Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2002, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
ee 62769 LA CORTE SUPREMA04322 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 1867/99 Dott. Pasquale REALE Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Cron. 10104 Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere Ud. 26/11/01 Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
NI RN, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIO 29, presso 10 studio dell'avvocato RICCI PIETRO, che lo difende, giusta procura in calce;
2001 controricorrente . N 2374 avversO la senten a n. 755/97 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 01/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
udito per il resistente, l'Avvocato RICCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio delle Imposte dirette di Terni deter- minava, in via sintetica, il reddito percepito da Ar- naldo MA per l'anno 1984, in lire 39.607.000, in ragione della disponibilità di più automobili, di una residenza secondaria e di risparmi tali da avergli con- sentito l'acquisto di un'azienda al prezzo di lire 105.000.000. Il MA impugnava l'avviso di accerta- mento affermando che, nel periodo esaminato, egli: a) disponeva di una sola autovettura;
b) non aveva corrisposto alcunché per l'acquisto dell'azienda, che aveva ricevuto, in donazione, dalla madre;
c) aveva destinato la residenza secondaria, in all'attività professionale della moglie e, in parte, 2 parte, a residenza di una congiunta. La commissione di primo grado accoglieva il ricor- so. L'Ufficio impugnava la decisione, sulla base dell'inapplicabilità di quell'accertamento sintetico ad un periodo temporale anteriore all'anno 1988, ed alla prova, fornita dal ricorrente, relativa al carattere strumentale dell'unica autovettura posseduta, rispetto all'attività professionale svolta, sia all'uso proprio degli altri due cespiti considerati nell'accertamento fiscale.
2. Il ministero delle Finanze ha proposto, con due motivi, ricorso avverso la sentenza di appello. Con il primo, censura la decisione perché in violazione dell'art. 2 del D.M. Finanze del 21 luglio 1983 - avrebbe ritenuto bene strumentale un veicolo che, invece, non era stato iscritto nel registro dei cespiti ammortizzabili о nel registro degli acquisti dell'azienda e che, essendo unico, non poteva non esse- re utilizzato per ragioni personali. Con il secondo, critica la decisione della Commis- sione regionale, per omessa ○ insufficiente motivazio- ne, perché avrebbe fatto prevalere la dichiarazione contenuta in un atto notorio proveniente dalla madre del contribuente (con la quale si affermava di non aver 3 percepito alcun corrispettivo per quella vendita, in tal modo simulandola) rispetto al contratto nel quale si dava atto che la venditrice aveva ricevuto in con- tanti la somma, pattuita, di lire 105.000.000. La sen- tenza, peraltro, risulterebbe erronea anche perché non avrebbe applicato, all'ipotetico negozio gratuito, la giurisprudenza dello stesso organo relativa alla tassa- zione degli atti gratuiti, con riferimento all'avviamento di un esercizio commerciale.
3. Si è costituito anche il MA, con controri- corso, chiedendo la reiezione di quello della parte pubblica. Nel suo atto il contribuente ricorda che: il suo reddito netto, accertato sinteticamente dall'Ufficio per l'anno 1984, ammontava а lire 42.870.000 in luogo di lire 30.974.000, da lui dichia- rato;
aveva dimostrato che una delle due automobili da lui possedute era stata ceduta l'anno precedente (con la conseguente esclusione della somma di lire 5.000.000 attribuita dall'Ufficio a quel veicolo); il reddito riconducibile alla seconda autovettura, pari a lire 7.500.000, andava diviso per due, in ragio- ne della riconosciuta parziale strumentalità del bene, utilizzato per la propria attività di rappresentante di 4 commercio;
B il reddito ricavabile dalla residenza secondaria, quantificato dall'Ufficio in lire 1.870.000, era inesi- stente, in ragione della dimostrata destinazione dell'immobile, in parte, ad abitazione della madre e, in altra parte, a locale di esercizio della professione di parrucchiera della moglie. Già solo sulla base di tali considerazioni si rica- verebbe un abbattimento del reddito, accertato in via sintetica, riportabile alla somma di lire 28.500.000 e, dunque, ben al di sotto di quello dichiarato. Ma, a dire del ricorrente, vi sarebbe di più. Innanzitutto, non si potrebbe aderire alla tesi della violazione dell'art. 2, comma II, del D.M. 21 lu- glio 1983, da parte dei giudici del secondo grado, in quanto la presunzione di uso promiscuo del bene solo in parte strumentale (l'autovettura), rappresentante di commercio, svolta (all'attività di secondo la qualificazione operata dal contribuente), dal Ministero ricorrente, poiché oltre ad essere una quaestio facti, non opererebbe per i periodi di imposta antecedenti l'anno 1988, come affermato nella risolu- zione dello stesso Ministero delle Finanze n. 9/50091 del 7 novembre 1975, e comunque soffrirebbe del vizio della novità processuale, essendo stata proposta per la 5 prima volta in appello. In secondo luogo, il ricorrente porrebbe a carico di esso contribuente anche la parte dell'acquisto del cespite aziendale operata, in parti uguali, con il fi- glio, venticinquenne, autonomo produttore di reddito (denunciato già a partire dall'anno 1984). MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'ordine logico delle questioni sottoposte a questa Corte deve essere invertito, atteso che quello contenuto nel primo motivo di ricorso, ove pure si de- nuncia una specifica violazione di legge>>, pone al Collegio lo stesso problema di intelligibilità della motivazione che, invece, caratterizza il merito del se- condo motivo dedotto dal ricorrente.
2. La questione attinente al vizio di motivazione della sentenza, riguardante la natura del negozio di cessione dell'azienda, va pertanto esaminata per prima. Il problema posto ai giudici tributari era quello di stabilire se il contratto stipulato dal MA e con- siderato indice di capacità di risparmio consistesse in una cessione onerosa, come risultava dal documento con- trattuale, oppure in un negozio che, sotto le spoglie della causa onerosa, nascondeva una donazione (come as- serito dal contribuente). La sentenza della Commissione tributaria di secondo 6 grado ha esaurito il suo onere motivazionale nelle se- guenti parole: vi è copiosa documentazione prodotta dal contribuente che non appare inficiata da alcun ele- mento concreto né da alcuna valida presunzione contra- ria .) con particolare riferimento alla liberalità dell'atto fra ascendenti e discendenti>>. Al di là della stringatezza della formula adottata, non è dato comprendere come il giudice tributario abbia ritenuto di poter sovvertire la prova documentale, con- sistente nell'atto di cessione onerosa dell'azienda, dove si dava atto anche dell'avvenuto pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, per affermare il suo carattere simulato, così facendo prevalere la natura gratuita del medesimo. Il difetto di motivazione è talmente macroscopico, in quanto non specifica né indi- са (prima ancora di darne conto e di valutarli) quali mezzi di prova, consentiti dall'ordinamento, siano sta- ti posti a base di tale convincimento.
3. Così chiariti i termini del difetto di motiva- zione della sentenza impugnata, che si estendono a tut- te le restanti questioni esaminate nella decisione dei giudici di secondo grado, deve considerarsi assorbito, in questo, anche il secondo motivo di ricorso.
4. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale 7 dell'Umbria, che provvederà anche in ordine alla liqui- dazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di cas- I D V sazione, il 26 novembre 2001. L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE T aucesce Il Presidente Dr. Pasquale REALE Hill Thon IL CANCELLIERE CO DEPOSITAT Osvaldo Ascanio IN CANCELLERIA 26 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 8