Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2000, n. 2948
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Sentenza 26 settembre 2000

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L'omissione degli adempimenti tesi ad assicurare all'imputato minorenne l'assistenza affettiva e psicologica da parte dei genitori o di altra persona idonea, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, non determina nullità se non nel caso di mancato avviso, all'esercente la potestà, della informazione di garanzia e del decreto di fissazione di udienza; ne consegue, in ossequio al principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p., che l' omessa comunicazione ai genitori del minore dell'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non ne determina l'invalidità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2000, n. 2948
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2948
    Data del deposito : 26 settembre 2000

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