Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. MARIA MAGGIORE 22, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CLAUDIA MANDANICI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL PI, TO IO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati CESARE BERTELLI con studio in 44100 FERRARA VIA E. DE ROBERTI 15, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 11/00 del Giudice di pace di COMACCHIO, emessa il 23/03/00 e depositata il 24/03/00 (R.G. 77/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 19.5.99 UL TR e OR AN, proprietari in Comacchio di una villetta con antistante giardino, confinante con altra villetta di proprietà di NI RA, deducendo che costei e il di lei figlio TT EL, in loro assenza, introdottisi arbitrariamente nel loro giardino, avevano reciso tredici alberi collocati a ridosso della rete di confine fra le due proprietà, lasciando, privi di tutti i rami, i soli tronchi piantati nel giardino, convenivano in giudizio costoro, avanti il giudice di pace di Comacchio, per sentirli condannare al risarcimento dei danni ammontanti a L. 1.950.000, oltre interessi e rivalutazione, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito. Dei convenuti si costituiva in giudizio solo la NI RA, contestando in fatto e in diritto l'avverso dedotto e chiedendo, in via riconvenzionale, la rimozione delle piante poste a dimora a distanza non regolamentare dal confine.
Con sentenza n. 11/2000, depositata il 24.3.2000, il giudice adito condannava i convenuti a pagare agli attori allo stesso titolo la somma di L. 1.550.000, con interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo, oltre le spese di giudizio e di consulenza tecnica;
rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti. Per la cassazione della decisione ricorre NI RA esponendo due motivi, cui resistono con controricorso i predetti UL e OR, supportato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria avanzata dagli attori è chiaramente proposta nei limiti della competenza per valore ordinaria fissata per il giudice di pace (L. 5.000.000); conseguentemente, la decisione assunta dallo stesso giudice sulla medesima domanda andava impugnata davanti al giudice di merito (Tribunale) e non in sede di legittimità.
Ed infatti, i danni richiesti dagli attori risultano quantificati in L. 1.950.000, "oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, o più vera somma di giustizia, nei limiti di competenza del giudice adito".
La stessa sorte subisce l'impugnazione relativa al mancato accoglimento della riconvenzionale, dovendosi la medesima considerare di valore indeterminato, non avendone i convenuti inizialmente indicato il valore ne' essendo riscontrabili in atti elementi di giudizio al riguardo.
Il ricorso come proposto va, quindi, dichiarato inammissibile e la ricorrente sopporta le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 750/00, di cui euro 100/00 per spese, oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004