Sentenza 11 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di libertà personale, è inammissibile il motivo nuovo presentato dopo l'inizio della discussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2015, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2015 |
Testo completo
qY5/ 2 7 9 7 / 1 6 87 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE N. 235312015 Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI N. 39805/2015 Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GI MA N. IL 30/10/1970 avverso l'ordinanza n. 2179/2015 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 29/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
weinnimme Yor lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G. chu conchon fer le olel лень шибобедеятели шкже раUdit i difensor Avv.; su Geghe ele Alel ricorso lox l'ececcopt RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure coercitive, confermava l'applicazione al Di IO della misura cautelare del carcere per i reati di usura aggravata e tentata estorsione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ritenute inverosimili;
2.2. violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla adeguatezza di misure meno afflittive e, segnatamente, della misura degli arresti domiciliari, anche tenuto conto della sospensione dell'indagato dalle funzioni di ispettore di polizia che aveva un riflesso sulla persistenza delle esigenze cautelari;
si individuerebbe una errore nella motivazione in quanto l'estorsione tentata verrebbe considerata un reato consumato;
2.3. vizio di motivazione nella identificazione del pericolo di reiterazione che sarebbe riferito, nella prospettiva difensiva, al solo reato di tentata estorsione in relazione al quale si contestava la consistenza del quadro indiziario, in quanto non sarebbero rinvenibili gravi indizi relativi alle minacce.
2.4. Il difensore deduceva in udienza, ma dopo l'apertura della discussione, la nullità dell'ordinanza per violazione di legge n. 47 del 2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1.Il primo motivo che censura la attendibilità delle dichiarazioni delle persona offesa è inammissibile. La doglianza è manifestamente infondata sia in quanto aspecifica, sia perché propone una lettura alternativa delle emergenze procedimentali, notoriamente inammissibile in sede di legittimità. Non vengono infatti indicati i passaggi delle dichiarazioni accusatorie che si intendono contestare e che sarebbero in contrasto con le intercettazioni e le registrazioni in atti. Inoltre, non risultano allegate le fonti di prova asseritamente travisate con violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Sotto diverso profilo il motivo mira a demolire la complessiva interpretazione degli elementi di prova fornita dal collegio di merito in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte di legittimità in materia di identificazione del perimetro del vizio di motivazione deducibile in Cassazione Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve diretto a essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico invece argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dal tribunale in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
1.2. Anche le doglianze rivolte alla identificazione del pericolo di reiterazione e alla valutazione di adeguatezza della misura del carcere sono manifestamente infondate.
1.2.1. Il ricorrente parte dall'erroneo presupposto che i reati nella dimensione tentata non si "consumano" criticando la veridicità dell'affermazione del Tribunale, che ha ritenuto che il Di IO «ha consumato gravi condotte delittuose esercitando la pressione estorsiva». L'affermazione è, contrariamente a quanto dedotto, corretta essendo pacifica la "consumazione" dei delitti tentati ed offre una lettura priva di illogicità manifeste delle emergenze indiziarie.
1.2.2. Inammissibile è la doglianza che rileva una asserita omessa motivazione in relazione alla adeguatezza della cautela domiciliare. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale valuta la capacità di fronteggiare le esigenze rilevate della cautela domiciliare, escludendone l'idoneità sulla base della valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'indagato. Il collegio di merito rilevava, infatti, come il Di IO, da dodici anni in servizio presso la DIA, ha consumato gravi condotte delittuose esercitando la pressione estorsiva nei confronti della persona offesa evocando contatti con ambienti criminali (anche molto pericolosi) resi ancora più concreti dal tipo di funzione svolta, tali contatti ai quali il Di IO potrebbe ricorrere per esercitare ulteriori pressioni non sarebbero certamente scongiurati dalla misura custodiale invocata, in via subordinata, dalla difesa, stante l'assoluta inaffidabilità del soggetto». Si tratta di una motivazione che si fa carico di valutare l'adeguatezza della misura domiciliare - nella attuale configurazione ordinaria di misura che prevede il controllo elettronico escludendola in concreto sulla base di una valutazione- non manifestamente illogica degli indizi presenti in atti. In particolare, nessuna censura merita il riferimento alla pericolosità derivante dall'attività professionale svolta dall'indagato presso la D.I.A., considerato che i contatti con ambienti criminali lucrati nel periodo di effettivo servizio non possono certo ritenersi interrotti in seguito alla sospensione dell'attività professionale.
1.2.3. Inammissibili sono infine le doglianze rivolte alla valutazione del pericolo di reiterazione ed alla capacità coercitiva delle minacce. Le critiche del ricorrente si limitano a contestare le valutazioni del Tribunale senza individuare specifiche e decisive cesure logiche del percorso motivazionale. Si rileva, tra l'altro, che il Tribunale induceva la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dal contenuto di una serie di recentissime conversazioni inetrecettate, dalle quali emergeva che il Di IO esercitava pressioni per ottenere la corresponsione degli interessi usurari.
1.3. La nullità dedotta in sede di discussione è inammissibile in quanto motivo risulta proposto fuori termine indicato dall'art. 311 cod. proc. pen. Tale norma prevede infatti che in materia cautelare personale il ricorrente ha facoltà di enunciare motivi nuovi davanti alla Corte di cassazione prima dell'inizio della discussione. La ratio della disposizione è evidente: solo se esposti prima della discussione i motivi possono essere valutati dal pubblico ministero nella sua requisitoria, considerato che nel giudizio di cassazione non sono ammesse repliche. Può dunque essere affermato che nel procedimento di fronte alla Corte di Cassazione in materia di misure cautelari personali i motivi nuovi previsti dall'art. 311 cod. proc. pen. possono essere enunciati, a pena di inammissibilità, solo prima dell'inizio della discussione, ciò al fine di consentire al pubblico ministero di tenerne conto nella sua requisitoria.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 11 dicembre 2015. L'estensore Il Presidente Sandra Recchione Franco Fiandanese Licc here franco fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 GEN 2016 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 5