Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 1
La dichiarazione d'impugnazione è un atto a forma vincolata, e pertanto le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza circa la sottoscrizione di essa e dei motivi da parte dell'interessato, certezza che può provenire esclusivamente dall'attestazione del funzionario a tal fine designato dalla legge. (Nella fattispecie la Corte ha respinto il ricorso contro l'ordinanza con cui era stata dichiarata inammissibile l'impugnazione presentata via telefax).
Commentario • 1
- 1. Istanza di scarcerazione, comunicazione, utilizzo del fax, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2007, n. 33873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33873 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 14/06/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 00660
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 044046/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON TO, N. IL 29/12/1940;
avverso ORDINANZA del 05/07/2006 GIP TRIBUNALE di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con decreto penale del 20 gennaio 2005, notificato l'8 giugno 2005 il Tribunale di Ancona, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari comminava a TO UC la pena di Euro 680,00 di multa per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e L. n. 638 del 1983, art. 2, convertito nella L. n. 389 del 1989 per aver omesso, in Ancona, il 2 agosto 2004, quale legale rappresentante della ditta Sicari, di versare all'INPS la somma di Euro 3.673,82 costituita dalle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. L'imputato proponeva opposizione con atto del 23 giugno 2005 notificato in pari data a mezzo telefax.
In data 5 luglio 2006 il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Ancona dichiarava inammissibile l'opposizione, non essendo prevista la presentazione della stessa a mezzo telefax. Ha proposto ricorso il UC chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Tanto premesso il Collegio rileva che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui deve tenersi conto nell'applicazione della legge penale.
Deduce il ricorrente che l'ordinanza impugnata non teneva conto che l'art. 461 c.p.p. prevede, al comma 1, che l'opposizione vada proposta mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice, senza specificare le modalità di ricezione mentre, al comma 2, che elenca le specifiche cause di inammissibilità, non è contemplata l'ipotesi di invio dell'opposizione a mezzo telefax. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
Deduce il ricorrente che l'ordinanza impugnata si era limitata a valutare un aspetto meramente formale della dichiarazione di impugnazione che era stata ricevuta dalla cancelleria penale del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di lesi, nei termini indicati nell'art. 461 c.p.p., regolarmente provvista dell'autentica apposta dal difensore di fiducia che ne garantiva la provenienza e dal cui ufficio veniva spedita. L'opposizione aveva comunque raggiunto il suo scopo, ossia quello di far conoscere all'autorità competente la volontà di proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna contenendone i motivi.
D'altra parte, rileva il UC, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., comma 1, l'opposizione a decreto penale di condanna avrebbe potuto essere proposta anche tramite il difensore nominato e siccome, secondo la giurisprudenza di legittimità, essa viene considerata un mezzo ordinario di impugnazione, con la conseguente applicabilità dell'art. 583 c.p.p., che prevede la proposizione con telegramma, ovvero con raccomandata, sancendo, al comma 2, che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma, doveva ritenersi applicabile all'opposizione a decreto penale di condanna l'utilizzo del telefax, ormai diffuso nella prassi giudiziaria.
I motivi sono palesemente infondati e vanno quindi dichiarati inammissibili.
La giurisprudenza è infatti univoca nel ritenere che la presentazione dell'impugnazione è un atto a forma vincolata e, pertanto, le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza circa la sottoscrizione di essa e dei motivi da parte dell'interessato, certezza che può pervenire esclusivamente dall'attestazione del funzionario a tal fine designato dalla legge. (v. per tutte Cass. pen. sez. 2^, sent. 28 aprile 2004, n. 25967, De Silvio). Del resto per i privati e i difensori non c'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, in quanto l'art. 150 c.p.p., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene. Correttamente, quindi, il Presidente della sezione penale del Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. (Cass. pen sez. 2^, sent. 25967 del 2004). Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2007