Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2002, n. 7275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7275 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
C.C. 61359 9 Udienza dell'8.2.2002 Oggetto: I.R.P.E.F. e I.LO.R. R.G. 1697 2 REPUBBLICA ITALIANA 275 /02 E D A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R L . E B A D A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION D I T S 1 N I E E 3 T R S 1 SEZION TRIBUTA N E I . E T A S N gistrati:07 A composta dai sigg. E M Presidente Dott. Giulio Graziad Слои 20337 Consigliere Dott. Stefano Monaci Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Dott. Nino Fico Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente. CAMPIONE CIVILE SENTENZA -47+ 61359 N. sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
GI LE, elettivamente domiciliata in Roma presso e nello studio dell'avv. Franco Perrone, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso, con domicilio eletto in Roma presso il cav. Luigi Gardin, via Mantegazza 24; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione 4, n. 4743/1997, del 27.5/9.10.1997. M Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.2.1998, 752 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Hello T. To Udito l'avvocato Gentile per l'Amministrazione finanziaria;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con avvisi di accertamento notificati il 9.11.1982 l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lecce rettificava i redditi dichiarati da LE GI ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR per gli anni 1978 e 1979. In data 15.3.1983 la contribuente presentava, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 10 luglio 982 n. 429, dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica dei redditi conseguiti nei predetti anni. Sulla base della dichiarazione integrativa l'Ufficio provvedeva a liquidare e ad iscrivere a ruolo le imposte. Avverso l'iscrizione a ruolo la sig.ra GI proponeva ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado deducendo l'illegittimità degli accertamenti in questione in quanto notificati in data successiva all'entrata in vigore dei D.L. n. 429/82: ciò sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 27/6/1986 con la quale era stata dichiarata la incostituzionalità dell'art. 16 del D.L. n. 429/82 nella parte in cui consentiva la notificazione di accertamenti in rettifica o d'ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa ex D.L. n. 429/1982. Secondo la ricorrente la richiesta definizione doveva essere regolata ai sensi dell'art. 19 del citato D.L. n. 429/82, sulla base dei redditi dichiarati per ciascuno degli anni di imposta e non sulla base del reddito accertato. Si costituiva in giudizio l'Ufficio delle Imposte sostenendo che ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 429/82 l'istanza di condono era irrevocabile. La Commissione Tributaria di 1° grado accoglieva il ricorso del contribuente. La Commissione Tributaria di 2° grado, su appello dell'Ufficio, confermava la decisione impugnata. 2 L'Ufficio Distrettuale delle Imposte proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Centrale che, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello sul rilievo che l'art. 32 in questione, pur stabilendo l'irrevocabilità delle dichiarazioni integrative, ne consentiva la modificabilità per errori materiali o per violazione delle norme degli articoli precedenti. Ora, per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale, la definizione automatica delle pendenze andava effettuata ai sensi dell'art. 19 del predetto d.l. 429/82, prendendo a base gli imponibili dichiarati dal contribuente e non gli imponibili accertati dall'ufficio affetti da nullità. Propone ricorso cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 32, primo comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito in Legge 7 agosto 1982, n. 5 16: in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Deduce l'Amministrazione ricorrente la contribuente aveva presentato la dichiarazione integrativa sulla base dell'avviso di accertamento notificatole (ai sensi dell'art. 16), omettendo di impugnare l'avviso medesimo. L'irretrattabilità della dichiarazione integrativa sancita dall'art. 32 del D.L. n. 429/82 aveva reso incontestabile il rapporto d'imposta, non assumendo rilievo la dichiarata illegittimità costituzionale della norma. Tale sentenza non poteva incidere su un rapporto che, per la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento nei termini di legge e per la richiesta di definizione della pendenza sulla base dell'accertamento, doveva ritenersi esaurito (cfr. Cass. 1, n. 3485/97). Resiste con controricorso la contribuente, la quale deduce anche l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 369 c.p.c. in quanto la copia della sentenza impugnata contiene l'attestazione di conformità ai soli fini della notifica. La GI ha presentato memoria. Motivi della decisione L'eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. é infondata in quanto l'attestazione di conformità della sentenza impugnata non risulta affatto apposta dal segretario ai soli fini della sua notificazione. 3 Il ricorso merita poi accoglimento. E' orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte che in tema di condono fiscale", qualora sia stato notificato avviso di accertamento dopo l'entrata 66 in vigore del d.l. 10.7.1982 n. 429, convertito nella legge 7.8.1982 n. 516, il contribuente che, senza provvedere a impugnazione di tale avviso, abbia presentato dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle pendenze tributarie non é legittimato ad invocare, in sede di impugnazione dell'iscrizione a ruolo, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. citato pronunziata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 175 del 27.6.1986, per l'inidoneità di quest'ultima ad incidere su un rapporto di imposta ormai esaurito e cristallizzato (cfr., al riguardo, ex multis, Cass. Sez. I civ., sent. n. 3485 del 22.4.1997; sez. trib. sent. n. 7339 del 2.6.2000; sent. n. 15275 del 28.11.2000; sent. n. 15681del 12.12.2001). La decisione impugnata, come risulta dalla ratio decidendi sopra riprodotta, é in contrasto con la costante e condivisibile enunciazione di principio menzionata, dalla quale non vi è ragione di discostarsi in assenza di nuove convincenti argomentazioni. Consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto, con decisione nel merito ex art. 384 1° comma c.p.c., del ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, E 6 N 8 5 9 O rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese. I 1 . / Z A N 4 I A - / Roma, 8.2.2002 R 6 R B 2 T A S . . I L R T . L G Il Presidente Il Consigliere est. P U . A E B D . R I É Vario йем B L R E A A D A T T D I I 1 S R 3 E N 1 E T E S T IL CANCELLIERE C1 . N CANCELLERIA I E IL CANCE N A DEPOSITATO 17 MAG. 2002 S A E M Oggi. [CANCELLIERS C1 CasanoAField