Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2002, n. 6924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6924 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
ее 80738 069 24/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN CORTE PREMA DI CASSAZIONE Oggetto шенAccesta SEZIONE TRIBUTARIA Tiltaris. Jus pugn Motivazion sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giudice R.G.N. 7356/99 Presidente Giovanni PAOLINI tt. Eugenio Consigliere AMARI Cron. 19612 GIULIANI Consigliere Dott. Paolo TIRELLI Consigliere Rep. Dott. Francesco - Rel. Consigliere - Ud. 01/03/02Dott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, difeso dall'avvocato DEL GIUDICE ARTURO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in pėrsona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
* 2002 controricorrente J 1143 avversO la sentenza n. 49/98 della Commissione 1 tributaria regionale di ROMA, depositata il 23/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso;
assorbiti i precedenti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. LL ER, dottore commercialista, impu- gnava l'avviso di accertamento dell'Ufficio delle Impo- W ste dirette di Frosinone relativo all'anno d'imposta 1990, che affermava l'esistenza di un maggior reddito di lire 26.286.000 (rispetto a quello dichiarato di lire 2.086.000), davanti alla Commissione tributaria di primo grado che, con sentenza del 5 maggio 1995, acco- glieva il ricorso. L'Ufficio appellava, sostenendo che i dati contabili dovevano essere disattesi in ragione delle attività riscontrate, e la CTR di Roma accoglieva il gravame, essendo a suo avviso corretta l'applicazione dell'art. 62-sexies, commi 3 e 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, che aveva ampliato la portata dell'art. 39, lett. d), del d. P.R. n. 600 del 1973, in favore degli accertamenti dell'Ufficio, ma ri- ducendo il reddito imponibile a £ 24.000.000. 2 2. Il LL ricorre avverso detta decisione, con quattro mezzi, cui il Ministero delle Finanze ave- va fatto riserva di resistere con discussione in udienza pubblica. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo di ricorso il LL applicazione si duole della violazione e falsa P. R. n. 600 del dell'art. 39, comma 1, lett. d), d. W 1973 e 62-sexies, legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, Cod. proc. civ. Premesso che egli non aveva contestato il fatto di aver assistito, nell'ambito della propria attività professionale, 13 ditte, il ricorrente contesta le deduzioni tratta dall'Ufficio e, sulla base di queste, il ragionamento confermativo dell'accertamento desumibile dalla motiva- zione contenuta nella motivazione della CTR di Roma. I dati utilizzati a mo' di raffronto, infatti, sarebbero stati del tutto privi di prova e, ove anche provati, non avrebbero consentito di essere utilizzati come pa- rametro di riferimento.
1.2. Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta vio- lazione dell'art. 360, n. 5, Cod. proc. civ., per omes- sa, insufficiente e contraddittoria motivazione in or- dine ai criteri applicativi della presunzione. In par- 3 ticolare, la decisione censurata non avrebbe motivato sul numero dei clienti, sul volume d'affari, sulla re- lazione causale tra detti fatti e il reddito presunto. Le conclusioni sarebbero, pertanto, del tutto arbitra- rie.
1.3. Con il terzo il RE denuncia violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 5 del d. P. R. n. 633 del 1972 e 50 del d. P. R. n. 917 del 1986 (TUIR). Trattandosi di professionista che, nell'assolvimento W degli obblighi fiscali, deve osservare il criterio di cassa, non avrebbe avuto rilievo il momento in cui la prestazione sarebbe stata eseguita, per essere rilevan- te solo il tempo dell'incasso degli onorari professio- nali.
1.4. Con il quarto il contribuente assume la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1, n. 2), del d.P.R. n. 542 del 1996, con riferimento all'art. 360, n. 3), cod. con il proc. civ. La sentenza del giudice di appello, riferimento alla perequazione tra i componenti positivi e negativi del reddito dichiarati, avrebbe introdotto un criterio autonomo di valutazione del tutto estraneo rispetto al thema decidendum e in violazione del prin- cipio dispositivo.
2. Tutte le doglianze proposte dal ricorrente pos- sono essere unificate e trattate congiuntamente, poiché strettamente tra di loro intrecciate. La sentenza, secondo la prospettazione del contri- buente, sarebbe affetta da una palese difettosità della motivazione, che non avrebbe svolto il ragionamento ca- pace di giungere alle conclusioni adesive rispetto all'accertamento compiuto dall'Ufficio, e comunque avrebbe violato о falsamente applicato le disposizioni di legge sopra indicate, rendendo così possibile di ri- tenere per provati fatti che tali non erano e sosti- tuendo, ai criteri adottati dall'Ufficio, una sorta di metodo compensativo del tutto arbitrario. La doglianza da parte del contribuente in ordine alla pretesa violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d. P. R. n. 600 del 1973 e 62-sexies, legge 29 ot- tobre 1993, n. 427, da parte dell'Ufficio e, invece, dichiarata legittima dalla sentenza di appello, non è chiara, poiché non specifica quale aspetto procedimen- tale sia stato illegittimamente posto in essere (e già tanto basterebbe, pertanto, a respingerla in limine li- tis). Se essa, poi, vada integrata con la doglianza della violazione e falsa applicazione delle disposi- zioni civilistiche in materia di onere probatorio, al- lora appare del tutto infondata, tenuto conto del fatto che la motivazione del giudice di appello riferisce la . S incongruità della dichiarazione del contribuente in rapporto alle indicazione poste dall'Ufficio a base del suo ben motivato accertamento e quindi (oltre che al numero delle ditte depositarie della contabilità presso lo studio del professionista, così assistite da questo, secondo quanto da quest'ultimo non è neppure contesta- to) anche al mancato rispetto delle tariffe professio- nali ed al difetto di quella logica eterogeneità dei compensi, quelli corrisposti dalla clientela occasiona- W le e quelli, ben diversi, erogati dalla clientela fissa>> (per tale intendendosi, secondo l'accertamento, coloro che avevano depositato la pro- pria contabilità presso lo studio del commercialista). Tale considerazione fornisce anche ragione della secon- da doglianza, relativa alla prova dell'entità del red- dito, raggiunta attraverso le considerazioni richiamate dalla sentenza, con riguardo al ragionamento svolto nell'accertamento dell'Ufficio, e della terza, in ordi- ne al tempo della percezione delle somme accertate, per non essere stata quella presunta ragionevolmente con- trastata, se non genericamente e senza specifica indi- cazione contraria. Ne discende che anche il criterio perequativo>>, di cui il contribuente si duole in ul- tima istanza, non integra alcuna violazione di legge processuale perché l'utilizzo in melius rispetto 6 all'accertamento ed alla decisione di primo grado, con una riduzione del reddito netto accertato dall'Ufficio, non viola il principio dispositivo che informa il pro- cesso tributario. Trattandosi di una statuizione favo- revole al contribuente-ricorrente, e sfavorevole all'Ufficio, ottenuta dopo una ricostruzione del reddi- -to accertato che senza quel temperamento - consentiva di pervenire all'accertamento più rigoroso, di essa la N parte istante non ha titolo sostanziale per dolersi.
3. Non avendo l'Amministrazione svolto difese, non v'è materia per provvedere sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di cas- sazione il 1° marzo 2002 Est сега ' Dott. Francesco Antonio DENOVESE Il Presidente Dott. Giovanni PAQLAN DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 14 MAG. 2002 Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista Oggi 7