Sentenza 28 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4475 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0447 5/ 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto гевен е Пrascold Murrence. Motuesone incongue Composta dagli Ill.mi gg.r Magistrati: R.G.N. 5115/98 Dott. Paolo Presidente VITTORIA 7544/98 Dott. Roberto Consigliere PREDEN Cron..9681 Consigliere - Dott. Vincenzo SALLUZZO Rep. 1523 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 19/09/00 Consigliere - Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE M AZIONE SENTENZA lichia sul ricorso proposto da: pe studio dal S. IL SOLE 24 ORE 6000 RI LD VED ICCHIO, quale erede di SA 20 08 2001 AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L ALVERE MANCINELLI 106, presso lo studio dell'avvocato FRANCO ICCHIO, che la difende, giusta delega in atti;
CELLERIA - ricorrente
contro
ASSITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro في التا elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI ore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO UFFICIO COPIE 2000 TRICANICO, che la difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. DAMATI 1419 controricorrente - per diritti L.6000 || 31/0301 il IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE nonchè
contro
Richiesta copia studio dal Sig. KOSTI CC SI, IL DUOMO SPA, in persona del legale per diritti L. 600 $21 GLU.2001 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati IL CANCELLIERE 269, presso lo studio in ROMA VIA DELLA FARNESINA : difende anche 155 13000 dell'avvocato DANIELE COSTI, che li CANCELLERIA CCARELLI, LUCIANO disgiuntamente all'avvocato giusta delega in atti;
controricorrenti - nonchè
contro
DF036202 ANAS, CATERINI GIULIO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- intimati -
Rilasciata copia legale al Sig. IC IO e sul 2° ricorso n° 07544/98 proposto da: per diritt 1000+3 ANAS, Ente Nazionale delle Strade, in persona del 31 LUG. 2001 il IL CANCELLIERECommissario, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO €0,52 L.1000 STATO, da cui è difesa per legge;
CANCELLERIA controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AY887328 RI LD VED ICCHIO, CC SI, DUOMO AY887327 SPA, ASSITALIA, CATERINI GIULIO;
AY887326 - intimati AYI 12550 avversO la sentenza n. 162/97 della Corte d'Appello di AY112549 PERUGIA, Sezione Civile, emessa il 05/06/97 e AYI 12548 AY112547depositata il 23/06/97 (R.G. 94/94); AY112546 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Franco ICCHIO;
udito l'Avvocato Armando CONTI (per delega Avv. F. TRICANICO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione (del 17/19 febbraio 1986) AT SA, nella veste di danneggiato, conveniva dinanzi al Tribunale di Perugia, quali danneggiati solidali, IL CH, l'ANAS e le rispettive società assicu- ratrici Il OM SP ed IA, e ne chiedeva il ri- sarcimento in solido al pagamento del danno biologico e dei danni patrimoniali e morale, conseguenti ad un in- cidente stradale avvenuto il 1 agosto 1984 sulla stata- le Sillano/Foligno. Secondo l'assunto dell'attore il AT, che procedeva a bordo di un autocarro PM cerbiatto, giunto al Km 16+600 della provinciale, era costretto a spostarsi sull'opposta carreggiata per evi- tare l'IA 500 lasciata in sosta sulla corsia da IN IO. Tale manovra tuttavia determinava l'impatto con la Fiat 126, proveniente dall'opposta di- 3 rezione e condotta da CH IL. Dei convenuti si costituivano le società assicura - trici, restando contumaci il proprietario del veicolo in sosta (AN) ed il conducente del veicolo antagoni- sta (CH). Istruita la lite il Tribunale rigettava la domanda. La decisione era impugnata dal AT, che ne chiedeva la riforma, resistevano gli appellati, ad ec- cezione del Ceccherini, chiedendo il rigetto del grava- me. Con sentenza del 23 giugno 1997 la Corte di appello di Perugia rigettava l'appello e condannava il Natic- chioni alle spese del grado. Contro la decisione ricorre la vedova AT, signora DE ER, deducendo tre motivi di censu- ra;
resiste la IA con controricorso e la ANAS con ricorso incidentale condizionato. Con ordinanza del 4 aprile 2000 questa Corte ha di- sposto la rinnovazione della notifica del ricorso a CH IL ed alla OM SP nel termine di 90 giorni dall'udienza. L'adempimento risulta verificato. Il CH e la OM hanno proposto controricorso in data 16.5.2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, in rito deve rilevarsi che: 4 a. la ricorrente DE ER vedova AT, ha dichiarato di proporre ricorso avvalendosi della SO- spensione dei termini per l'impugnazione, avendo resi- denza in Norcia, comune compreso tra quelli disastrati dal terremoto (cfr. D.L. 27 ottobre 1997 n. 364, con- vertito con modifiche dalla legge 1997 n. 434, e v. or- dinanze ministeriali di esecuzione). La parte ha dunque allegato di trovarsi nelle con- dizioni di fatto di cui alle provvidenze di legge e su tale punto non vi è stata alcuna contestazione da parte dei cointeressati. Per tali considerazioni il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto. b. sempre preliminarmente, sulla integrazione del contraddittorio, deve Osservarsi come il ricorrente, pur avendo ottemperato alla ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di CH IL e Il OM SP, abbia fatto rilevare come in realtà aves- se notificato il ricorso anche nei confronti di tali parti, come da avvisi di ricevimento allegati in atti. Dal controllo degli atti successivo all'ordinanza di integrazione tale circostanza risulta dai documenti allegati;
pertanto la successiva costituzione nel giu- dizio di cassazione dei controricorrenti CH Marsi- lio e Il OM ZI, deve ritenersi tardiva rispetto al ricorso notificato il 14 marzo 1998 (con- 5 troricorso notificato il 20/25 maggio 2000 e cioè oltre il termine di cui al capoverso dell'art. 370 c.p.c.). Tanto premesso, passando al merito, e riunito il ricorso incidentale a quello principale, deve rilevarsi ل che dev'essere accolto per quanto di ragiont il ricorso ا principale, restando assorbito l'incidentale condizio- nato, per le seguenti considerazioni. A. Esame del ricorso principale. Il ricorso della vedova del AT, parte dan- neggiata nell'incidente de quo, si articola in tre mo- tivi, che vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. Nel primo motivo si deduce l'error iuris per la violazione dell'art. 102 C.strada (nel testo vigente nel 1984) e l'art. 508 del relativo regolamento;
nonché il vizio della motivazione su punto decisivo prospetta- to. Il punto decisivo prospettato attiene alla determi- nazione della velocità dell'auto antagonista (FIAT 126) condotta dal CH: tale velocità è stata considerata "prudenziale" (ff. 6 sentenza di app.) dal giudice di merito, che ha considerato la sola traccia di frenata. Al contrario, osserva il ricorrente, dovevano esse- re considerati anche gli altri elementi che contribui- scono alla individuazione della velocità e rappresenta- 6 M ti dai fatti determinati dalla forza cinematica del veicolo. Infatti dopo la fine della frenata la 126, per for- za di inerzia, ha percorso m. 7,60 prima di entrare in collisione con l'autocarro e dopo l'urto con quest'ultimo ha percorso un ulteriore SPzio di 21 me- tri. La forza d'urto di un corpo in movimento, oltre che dalla sua velocità, è determinata dalla massa e dal pe- So. Avendo la Fiat 126 massa e peso inferiori a quelli dell'autocarro a pieno carico, essa ha determinato, con la violenza dell'urto un arretramento dell'autocarro, oltre ad imprimergli una forza rotante in senso antio- rovesciamento sul suo rario, tale da determinare il fianco destro. La deduzione delle circostanze rilevanti per la de- terminazione della velocità non prudenziale del veicolo antagonista, ritualmente compiuta sia in primo che in secondo grado, doveva indurre la Corte ad una motiva- zione adeguata sul punto, che invece del tutto manca- ta. Da ciò il vizio della motivazione e la violazione della norma sulla circolazione sulla velocità moderata o particolarmente moderata in relazione alla situazione di emergenza che si era determinata. Nel secondo motivo si deduce ancora l'error iuris 7 M (per la violazione delle norme di cui agli artt. 102, 104 CS e 508 Reg. in correlazione con l'art. 2054 se- condo comma c.c.) ed il vizio della motivazione su pun- to decisivo, che è indicato nel fatto che la Fiat 126, al momento dell'urto viaggiava al centro della carreg- giata, come è dimostrato dal punto di impatto (punto 7 della planimetria). Si assume pertanto che doveva trovare quanto meno applicazione il secondo comma dell'art. 2054 c.c. e che la motivazione è viziata, perché non considera anche la condotta imprudente o inesperta del conducente della Fiat 126. Nel terzo motivo si deduce ancora il vizio della motivazione su punto decisivo, osservandosi come la Corte di appello abbia escluso la responsabilità dell'ANAS, che ingombrava con una propria autovettura una parte della semicarreggiata, larga m. 3,15, deter- minando la necessità, per l'autocarro, di superare tale ostacolo invadendo, sia pure per pochi metri, la corsia opposta. Così riassunte le tre censure, si Osserva che ri- sultano fondate le prime due, sia sotto il prospettato vizio della motivazione, sia sotto il profilo della prospettazione della valutazione della dinamica, in re- lazione alla velocità dei veicoli antagonisti, in modo 8 da determinare, quanto meno la applicazione dell'art. 2054 cod. civile. Non risulta invece fondato il terzo motivo, posto che non involge un punto decisivo. In primo luogo si Osserva come difetti la motiva- zione sul punto, da ritenersi decisivo, relativo alla velocità della Fiat 126, che è stata considerata "statisticamente" in relazione alle sole tracce di fre- nata, e non tenendo conto dei cd fattori dinamici e del rapporto peso/velocità tra un veicolo più pesante (l'autocarro) e l'altro più leggero. Si tratta, indubbiamente, di circostanze di fatto. Ma è la valutazione delle stesse che dev'essere comple- ta ed adeguata, per rendere comprensibile il convinci- mento della Corte, che discrimina tra due condotte, che appaiono quanto meno concorrenti alla produzione dell'evento, se le velocità reciproche, essendo non mo- derate, conducono poi ad una situazione di emergenza che i conducenti stessi non sembrano aver dominato. La motivazione è dunque sintetica, ma incompleta ed inconcludente, sia per la rappresentazione della dina- mica sia per l'accertamento delle responsabilità nei rapporti tra i conducenti dei veicoli antagonisti. In relazione a tali inconcludenze sembra a questa Corte che sia necessaria una nuova rivalutazione di tutte le circostanze dedotte ed allegate, tenendo con- 9 to, in concreto, delle condotte e delle velocità, oltre che delle regole date sia dalle norme sulla circolazio- ne stradale richiamate, sia delle regole di cui all'art. 2054 C.C. per stabilire, con precisione, se nel caso concreto sia stata data la prova contraria al- la presunzione di colpa. Prova contraria che deve emer- gere chiaramente e sulla base di precisi e puntuali elementi di valutazione. Infondato è invece il terzo motivo, dato che l'ostacolo posto dal mezzo dell'AN era perfettamente avvistabile e se mai determinava un obbligo di maggiore prudenza da parte del conducente dell'autocarro. Il ricorso dev'essere accolto per quanto di ragione ed il giudice del rinvio dovrà riesaminare i punti re- lativi alla velocità, al punto d'urto, alla cinematica, per stabilire non solo il nesso di causalità ma il con- corso delle colpe in concreto o in via di presunzione. B. Resta assorbito il ricorso incidentale dell'ANAS, che Osserva come in appello nessuna domanda sia stata proposta nei suoi confronti. In senso contra- rio si rileva come il AT aveva interesse a co- involgerla nel riparto delle responsabilità e che tale interesse ha ispirato il suo appello ed anche il ricor- so per cassazione. Per quanto concerne il riparto delle spese, in re- M 10 lazione all'accoglimento per quanto di ragione del ri- corso principale, la Corte ritiene di rimettere al giu- dice del rinvio la definizione delle spese nei rapporti tra ER, CH IL e Il OM SP;
mentre ritiene di poterle compensare, in presenza di giusti 60000 motivi, tra ER, AN e IA. _ 310000 Nulla per IN IO, che non ha svolto dife- se. La causa viene rimessa alla Corte di Appello di Fi- renze quale giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso principa- le, assorbito quello incidentale;
cassa in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassa- zione, nei rapporti tra ER, CH IL e Il OM, alla Corte di appello di Firenze, e compensa le spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra Oli- e r i l vieri, AN ed IA. Roma, 19 settembre 2000. M O N DELLE Зекиfrom behin th U E N IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE C I O He pos IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 28 MAR 2001Oggi, lì. IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista R P T੪੦੦ U S N E O M 言 11