Sentenza 10 ottobre 2018
Massime • 1
Il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2018, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2018 |
Testo completo
TA - 0 1 189-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1892/2018- Presidente - FAUSTO IZZO -UP 10/10/2018 DONATELLA FERRANTI - Relatore R.G.N. 15144/2018 DANIELA RITA TORNESI UGO BELLINI FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CASSINO nel procedimento a carico di: LO UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2017 del TRIBUNALE di CASSINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che qualificato il ricorso come appello conclude per la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 13 ottobre 2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ON IO per la particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod.strada. per avere circolato alla guida dell'autovettura targata BM255EF in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico di 0,98 g/l alla prima prova e 0,96 g/l alla seconda prova.
1.1. Il giudice di primo grado riteneva applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod pen.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino propone ricorso per cassazione elevando, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Rileva il ricorrente che il giudice di primo grado si è limitato ad una tautologica ripetizione dei presupposti normativi previsti dall'art. 131-bis cod.pen. mentre occorreva procedere ad una valutazione in concreto dei profili attinenti all'entità del danno cagionato dalla condotta dell'imputato e alle modalità del fatto.
2.1. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il motivo di gravame si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità. Se ne deve inferire, allora, che meritano accoglimento le conclusioni del Procuratore Gnerale di udienza che ha sollecitato la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di secondo grado, previa conversione dell'attuale ricorso in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
2. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860).
3. Ne consegue, che il ricorso del Pubblico Ministero va qualificato come appello e pertanto va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso del Pubblico Ministero come atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso il 10 ottobre 2018 Il Consigliere estensore Daniela Rita Tornesi DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 11 GEN 2019 appello, dispone la trasmissione degli Fausto Izalle Il Presidente