un trasferimento secondo i criteri al riguardo dettati dall'art. 2103 cod. civ., nella ricorrenza di una ragionevole proporzione tra la gravità del comportamento del lavoratore, valutato anche in relazione alla sua incidenza sull'ambiente di lavoro, e le modalità e l'entità del trasferimento" (Cass. N. 6383 del 27/6/98). Il Tribunale si è attenuto a questo principio e quindi il primo motivo di ricorso va disatteso, perché non basta la allegazione di fatti, che non vengono nemmeno contestati, o la rivendicazione del diritto al lavoro o alla promozione sulla base dei titoli posseduti per giustificare un trasferimento per incompatibilità ambientale, senza nemmeno allegare resistenza di conseguenze oggettivamente valutabili come pregiudizievoli per il sereno svolgimento dell'attività lavorativa all'interno dell'ufficio o dell'azienda. In ordine al secondo motivo rileva il Collegio che il Tribunale in effetti parla impropriamente di "plausibilità" della deduzione del ricorrente in ordine alla "ritorsione" dell'azienda per la sua iniziativa giudiziaria, ma in realtà esprime una sua valutazione sulla base "della oggettiva e certamente significativa cronologia dei fatti", considerata come prova logica della ritorsione. Anche il secondo motivo va disatteso, perché non esiste il preteso salto logico del ragionamento, e quindi il ricorso va rigettato. In ordine alla richiesta di condanna dell'ENEL per responsabilità aggravata, si osserva che la Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto: "la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. L'accertamento relativo è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato" (Cass. n. 2475 del 3/3/95). "La domanda di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod.proc.civ., è proponibile per la prima volta in sede di legittimità ove si tratti di danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di Cassazione" (Cass. n. 2389 del 17/3/99). Dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata risulta che in quella sede è stata avanzata l'istanza di trasmissione degli atti al P.M. per i reati eventualmente ravvisabili nei fatti denunciati, ma non la domanda di danni per responsabilità aggravata;
in questa sede il ricorrente non indica nemmeno quali sarebbero i danni che si riconnettono direttamente al giudizio di legittimità e quindi la richiesta appare palesemente infondata e va rigettata.
Le spese vanno poste a carico del ricorrente ENEL e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 14,00, oltre a Euro 4000,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2003