Sentenza 18 marzo 2004
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, il verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 10 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 costituisce l'atto con cui la P.A. pone l'appaltatore in condizione di dare inizio all'opera, postulando pertanto l'effettiva messa a disposizione da parte del committente delle aree su cui l'opera deve essere eseguita. Ne consegue che un'inveritiera attestazione di consegna, anche solo in relazione a taluno degli immobili oggetto del contratto, realizza l'ipotesi di falso in atto pubblico di cui all'art. 479 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2004, n. 23320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23320 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 18/03/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 500
Dott. ROTELLA MAo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 12379/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA ST nato in [...] il [...];
da MA LL nato in [...] il [...];
da IC TE nato in [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 27-9-01. Visti gli atti, la sentenza denunciata, i ricorsi, la memoria aggiunta di IC TE.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Albano Antonio che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Uditi i difensori, Avv. Antonio Belloni per MA ST, Avv. Pietro Carotti per MA LL, Avv. Roberto Rampioni per IC TE, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 14-1-00 il Tribunale di Rieti dichiarava MA ST, MA LL e IC TE responsabili del reato previsto dall'art. 479 c.p.p. per avere falsamente dichiarato - il primo in qualità di presidente della 7^ NI Montana Salto Cicolano, il secondo nella qualità di direttore dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato tra il citato Ente e la s.r.l. Cospra e riguardante "Il Progetto integrato turismo nel Cicolano", il terzo quale amministratore unico della società appaltatrice -nel verbale di consegna dei lavori, sottoscritto il 24-7-90, e successivamente nel telegramma sottoscritto dal solo MA ST e diretto alla Regione Lazio, che i lavori in questione erano stati interamente consegnati alla Cospra, mentre ciò non corrispondeva al vero in quanto a quel momento la committente non aveva ancora la disponibilità fisica di vari beni su cui avrebbero dovuto insistere porzioni non indifferenti dei lavori che l'impresa si era aggiudicata;
con le attenuanti generiche condannava i predetti a pene ritenute di giustizia e li assolveva da ulteriori imputazioni. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Roma con pronuncia 27-9-01 avverso la quale hanno ora proposto ricorso per Cassazione gli imputati deducendo tutti vizio di motivazione e violazione dell'art. 479 c.p.p. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato loro ascritto;
il IC ha altresì denunciato violazione delle norme in tema di concorso.
I ricorsi sono infondati.
La Corte territoriale ha accertato che al momento del verbale di consegna del 24-7-90 la committente non aveva in realtà la disponibilità materiale degli immobili denominati Palazzo del Poeta di Colle della Sponga e Palazzo RT in Fiamignano, sui quali pure dovevano svolgersi i lavori appaltati. All'uopo è stato rilevato che nel primo compromesso relativo a questi beni, del 20-10- 90 e quindi successivo di due mesi al verbale incriminato, testualmente fu affermato "....con la presente si immette l'Ente Comunitario nel pieno possesso autorizzando fin d'ora qualsiasi intervento per la ristrutturazione..": rispetto a tale dato la conclusione secondo cui in data precedente la NI montana non fosse legittimata a trasmettere all'impresa appaltatrice la detenzione degli immobili in questione si palesa del tutto plausibile (e tanto basta a sottratta a possibilità di sindacato di legittimità), essendo d'altro canto detta conclusione avvalorata dalla circostanza che in un precedente verbale del 13-7-90 si era addivenuti a consegna parziale proprio per l'indisponibilità di detti beni e dalla considerazione che fu necessario redigere un secondo verbale poiché una consegna parziale, benché consentita dalla legge, avrebbe nel caso concreto determinato la revoca della convenzione 15-3-90 stipulata con la Regione Lazio in forza della quale veniva attribuito alla NI un finanziamento di 4.300.000.000 per la realizzazione dei lavori de quibus, convenzione che stabiliva il termine improrogabile di 120 giorni per procedere all'appalto ed alla consegna dei lavori.
A fronte delle evidenziate emergenze non possono valere gli asserti di fatto dei ricorrenti, secondo i quali la NI alla data del 24-7-90 era in grado di fisicamente disporre di tutti gli immobili e che l'impresa appaltatrice iniziò a lavorare senza opposizione dei proprietari, asserti a conforto dei quali non risulta essere mai stato invocato alcun supporto probatorio.
Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento soggettivo basti osservare che i giudici di merito hanno ritenuto in termini congrui e logici, con riferimento a tutti gli imputati, la volontarietà della falsa attestazione alla luce della impossibilità di configurare una semplice leggerezza o negligenza in quanto il secondo verbale, quello falso, fu redatto a distanza di solo 11 giorni da quello precedente nonché alla luce della menzionata finalità perseguita, la quale interessava anche il IC, pur estraneo alla convenzione, perché comunque rappresentava il presupposto per l'effettiva attuazione del rapporto contrattuale tra lui e la NI;
del resto la denuncia in punto dolo avanzata dai ricorrenti è del tutto generica.
Tanto premesso, deve riconoscersi che siffatta situazione di contrarietà al vero è stata correttamente riportata alla previsione dell'art. 479 c.p.p.. Invero, in tema di appalto di opere pubbliche, la "consegna dei lavori" di cui all'art. 10 L. 1063/62 costituisce l'atto con cui la P.A. pone in condizione l'appaltatore di dare inizio all'opera e pertanto postula effettiva messa a disposizione da parte della committente delle aree su cui deve eseguirsi l'opera appaltata: ne deriva che un'inveritiera attestazione di consegna, anche solo in relazione ad uno o taluno degli immobili oggetto del contratto, realizza ipotesi di falso in atto pubblico.
Infondato d'altro canto è il rilievo secondo cui si tratterebbe di falso innocuo.
Tale figura ricorre solo quando il falso non accresce in alcun modo la portata dell'atto, rimanendo esso privo di incidenza ai fini del significato e del valore probatorio di quest'ultimo (Cass. 16-12-97 n. 11687 RV. 209266; Cass. 20-2-02 n. 0 6885 RV. 222246). In codesta ottica il motivo, puntualmente evidenziato dai giudici di merito, per cui fu commessa la falsità - ossia quello di non perdere un finanziamento che altrimenti sarebbe stato revocato - è di per sè sufficiente a far escludere l'irrilevanza del fatto. Nè può giovare la circostanza che la Regione Lazio fosse al corrente della reale situazione: detta circostanza è valsa a dimostrare la non sussistenza di induzione in errore della Regione e quindi di truffa ai danni della stessa, ma non inficia la configuarabilità del falso che è reato contro la fede pubblica, essendo il bene tutelato dalla norma incriminatrice quello della veridicità delle attestazioni. Per quanto concerne il IC, va osservato che il di lui concorso nella accertata falsità è stato congruamente ravvisato in relazione alla sua necessaria e consapevole partecipazione all'attività di attestazione la quale ha comportato ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 110, 117 c.p. la responsabilità del medesimo, soggetto privato ed estraneo alla P.A., per il reato proprio del pubblico ufficiale ossia per il reato di cui all'art. 479 c.p. anziché per quello di cui all'art. 483 c.p..
In conclusione s'impone il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004