Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2003, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
1 C.C. 61525 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 ITALTARIA TRIBUTARIA REPUBBLICA IT TAN OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I.V.A.: sanzioni;
mancata emissione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di scontrini fiscali047 29 /03 SEZION composta dai Magistrati: K.G. N. 19353/98 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente 19355/98 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Consigliere Cron. 10684 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 18.10.2002ha pronunciato la seguente SENTENZA SE2. 2 こ sul ricorso iscritto al n. 19353 R.G. 1998, proposto da ON IO & C. S.a.s., quale incorporante la S.n.c. AT ON & C., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura del 5 novembre 1998, a margine del ricorso, dall'avv. Arturo KNERING, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tacito 50, presso l'avv. Beniamino Migliucci, Studio legale associato Cornelio Tacito;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, 3769 . 1 N domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; -· intimato - nonché sul ricorso iscritto al n. 19355 R.G. 1998, proposto da ON IO & C. S.a.s., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, giusta procura a margine del proprio ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in giudizio con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano in data 7 novembre 1997, depositata col n. 117/11/97 il 7 aprile 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Knering per le ricorrenti e l'avv. Barbieri per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento dei primi quattro motivi dei ricorsi, assorbito il quinto. Svolgimento del processo Le CI AT e TO (la prima, successivamente incorporata nella seconda), e negozi di vendita di articoli in pellame ed affini in Merano, furono sottoposte a verifica dalla G.d.F. 2 di Merano giusta verbali di constatazione notificati il 30 aprile e I'11 maggio 1994 -, da cui emersero, in particolare, discordanze tra gli importi dei pagamenti effettuati mediante carte di credito - quali risultavano dal giornale di fondo - e le somme per le quali era stato emesso scontrino fiscale. Sulla scorta di questi dati, l'Ufficio I.V.A. di Bolzano irrogò sanzioni: a) alla CI TO (avvisi n. 400171/2/3), in lire 45.280.000 per il 1991, lire 47.760.000 per il 1992 e lire 6.000.000 per il 1993, per la mancata emissione di scontrini fiscali, quantificati rispettivamente in 562, 593 e 71; b) alla CI AT (avvisi n. 400174/5/6), in lire 16.880.000, 21.040.000 e 2.960.000, per ciascuno dei periodi indicati, in rapporto ad analoghe omissioni, individuate in ragione di 207, 259 e 33. Le impugnative delle contribuenti furono respinte dalla Commissione Tributaria di primo grado, e quella di secondo grado ha ritenuto infondati i gravami delle due CI, con sentenza del 7 novembre 1997, depositata col n. 117/I/97 il 7 aprile 1998, che ha ritenuto, alla stregua della documentazione acquisita e dei dati emersi dalla verifica, raggiunta la prova della mancata emissione degli scontrini fiscali, contestata alle due Ditte. Per la cassazione ricorre, con cinque motivi, la CI TO, nella qualità (proc. n. 19353/1998) ed in proprio (proc. n. 19355/98), mediante atti di analogo contenuto, notificati l'11 novembre 1998, ed illustrati da memorie. L'Amministrazione resiste, con controricorso notificato il 18 dicembre 1998, alla sola impugnazione della CI TO in 3 proprio. Motivi della decisione Le CI ricorrenti muovono alla sentenza impugnata le censure di: a) errata applicazione dell'art. 1 dei d.m. 23 marzo 1983, in quanto l'obbligo di annotazione del mancato pagamento (anche parziale) sullo scontrino fiscale sussiste per la somministrazione - il cui corrispettivo è imponibile solo al momento del pagamento - e non per la cessione di beni - imponibile al momento della consegna -, onde il giudice 'a quo', affermando l'omissione degli scontrini, ha confuso regimi diversi;
b) vizio di motivazione, perché il giudice del merito, desumendo la mancata emissione di scontrini dalla non corrispondenza fra gli importi di essi ed i prelievi dalle carte di credito, in realtà "afferma 'sic et simpliciter' quanto si doveva dimostrare”, ma non fornisce alcun supporto alla propria affermazione, ignorando le prospettazioni delle contribuenti circa “plurimi e diversificati comportamenti dei loro clienti, tali da giustificare sotto il profilo razionale la mancata coincidenza"; c) vizio di motivazione e d) violazione dei principi sull'onere della prova, perché nella sentenza impugnata non si dà contezza delle presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a fondare la conclusione circa la mancata emissione dei ripetuti scontrini;
e) violazione di legge, riferita alla disciplina di 'ius superveniens', introdotta col d.lgs. 472/1997, con riguardo sia alla entità della 4 sanzione base (da stabilirsi a mente dell'art. 7 d.lgs. cit.), sia alla continuazione, applicabile per effetto del successivo art. 12. L'Amministrazione finanziaria, resistendo al secondo ricorso, oppone: la genericità del richiamo a 'comportamenti della clientela', in realtà non idonei ad avvalorare le tesi delle CI contribuenti;
la mancata considerazione dell'onere della prova a loro carico, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 633/1972, circa la debita registrazione delle somme risultate dai movimenti bancari;
l'ammissione di colpa da parte del socio accomandatario NN TO, che, imputato del reato di cui agli artt. 8 della legge 4/1929 e 1, comma 2, della legge 516/1982, davanti al Tribunale di Bolzano, si è avvalso della facoltà di oblazione, conseguendo sentenza (n. 207/95) di estinzione del reato medesimo. I ricorsi, già riuniti - alla udienza del 26 aprile 2001 - ai sensi degli artt. 335 c.p.c. e 49 d.lgs. 546/1992, sono infondati, con esclusione dell'ultimo mezzo, formulato in via gradata. Si esaminano per prime le istanze, di carattere pregiudiziale, formulate col ricorso ed integrate con le successive memorie. 1) Non v'è ragione per sospendere il presente giudizio - sui ricorsi come sopra riuniti -, in attesa della decisione sul ricorso iscritto al n. 10730 R.G. 1998, relativo alle rettifiche i.v.a., per la affermata incidenza pregiudiziale di quest'ultimo, così come non sussiste alcun motivo per riunire i due procedimenti. Nell'altro giudizio, infatti, si controverte sulla valenza presuntiva del divario tra l'importo degli scontrini emessi e quello delle somme riscosse 5 con carte di credito, per dedurne la omessa dichiarazione di ricavi;
in questo, si tratta di statuire sulla diversa questione, attinente all'inadempimento di un obbligo di emissione degli scontrini: talché la parziale evasione, propriamente detta, può essere desunta dalla mancata emissione, indipendentemente dalla sussistenza del relativo obbligo;
così come l'inosservanza di tale obbligo potrebbe non avere comportato evasione. 2) Nemmeno v'è ragione di riunire it presente giudizio a quello (che si indica come contrassegnato col n. 22754 R.G. 2002) sulla impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione - 'ex' art. 395 n. 5 C.P.C. della sentenza ora - impugnata: l'istanza, con cui si sollecita la sostanziale sospensione di questo procedimento, rientra infatti nel potere esclusivo del giudice davanti al quale la revocazione è stata proposta (art. 398 comma 3 c.p.c.). 3) Né, infine, è dato approfondire l'eccezione di giudicato esterno, fondata sulla sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano n. 54/11/98 (divenuta definitiva per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'Amministrazione finanziaria, giusta sentenza di questa Corte n. 7424/2001), poiché questa stessa riguarda la soluzione, favorevole alle contribuenti, in materia di imposte dirette, mentre qui si tratta solo di verificare se le stesse dovessero adempiere all'obbligo d'emissione di scontrini fiscali. 6 Possono esaminarsi congiuntamente le prime quattro censure, basate su argomenti intimamente connessi. Non è contestato, in punto di fatto, il divario fra la sommatoria delle poste, coperte da scontrino fiscale, e quella degli importi riscossi mediante carte di credito, alla stregua, del resto, delle risultanze del giornale di fondo. Il fatto certo (art. 2727 c.c.) è costituito dal maggiore ammontare-per ognuna delle Ditte e per ciascun periodo d'imposta considerato - della seconda sommatoria, e da esso si è desunta la mancata emissione degli scontrini fiscali in ordine a varie operazioni di vendita. Il fatto ignorato (art. cit.) appare, così, validamente supportato, non potendosi dubitare (con riguardo alle censure collegate 'sub' c/d) della correttezza del riscontro documentale, evocato dal giudice 'a quo', da considerare pur sempre nel contesto di un'attività di vendita al minuto ed, in misura non minore, in relazione al carattere addirittura sistematico del divario fra i due ordini di risultanze - pure menzionato in sentenza, anche con riguardo all'entità -. Ed è la stessa natura dell'attività che priva di fondamento il rilievo ('sub' b) secondo cui il giudice del merito si sarebbe limitato ad affermare ciò che era da dimostrare, poiché si è in presenza di un'operazione logico-deduttiva fondata su dati aritmetici, superabile solo attraverso elementi probatori di segno contrario, evidentemente mancati, se, ancora in questa sede, le CI contribuenti si limitano ad un generico richiamo a diversificati comportamenti della clientela. Questi, comunque (quali appaiono riportati a p. 3 dei ricorsi), lungi 7 dall'indubbiare la conclusione tratta dalla sottolineata divergenza di somme, denotano talora essi stessi dubbia verosimiglianza, come sembra per l'ipotizzato impiego della carta di credito da parte di clienti stranieri, al fine di procurarsi valuta italiana, trattandosi pur sempre di operazione onerosa, da ragguagliare oltre tutto all'entità delle somme accertate. Si osservi, più in generale, che tutte le giustificazioni, addotte in via di mera assertiva, resterebbero comunque legate ad un sistema d'emissione di scontrini per somme non contestualmente riscosse (e successivamente coperte, sia pure solo parzialmente, con le carte di credito). In tale prospettiva sembra muoversi anche la censura 'sub' a), relativa all'assenza di obbligo di annotazione dei mancati pagamenti sugli scontrini, che tuttavia, mentre apporta al dibattito un elemento di non utile complicazione, non giova alla tesi difensiva, quando si consideri che anche il dato in discussione deve risultare sia dallo scontrino giornaliero, sia dal giornale di fondo, a mente dell'art. 12, commi 2 e 3, del d.m. 23 marzo 1983 (in G.U. n 82 del 24 seguente). Il primo, in particolare, deve fra l'altro indicare "l'ammontare complessivo degli scontrini del giorno (...), quello dei corrispettivi relativi a prestazioni non riscosse, il numero degli scontrini emessi (...), nonché il totale complessivo dei corrispettivi" (comma 2); e, dal secondo, devono fra l'altro risultare "i dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno indicati nel precedente comma" (comma 3), comprensivi, pertanto, di quelli non riscossi. Le censure mosse alla sentenza impugnata sono in definitiva infondate, esclusa l'ultima, con cui si invoca la sopravvenuta disciplina del d.lgs. 472/1997, in particolare, degli artt. 7 e 12 - che sono richiamati nei ricorsi -, relativi alle modalità di determinazione della sanzione ed al beneficio del cumulo giuridico, introdotto per le violazioni omogenee riguardanti diversi periodi di imposta (v., per tutte, Cass. 7163/2002). La cassazione con rinvio, limitatamente alla rivalutazione dell'entità delle sanzioni, alla stregua dei nuovi criteri, si impone, poiché la sentenza impugnata, pronunciata il 7 novembre 1997, è stata depositata il 7 aprile 1998, mentre la disciplina sopravvenuta ha assunto vigore dal 1° aprile 1998 (art. 20 d.lgs. 472 cit.). La Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano, diversa Sezione, provvederà nei sensi indicati, all'esito liquidando anche le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte, sui ricorsi riuniti, così provvede: accoglie il quinto motivo di ciascun ricorso;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2002. II Cons. estensore Il Presidente Francesco Cristarella Orestano - Enrico Papa R uler Очета Znica eja DEPOSITATO IN/CANCELLERIA S ELLIERE C1 28 MAR. UU ЕВ ЛЬ EL Oggi .. LD DE G