Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non già a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce.
Commentario • 1
- 1. Revoca della sospensione condizionale della pena: l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata in riferimento a cosa?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 ottobre 2021
(Annullamento senza rinvio) La decisione in esame è assai interessante in quanto afferma che per l'applicabilità della norma di cui al n. 2 dell'art. 168 cod. pen. è essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna posto che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2008, n. 26636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26636 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/05/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1607
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 001105/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TERAMO;
nei confronti di:
1) SH ETLEVA, N. IL 06/02/1973;
avverso ORDINANZA del 05/10/2007 TRIBUNALE di TERAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto annullamento dell'impugnata ordinanza.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 05.10.2007 il Tribunale collegiale di TE, in funzione di giudice dell'esecuzione:
a) revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a HA Etleva con sentenza 03.12.2001 del Tribunale di Reggio Emilia;
b) respingeva l'istanza del locale Procuratore della Repubblica di revoca, nei confronti della stessa condannata, del medesimo beneficio concesso con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.02.2000. 2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento in parte qua, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il giudice di primo grado che motivava il ricorso formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge: aveva errato il Tribunale a negare la chiesta revoca;
ed invero la sentenza 15.11.2001 del Tribunale di TE (divenuta irrevocabile entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza 18.02.2000 del Tribunale di Reggio Emilia), essendo relativa a reato commesso l'11.06.1996 (e dunque anteriormente alla data di irrevocabilità - 14.07.2000 - della anzidetta sentenza 18.02.2000), recando condanna a pena (anni 3 di reclusione) che, sommata a quella di cui alla sentenza 18.02.2000 (mesi 6 di reclusione) supera il limite dei due anni, impone la revoca ex lege della ridetta sentenza 18.02.2000 del Tribunale di Reggio Emilia.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva accoglimento del ricorso ed annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
4. Il ricorso, fondato, deve essere accolto.
Ed invero il Tribunale di TE, nel respingere la richiesta del P.M. di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza 18.02.2000 del Tribunale di Reggio Emilia, ha fatto improprio riferimento alle date di commissione dei reati, quando invece l'anteriorità del delitto successivamente giudicato deve, pacificamente, intendersi riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al primo reato su cui veniva concessa la sospensione. Ciò posto, poiché la sentenza 15.11.2001 del Tribunale di TE (divenuta irrevocabile entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza 18.02.2000 del Tribunale di Reggio Emilia), è relativa a reato commesso l'11.06.1996 (e dunque anteriormente alla data di irrevocabilità - 14.07.2000 - della anzidetta sentenza 18.02.2000), e reca condanna a pena (anni 3 di reclusione) che, sommata a quella di cui alla sentenza 18.02.2000 (mesi 6 di reclusione) supera il limite dei due anni, la stessa impone la revoca ex lege della ridetta sentenza 18.02.2000 del Tribunale di Reggio Emilia. In tal senso pertanto, annullata per violazione di legge l'impugnata ordinanza, deve essere qui direttamente provveduto ex art. 620 c.p.p., lett. l), trattandosi di statuizione che discende dalla norma correttamente interpretata (art.168 c.p., comma 1, n. 2) e non impone rinvio al primo giudice.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.02.2000, revoca che dispone.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008