Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 67798 VINVINGINI -'N E TTV VI 1 1 'N ITALIANA 9861/6/9 REPUBBLICA V IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE002 1 0/0 3 1451/2000 Composta dagli Ill p .N. Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere Dott. Stefano Monaci Cron. 386 Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Rep. Ruggiero Cons. Rel. Dott. Francesco Ud. 23-5-02 Genovese Consigliere Dott. F.Antonio ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA C. CASSZONE CAMPIONE CI ALE SENTENZA 67798 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
- ricorrente -
contro s.p.a., in pesona del legale IA LA rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Toniolo;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n.223/22/98 deb.24-11-98 . 2335 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/5/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero. Svolgimento del processo Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 223/22/98 del 24-11-98, che dalla portata generale del principio fissato dall'art.1283 c.c. e dalla sua applicabilità in tema di rimborso IVA aveva, tra l'altro, fatto discendere l'obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici sulle somme dovute per tale rimborso, così cnfermando la decisione di primo grado, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato proponeva ricorso per cassazione notificato il 7-1-2000, lamentando, come unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art.38 bis D.P.R.n.63/72,la violazione e falsa applicazione dell'art.1283 c.c., in relazione all'art.360 co.1° n.3 c.p.c.. La IA LA s.p.a proponeva controricorso notificato in data 26-1-2000. In data 20-5-2002,1'Avvocatura Generale dello Stato depositava atto di rinunzia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.. Motivi della decisione Secondo orientamento ormai consolidato di questa Corte, in effetti, il principio generale previsto 2 dall'art.1283 C.C. trova applicazione anche in materia tributaria, per cui è possibile condannare l'Amministrazione Finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito IVA (ex plurimis, Cass. Civ.Sez. I, n.552/1999; Cass..Civ.Sez. Trib., n.5790/2001;Cass. Civ.Sez. Trib., n.7408/2001). Tuttavia, ai fini della definizione della presente riconoscersi pregiudiziale controversia, deve ed assorbente valenza alla manifestata rinunzia al ricorso. Pertanto, non essendovi più interesse alla pronuncia in ordine alla delineata questione, deve provvedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Sussistono giustificati motivi per pervenire ad una equa compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione il 23-5-2002. E N IO Il Relatore Z IA Presidente A R B Dott. Francesco Ruggier Jums youЛиш Yott. Gio Paolini IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA AR AS PER 2003 Oggi IL CANCELLIERE Amalus AS -