Sentenza 21 settembre 2011
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, fra le prescrizioni che accompagnano la concessione del beneficio non può ricomprendersi, nel caso di soggetto condannato per illecito edilizio, la demolizione delle opere da lui abusivamente realizzate, non rientrando tale prescrizione nel novero di quelle tipizzate dall'art. 47, commi quinto, sesto e settimo, della l. 26 luglio 1975 n. 354.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2011, n. 45419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45419 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto Presidente del 21/09/2011
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria S. Consigliere N. 2677
Dott. MAZZEI Antonella P. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana Consigliere N. 10350/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OP RO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 14 dicembre 2010 (depositata il 24 dicembre 2010) del Tribunale di sorveglianza di Napoli, nel proc. n. 5820/2010.
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
l. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha ammesso PP RO, condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 12 ottobre 2007 per violazioni urbanistiche e violazioni di sigilli, commesse fino al 2006, con pena residua da espiare di anni due e mesi otto di reclusione sulla maggiore pena subita di anni tre e mesi tre, alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, prescrivendogli, tra l'altro, di demolire il manufatto abusivo di cui alla predetta sentenza di condanna nel termine di espiazione della pena, sottolineando la rilevanza dell'osservanza della medesima prescrizione ai fini della estinzione della pena.
2. Avverso la suddetta ordinanza, limitatamente alla prescrizione sopra riportata, ha proposto ricorso per cassazione il PP, tramite il difensore di fiducia, il quale, dopo aver premesso la proponibilità del ricorso per cassazione avverso l'imposizione da parte del Tribunale di sorveglianza di prescrizioni illegittime, applicate in sede di ammissione alle misure alternative alla detenzione, denuncia l'illegittimità dell'ordine di demolire il manufatto abusivo, impartitogli con le prescrizioni dell'affidamento in prova al servizio sociale, citando i precedenti giurisprudenziali di questa Corte a favore della tesi sostenuta e chiedendo, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza, senza rinvio, limitatamente alla contestata prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, fra le prescrizioni che accompagnano l'affidamento in prova al servizio sociale non può ricomprendersi, nel caso di soggetto condannato per illecito edilizio, la demolizione delle opere da lui abusivamente realizzate, la quale non rientra nel novero di quelle tipizzate dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, commi 5, 6 e 7, (cosiddetto
"ordinamento penitenziario", abbreviata in Ord. Pen.). La suddetta prescrizione, infatti, è al di fuori dello schema legale, in quanto non riguarda ne' i rapporti dell'affidato con il servizio sociale, nè il genere di vita che dovrà tenere nel corso della misura, ne' l'astensione da attività illecite e neppure, per analogia, l'adoperarsi in favore della vittima del reato, non essendo quest'ultima individuabile in rapporto alla contravvenzione urbanistica (conformi: Sez. 1, n. 48147 del 26/11/2003, dep. 17/12/2003, Lapadula, Rv. 226472; Sez. 1, n. 1608 del 24/02/1999, dep. 15/04/1999, Rizzuti, Rv. 213514).
Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione della demolizione del manufatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione della demolizione del manufatto.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011