Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 38259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38259 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
38259-25
Ercole IL
AN RI
-Relatore
EN TE US
- Presidente
N. sent. sez. 1372 CC -08/10/2025 N.R.G.24169/2025
LO Di IM
OM Di VI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
PP NA, nata a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro
letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Consigliere AN RI;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore Avv. Arturo Bova, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'interesse di NA PP i difensori hanno proposto distinti ricorsi avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa il 28 marzo 2025 dal GIP del medesimo Tribunale di applicazione della misura custodiale nei confronti dell'indagata per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 90, ritenutone il ruolo di organizzatrice nel sodalizio capeggiato dal marito AB BE, finalizzato
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al traffico di cocaina ed eroina, e ravvisato un concreto pericolo di reiterazione, fronteggiabile unicamente con la misura più rigorosa. Il ricorso dell'Avv. Bova si articola sei motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 267 e 271, comma 1-bis, cod. proc. pen. nonché vizi della motivazione con la quale è stata respinta l'eccezione di inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni autorizzate con il decreto n. 1559/21 e dei successivi decreti di proroga. La difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto la polizia giudiziaria aveva attivato il microfono del captatore informatico fuori dai casi in cui il GIP ne aveva autorizzato l'attivazione ovvero solo quando il telefono si trovava nell'abitazione di OS BE ed in presenza di due circostanze, quali l'arrivo di presunti clienti assuntori e quando il BE impartiva ai propri familiari, anche minorenni, le disposizioni circa i compiti da svolgere in riferimento alle attività di spaccio. Il Tribunale ha travisato il contenuto del decreto autorizzativo, ritenendo autorizzata l'attivazione del microfono alternativamente in presenza di una sola delle due condizioni indicate, anziché in presenza di entrambe e nonostante il riferimento alla richiesta del P.m. che menzionava la presenza contemporanea delle due condizioni. Erroneamente il Tribunale reputa legittimi i progressivi indicati a pag. 196 della domanda cautelare, benché per il progressivo n. 167 il microfono non veniva attivato nell'abitazione del BE e il progressivo n. 3908 non registrava l'arrivo di clienti presso l'abitazione. Analoghe considerazioni valgono per i progressivi specificamente indicati da pag. 10 a pag. 24 del ricorso, tutti relativi a casi in cui l'attivazione del microfono non era consentita o perché non attivato nell'abitazione di BE OS, ma di BE IM, o perché attivato non in presenza delle condizioni indicate.
1.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione per omesso confronto con le censure difensive con le quali si contestava: 1) la mancanza di elementi costitutivi del reato associativo, essendo ravvisabile il concorso di persone nel reato;
2) la disponibilità di basi operative, di una variegata clientela e di un assaggiatore, atteso che il trasferimento della ricorrente presso l'abitazione della suocera, ove abitavano tutti i componenti della famiglia, era dovuto a motivi di convenienza dopo l'arresto del marito BE AB, la clientela era attribuibile ai singoli indagati e non all'associazione e MA LM era solo un tossicodipendente amico di lunga data dei BE e non un soggetto deputato all'assaggio delle sostanze;
3) le cointeressenze tra gli indagati, riconducibili ai rapporti familiari o coniugali, che forniscono la chiave di lettura delle condotte loro ascritte;
4) l'interdipendenza dei ruoli, verificandosi solo un collegamento occasionale;
5) la disponibilità di una zona comune di spaccio, invece, riconducibile alla circostanza che gli
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indagati abitavano nello stesso condominio;
6) i contatti stabili e costanti tra i partecipi, invece, dovuti ai rapporti familiari;
7) la condivisione dell'approvvigionamento di sostanze stupefacenti, invece, non riconducibile all'associazione, in quanto AB BE non acquistava con denaro e per conto degli associati né divideva con loro i guadagni. Non vi è prova dell'esistenza di una struttura organizzativa, ma solo di singoli che acquistavano in via individuale e detenevano presso le rispettive abitazioni lo stupefacente da cedere autonomamente, segnalandosi reciprocamente la presenza di forze dell'ordine in ragione dei vincoli familiari, ma su tale prospettazione l'ordinanza non motiva né confuta le deduzioni difensive. L'ordinanza si limita ad affermare che BE OS utilizzava sistematicamente i minori come corrieri, mentre, al più, i reati venivano commessi in presenza dei minori;
il riferimento ai continui viaggi per il rifornimento di sostanze stupefacenti contrasta con la circostanza che risultano provati solo due viaggi a Napoli di BE AB;
non vi è prova dell'esistenza della cassa comune, essendovi riferimenti a pagamenti per cessioni di sostanze stupefacenti nei colloqui intercettati in casa della CE solo nell'agosto 2021; non vi è prova della mutua assistenza, in quanto prestata a favore di soggetti estranei al sodalizio quali AS DO e BE IM. Priva di adeguata risposta è l'obiezione con la quale si segnalava l'illogicità della tesi accusatoria a fronte della pendenza di due procedimenti iscritti nel 2014 e 2017 in cui a BE AB si contestava lo stesso titolo di reato, essendo inverosimile la partecipazione ad altre due associazioni operative nel medesimo contesto temporale e spaziale di quella oggetto del procedimento in esame e finalizzate al traffico delle stesse sostanze. Peraltro, per il procedimento del 2017 BE AB, BE OS e CE LO NA sono stati condannati anche in grado di appello ed è pendente il giudizio di cassazione;
detto procedimento ha ad oggetto un periodo di operatività più ampio di quello di cui al capo 1) che va da gennaio 2021 all'ottobre 2021, data in cui furono eseguite le misure cautelari per il procedimento del 2017, sicché il giudizio di condanna copre interamente quello dell'associazione in esame, che non può considerarsi diversa, comprendendo la partecipazione dei medesimi soggetti. Considerazioni analoghe valgono per l'associazione contestata nel procedimento del 2014, in cui il BE si riforniva da soggetti albanesi. A fronte di specifiche censure con le quali si segnalava il breve periodo di operatività dell'associazione in esame solo 8 mesi-, il numero eccessivo di indagato con ruolo apicale, l'assenza di basi logistiche e di stabili canali di approvvigionamento, l'ordinanza non fornisce risposta puntuale ed esaustiva.
1.3. Vizio di motivazione nella parte in cui si esclude la configurabilità dell'ipotesi associativa meno grave, nonostante le scarse potenzialità
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dell'associazione, in grado di procurarsi scarsi quantitativi, e la modestia del quantitativi ceduti.
1.4. Violazione di legge e motivazione apparente nella parte in cui si ascrive alla ricorrente il ruolo di organizzatore, nonostante non svolgesse compiti di coordinamento dell'attività dei presunti associati né si occupasse degli approvvigionamenti e dei pagamenti. Del tutto illogica l'attribuzione dello stesso ruolo a ben quattro organizzatori a fronte di solo due persone da coordinare.
1.5. Vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari per avere il Tribunale escluso la presenza di elementi favorevoli, idonei a superare la presunzione di adeguatezza della misura custodiale, nonostante la difesa avesse segnalato che le condotte fossero cessate nell'ottobre 2021; l'associazione può ritenersi cessata in detto periodo con l'arresto di BE AB, OS E RK e CE NA;
la ricorrente è madre di tre figli di cui uno affetto da una gravissima patologia, ma l'ordinanza non chiarisce su quali elementi si fondi la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione.
2. L'avv. Aiello articola i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge in ordine alla qualificazione di organizzatrice della ricorrente per avere il Tribunale sovrapposto erroneamente la condotta di mero concorso nel reato continuato e il ruolo di organizzatrice senza indicare gli elementi costitutivi della partecipazione associativa quali la continuità e stabilità del rapporto, la rilevanza dell'apporto e la coscienza e volontà di contribuire alla permanenza del sodalizio.
2.2. Violazione degli artt. 267, 271 e 125 comma 3, cod. proc. pen. per inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali con captatore informatico e motivazione apparente per essersi il Tribunale limitato a richiamare le autorizzazioni senza accertare se la captazione fosse avvenuta effettivamente nei luoghi e con le modalità autorizzate senza confronto con le eccezioni difensive.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria per avere il Tribunale fondato la valutazione su numerosi dialoghi senza controllo critico del contenuto e senza confronto con le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 90 in quanto la motivazione non chiarisce le ragioni per cui si esclude la configurabilità dell'ipotesi attenuata né perché non potesse configurarsi il concorso nei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2.5 Violazione di legge in punto di esigenze cautelari per avere il Tribunale aderito ad un'interpretazione automatica della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., omettendo ogni verifica sull'effettiva sussistenza del pericolo di reiterazione e limitandosi a richiamare la gravità del fatto e la natura organizzata del sodalizio. Analoga carenza sussiste in ordine alla scelta
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della misura, non essendo valutata la possibilità di applicare misure meno afflittive, nonostante l'incensuratezza della ricorrente, il radicamento familiare e sociale, la mancanza di attualità delle condotte e la presenza di figli minori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, che propongono motivi sostanzialmente sovrapponibili, pertanto, esaminabili congiuntamente, sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il primo motivo secondo del secondo ricorso è manifestamente infondato, non essendo interpretabile nel senso proposto dalla difesa il significato da attribuire alle condizioni legittimanti la captazione dei dialoghi all'interno dell'abitazione di OS BE, tenuto conto della valenza disgiuntiva- alternativa attribuibile alla lettera "e" relativa alle condizioni indicate nel decreto autorizzativo, logicamente interpretata alla luce del contesto investigato e dell'obiettivo dell'indagine, mirata ad accertare il ruolo di BE OS subentrato, dopo l'arresto del fratello AB, nella gestione del traffico di stupefacenti. In tale prospettiva investigativa si giustifica pienamente la rilevanza indiziaria sia delle condotte di cessione effettuate nell'abitazione del BE che delle disposizioni impartite ai correi in relazione al traffico di stupefacenti, non necessariamente contestuali o contemporanee. Sul punto l'ordinanza motiva correttamente, dando atto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata dal GIP relativamente al luogo in cui era in corso l'attività illecita ovvero l'abitazione del BE ed al carattere alternativo, non cumulativo, delle condizioni poste per l'attivazione del captatore (pag. 6-7). In particolare, l'ordinanza chiarisce che si procedeva per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, che consente ex art. 266, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. di autorizzare le operazioni di intercettazione quale mezzo di ricerca della prova e, ai sensi del comma 2 della stessa norma, anche l'intercettazione di conversazioni tra presenti mediante captatore inserito in un dispositivo portatile;
il riferimento all'ambiente è presente solo nella seconda parte della disposizione, in relazione alla tutela del domicilio. Infatti, per le conversazioni tra presenti che avvengano in luoghi di privata dimora, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l'attività illecita: presupposti, questi, sussistenti nel caso in esame, essendosi accertata la concentrazione dell'attività illecita presso l'abitazione di OS BE, che aveva preso le redini del traffico illecito. I ricorsi muovono da un presupposto erroneo, in quanto trascurano che l'art. 266, comma 2, del codice di rito non parla di "intercettazioni ambientali",
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ma di comunicazioni tra presenti e consente per tutti i reati che rientrano nei limiti autorizzativi fissati dal primo comma la captazione di dialoghi tra presenti mediante captatore informatico inserito in un dispositivo portatile senza alcuna limitazione, non essendo predeterminabili i luoghi in cui il soggetto monitorato si muove, sicché non è certo illegittima la captazione di dialoghi avvenuti a bordo di autovetture- il cui abitacolo pacificamente non è considerato luogo di privata dimora- o al di fuori dell'abitazione del BE, a differenza di quanto dedotto dalla difesa. L'unico limite posto al carattere itinerante dell'intercettazione, connessa alla natura portatile del dispositivo in cui è inserito il captatore, è costituito dai luoghi di privata dimora, in cui lo svolgimento di attività delittuosa giustifica l'intrusione nel domicilio e il sacrificio della segretezza delle comunicazioni che vi si svolgono: limiti e condizioni, come già detto, previsti e rispettati nel caso di specie, come provato dalle conversazioni captate in casa del BE, aventi ad oggetto i rapporti con i fornitori, il taglio della sostanza e il confezionamento di dosi in presenza e con la collaborazione di bambini, di cui si sentivano le voci, nonché dialoghi sui proventi dello spaccio da destinare al sostentamento dei detenuti o all'acquisto di nuove forniture, come indicato nell'ordinanza. Precisato che l'art. 271, comma 1-bis, cod. proc. pen. limita la sanzione di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico solo ai dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e luogo indicati nel decreto autorizzativo, violazione insussistente nel caso di specie, per quanto già detto, l'eccezione difensiva risulta, comunque, inammissibile per genericità, in quanto limitata ad un elenco di conversazioni, asseritamente violative delle condizioni previste dal decreto autorizzativo in forza di una erronea e illogica pretesa di coesistenza delle stesse, delle quali, tuttavia, non si indicano né contenuti né rilevanza al fine di dimostrarne la decisività e la capacità demolitiva del compendio probatorio valutato nell'ordinanza.
3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo terzo del secondo ricorso- con il quale si valorizza il rapporto familiare quale chiave interpretativa dei rapporti tra i correi al fine di escludere la configurabilità del reato associativo, risultando, anzi, questo un elemento che rafforza il vincolo associativo e rinsalda i rapporti, contribuendo alla stabilità e solidità della struttura e dell'intesa tra i componenti del sodalizio, attivatisi e riorganizzatisi dopo l'arresto di BE AB per assicurare continuità al traffico illecito, come ritenuto dal Tribunale. Gli elementi contestati dalla difesa sono, invece, riscontrati dalle conversazioni intercettate, valorizzate nell'ordinanza, che dimostrano: i ruoli dei singoli;
la presenza di una base operativa presso l'abitazione di CE NA, presidiata continuativamente, assicurando la costante presenza e
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l'avvicendamento dei sodali per soddisfare le richieste della clientela nonché un costante sistema di vigilanza;
la costante disponibilità di non modiche quantità di sostanze di diversa natura ("la bianca" e "la nera") e diversa tipologia ( "in pietra" o "in polvere"); il numero imponente di cessioni realizzate;
i conteggi dei proventi e dei debiti maturati nei confronti del fornitori;
la destinazione dei proventi, confluiti nella "cassa comune", tenuta in borselli separati (distinguendo i proventi della "bianca" e della "nera"), anche al sostentamento dei detenuti e all'assistenza legale oltre che alle esigenze correnti;
i prezzi da praticare per le diverse sostanze detenute;
il confezionamento delle dosi anche in presenza di minori e le operazioni di taglio eseguite. Elementi, tutti, di cui la difesa fornisce una lettura riduttiva per ricavarne la configurabilità del mero concorso di persone nel reato continuato, invece, espressamente esclusa dal Tribunale (pag. 13) con idonea motivazione, fondata su una lettura coordinata del colloqui intercettati, che depongono per l'esistenza di una struttura organizzata di uomini e mezzi, idonea a garantire un flusso continuo di approvvigionamenti e cessioni, con apporto coordinato dei singoli, piena condivisione del programma illecito e proiezione futura dello stesso. I ricorsi trascurano, invero, la coralità delle condotte, il comune conteggio dei ricavi e dei quantitativi residui ed i concordati prezzi di vendita, incompatibili con la dedotta autonomia operativa dei singoli. Ne deriva che la prospettazione difensiva si risolve in una lettura alternativa dei dati probatori, che si chiede di convalidare in contrasto con i limiti del controllo della motivazione in materia cautelare consentiti in questa sede.
4. La ricostruzione contenuta nell'ordinanza consente di ritenere correttamente esclusa la configurabilità dell'ipotesi associativa meno grave in ragione della continuità delle forniture e dell'attività di cessione e dei quantitativi detenuti (pag.11), e ciò, a prescindere dalla modestia delle dosi preparate e destinate alle singole cessioni, rispondente ad una strategia operativa e alle esigenze della clientela, occorrendo, invece, avere riguardo ai quantitativi disponibili a monte, effettivamente e complessivamente movimentati.
È, invece, fondata la censura relativa alla compatibilità dell'ipotesi accusatoria con altre due associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, operanti nello stesso ambito territoriale e nello stesso periodo, specie in presenza di una contestazione nel procedimento del 2017 che coprirebbe anche il periodo di operatività del sodalizio in esame. La coesistenza dell'associazione contestata con altri due sodalizi analoghi, di cui avrebbero fatto parte gli stessi soggetti di quella in esame, non è stata affatto esaminata nell'ordinanza impugnata.
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L'omessa risposta sul punto, specificamente dedotto in sede di riesame, integra un palese vizio della motivazione, che non ha affrontato il tema, potenzialmente decisivo, della eccepita violazione del bis in idem. La rilevanza del tema posto con potenziale ricaduta anche sulla posizione della ricorrente impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuova valutazione sul punto, ritenuti assorbiti i residui motivi di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 8 ottobre 2025
Il consigliere extensore AN RI
Il Presidente
Ercole IL
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 NOV 2025 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.seppina Cirimele