Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione circa la sussistenza del dolo o della colpa grave che ostano alla riparazione, il giudice può tener conto degli atti che nell'ambito del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inutilizzabilità meramente "fisiologica". (Nella specie, si trattava di dichiarazioni di due testi-imputati "ex" art. 210 cod. proc. pen., che non era stato possibile riassumere nel giudizio di rinvio).
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- 1. Zaina Carlo AlbertoZaina Carlo Alberto · https://www.diritto.it/ · 4 settembre 2009
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Leggi di più… - 2. Tossicodipendente, acquisto sostanze stupefacenti, spaccio, misura cautelareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2008, n. 37026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37026 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/06/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1255
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 026403/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
OG MA, N. IL 28/03/1957;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 11/11/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza dell'11 novembre 2005 la Corte d'appello di Firenze rigettava l'istanza di riparazione proposta da OL TE in relazione alla detenzione dallo stesso patita dal 17 marzo 1997 al 3 luglio 2000, nell'ambito del processo penale che lo aveva visto indagato di detenzione e vendita di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo eroina e cocaina;
imputazioni dalle quali era stato assolto in sede di rinvio, a seguito di annullamento pronunciato dalla Suprema Corte, con la formula "perché il fatto non sussiste".
In motivazione il giudicante, premesso che il OL era stato assolto a seguito della dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da due testi decisivi che non era più stato possibile riassumere nel giudizio di rinvio, ed escluso che le regole di acquisizione delle prove valevoli nel giudizio penale potessero condizionare la valutazione del giudice della riparazione, osservava che l'attività di trafficante di quantitativi anche ingenti di sostanze stupefacenti, risultante da quelle deposizioni, peraltro riscontrate dalle ammissioni dello stesso indagato, integravano un comportamento doloso, che aveva dato causa al provvedimento restrittivo e che, come tale, escludeva il diritto dell'istante alla riparazione.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore OL TE, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte d'appello rigettato la domanda di riparazione senza considerare che il coinvolgimento del OL nel processo penale era conseguito alle accuse formulate nei suoi confronti da soggetti terzi, e cioè da un comportamento di altri, "testi imputati, ex art. 210 cod. proc. pen., e testi". In particolare il decidente non avrebbe in alcun modo esplicitato il contributo attivo dato dal OL all'adozione del provvedimento restrittivo. Nè la dettagliata ricostruzione dell'iter processuale effettuata dal giudice di merito si presterebbe a colmare l'insufficienza di siffatto approccio, neppure essendo chiaro se l'ammissione dell'istante di avere frequentato il campo nomadi e di avere colà acquistato sostanze stupefacenti, era stato considerata dal decidente come condotta dolosa o gravemente colposa, ostativa al riconoscimento del beneficio.
1.3 Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituitosi in giudizio, ha del pari chiesto di dichiararlo inammissibile o di rigettarlo.
2.1 Le doglianze sono infondate.
Non ha errato il giudice di merito nel porre a fondamento della sua decisione le dichiarazioni dei testi che avevano riferito sui traffici di sostanze stupefacenti posti in essere dall'istante, ancorché si trattasse di prove inutilizzabili nel processo penale. All'uopo è sufficiente rilevare che tali deposizioni accusatone non erano affette da inutilizzabilità patologica - nozione nella quale devono farsi rientrare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cofr. Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2000, n. 16;
Cass. pen., sez. 3, 21 gennaio 2006, n. 6757; Cass. pen., sez. 6, 17 ottobre 2006, n. 4125) "gli atti probatori contra legem, il cui impiego è vietato in modo assoluto dall'art. 191 cod. proc. pen., non solo nel dibattimento, ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito", per essere la loro assunzione avvenuta in contrasto radicale con la normativa che li regola e con i principi fondamentali dell'ordinamento - ma da inutilizzabilità fisiologica, trattandosi di prove assunte, la cui acquisizione il giudice della cognizione cercò invano di reiterare e delle quali pertanto ben poteva e doveva tener conto quello della riparazione.
A ciò aggiungasi che il decidente ha altresì valorizzato, in chiave ostativa all'elargizione del beneficio, le ammissioni dello stesso istante in ordine alle sue frequentazioni del campo nomadi al fine di acquistarvi stupefacenti. Siffatto apprezzamento non merita censura:
e invero questa Corte, con specifico riguardo proprio alle azioni sanzionate dal D.P.R. n. 309 del 1990, ha ripetutamente affermato che, se il mero stato di tossicodipendenza, senza altre concrete circostanze aggiuntive, non può da solo integrare la "colpa grave" ostativa all'insorgere del diritto alla riparazione, a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1, in quanto stato soggettivo inidoneo ex se a trarre in inganno il giudice della cautela in ordine alla realizzazione di una delle fattispecie penalmente rilevanti previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 ben può riconoscersi, invece, siffatta connotazione nel comportamento del tossicodipendente che si attivi al fine di reperire sostanze stupefacenti, allorché, come nella fattispecie, ricorrano elementi ulteriori che possano ragionevolmente indurre a ritenere che si tratti di attività finalizzata non solo al consumo personale, ma anche allo spaccio (Cass. pen., sez. 4, n. 37664 del 2004; Cass. pen. sez. 4, udienza 29 febbraio 2008, D'Alessandris).
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.
Alla pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
mentre si ritiene opportuno dichiarare interamente compensate quelle le parti.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quarta penale, il 3 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2008