Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 11603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11603 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
PE LU NC FI NA MA VO AO IA RC MA AC
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11603/2026 Roma, li, 26/03/2026
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 939/2026 CC 05/03/2026 R.G.N. 39042/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NC nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 21/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NC FI;
lette le conclusioni del PG LIDIA DI GIORGIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha respinto il reclamo proposto da ES SP - avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art 69 comma 6 lett. b), Ord. pen., aveva ritenuto «legittima e non lesiva dei diritti del detenuto>> la decisione del Direttore della Casa circondariale di Larino di non consentire l'effettuazione di colloqui "intimi" con la moglie.
Firmato Da: PE LU Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: NC FI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6be2b6b
A ragione della decisione osserva che il condannato: - si era reso responsabile di due illeciti disciplinari a due giorni di distanza l'uno dall'altro (il giorno 30 novembre 2024 allorché nella sua cella, occupata anche da un altro detenuto, sono stati ritrovati due telefoni cellulari;
il successivo 1 dicembre si era rivolto all'agente di reparto con espressioni dal contenuto intimidatorio e derisorio) nonché di ulteriori comportamenti, sostanziatisi nella "partecipazione a disordine o sommosse", aventi rilievo disciplinare per i quali, tuttavia, la direzione aveva ritenuto necessario attendere l'esito dei relativi procedimenti penali;
- secondo le informazioni fornite dalla Questura di Napoli e dai Carabinieri di Casalnuovo di Napoli, era attualmente in collegamento con la consorteria di appartenenza della quale era stato esponente di spicco e di vertice. Sono, pertanto, operativi, tutti i limiti ostativi al godimento da parte del detenuto dei colloqui cosiddetti "intimi", introdotti nell'ordinamento penitenziario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 Ord. pen. «nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie». In applicazione dei principi fissati dalla sentenza della Consulta, l'esercizio del diritto soggettivo ai colloqui deve essere negato allo SP perché portatore sia pericolosità cosiddetta "interna" all'istituto, desunta dalla irregolare condotta carceraria, che non deve necessariamente essere circoscritta ai sei mesi precedenti alla richiesta nei termini evincibili dalla circolare DAP del 2025, sia di pericolosità sociale "esterna", desunta dai collegamenti con la criminalità organizzata di cui alle note della polizia giudiziaria. Sussiste anche la condizione ostativa cosiddetta "giudiziaria", ovvero la pendenza a carico del detenuto di un procedimento penale per alcuni dei fatti di rilevanza disciplinare. Non rileva l'argomento difensivo secondo cui SP, beneficiario nel corso della lunga detenzione di numerosi colloqui ordinari con la partner, non avrebbe avuto bisogno del colloquio intimo per contrabbandare informazioni all'esterno o dall'esterno. In disparte della diversa natura e dei maggiori rischi che presentano i colloqui "intimi", smentisce l' assunto difensivo l'accertata detenzione da parte di SP del cellulare, fatto di per sé dimostrativo della necessità dello stesso di
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Firmato Da: PE LU Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: NC FI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6be2b6b
utilizzare canali di comunicazione aggiuntivi a quelli garantitigli dai colloqui ordinari.
2. Ricorre SP, per il tramite del suo difensore di fiducia avv. Pina Di Credico, sviluppando due motivi 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge, sia in relazione all'art. 18 Ord. pen. sia in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 26 gennaio 24 sia in relazione agli artt. 27 Cost., 6 Conv. EDU, con particolare riferimento al principio della presunzione di innocenza, e all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alla valutazione delle prove.
2.1.1. Lamenta che il Tribunale ha attribuito rilievo alla partecipazione di SP a non meglio precisati "disordini e sommosse" all'interno della Casa circondariale di Parma, definite così gravi da necessitare di attendere l'esito dei procedimenti penali, nonostante non risulti da alcun elemento probatorio acquisito che lo stesso sia stato sottoposto ad indagini per violazioni diverse da quella prevista dall'articolo 391-ter cod. pen., relativa alla detenzione dei telefoni cellulari. E' altrettanto pacifico che SP è stato sanzionato disciplinarmente, oltre che per il rinvenimento nella sua cella dei cellulari, con decisione tempestivamente impugnata, per le farsi profferite nei confronti di un agente di polizia penitenziaria, sia pure di carattere ironico, per le quali aveva chiesto scusa. E' stato, però, trascurato che SP non aveva impugnato quest'ultima decisione perché si era chiarito con l'interessato, come avrebbe potuto confermare l'interessato, il quale, tuttavia, non era stato sentito nel presente procedimento nonostante la richiesta fosse stata avanzata dalla difesa., Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il materiale probatorio acquisito, pur non integrato con l'esercizio dei poteri istruttori ripetutamente sollecitati, non dimostra in alcun modo che il detenuto abbia posto in essere comportamenti sintomatici di pericolosità "interna" ed "esterna". Prive di riscontro probatorio sono le affermazioni del Tribunale non solo sull'esistenza di indagini in corso per l'accertamento di condotte delittuose ulteriori rispetto all'addebito relativo al rinvenimento dei cellulari nella cella, ma anche sui suoi attuali collegamenti con la criminalità organizzata. A quest'ultimo proposito, Il Tribunale di sorveglianza ha considerato decisive le informazioni di polizia, che, tuttavia, non fanno riferimento ad elementi concreti da cui desumere la contiguità di SP o dei suoi familiari, peraltro in gran parte morti o detenuti, con l'associazione mafiosa di appartenenza, del tutto trascurando che, sia pure nel procedimento concluso di recente con la concessione di un
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Firmato Da: PE LU Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: NC FI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6be2b6b
permesso di necessità, i Carabinieri avevano evidenziato l'inesistenza di elementi per stabilire, allo stato attuale, forme di collegamento del detenuto con la criminalità organizzata.
2.1.2. L'ordinanza impugnata, nell'interpretare l'art. 18 Ord. pen., così come modificato dalla pronuncia additiva di parziale illegittimità costituzionale, ha erroneamente ritenuto che, ai fini della concessione dei colloqui "intimi", sia necessario prendere in considerazione la "pericolosità sociale esterna", come desumibile dalle relazioni redatte dalla polizia giudiziaria;
al contrario, la norma in questione impone di valutare esclusivamente le relazioni dell'equipe deputata all'osservazione intramuraria e per i detenuti in attesa di giudizio le esigenze di preservazione della genuinità della prova D'altra parte, nel senso che non occorre alcuna valutazione sulla "pericolosità sociale esterna" depone l'attribuzione, in prima battuta, al direttore del carcere della competenza in ordine alla autorizzazione del colloquio intimo. Ciò che conta è la valutazione complessiva del comportamento del detenuto in carcere;
ostano, infatti, alla concessione del colloquio intimo soltanto <<ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina ovvero con esclusivo riferimento all'imputato ragioni processuali», quali ad esempio la necessità di evitare il pericolo di inquinamento probatorio. Rileva, quindi, solo la "pericolosità interna" del detenuto desumibile non solo dal suo comportamento all'interno dell'istituto penitenziario, ma, più in generale, dalle sue condotte precedenti idonee a rappresentare un ostacolo al mantenimento dell'ordine o della disciplina in carcere. Tale opzione ermeneutica di recente è stata avallata dalla Corte di cassazione che, nel confermare un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna, non solo ha ribadito la supremazia della valutazione degli operatori del trattamento rispetto al contenuto delle informative di polizia, specie quando, come nel caso in esame, queste ultime facciano riferimento solo al passato del detenuto e non all'attualità, ma ha evidenziato che, ai fini della concessione dei colloqui "intimi", oggetto di valutazione non può essere la "pericolosità esterna", perché viene in rilievo non l'accesso a benefici penitenziari da usufruire fuori dalla struttura carceraria, ma le modalità di esercizio di un diritto all'interno del penitenziario.
2.1.3. Contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza impugnata, la Corte costituzionale non indica come condizione ostativa alla concessione dei colloqui affettivi la pendenza di procedimenti penali per fatti di rilevanza disciplinare verificatisi all'interno della Casa circondariale, né impone di attendere l'esito di tali eventuali procedimenti penali per poter ammettere il detenuto all'esercizio del diritto all'affettività.
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Firmato Da: PE LU Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: NC FI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6be2b6b
D'altra parte, la Consulta in altra nella sentenza, la n. 24 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, Ord. pen. proprio perché prevedeva, in contrasto sia con la presunzione di innocenza sia con la funzione rieducativa della pena, l'ammissione ai permessi premi di alcune categorie di detenuti - quelli che, durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive, avevano riportato condanna o erano imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale - soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. Non costituisce un argomento a sostegno dell'interpretazione erronea del provvedimento impugnato il divieto di concessione dei colloqui "intimi" ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41 bis Ord. pen. o alla sorveglianza speciale di cui all'art. 14 bis Ord. pen.. In entrambi i casi, infatti, il divieto non è conseguenza della maggiore pericolosità sociale esterna di questi detenuti, ma deriva dalla stessa disciplina del regime penitenziario cui sono sottoposti, che prevede, oltre al controllo visivo, anche quello auditivo.
2.1.4. Nel confermare il giudizio sulla attuale sussistenza della pericolosità sociale esterna di SP, il Tribunale ha violato il disposto dell'art 192 cod. proc. pen. perché ha attribuito un significato diverso da quello reale alla pur chiara conclusione cui sono pervenuti i carabinieri di Casalnuovo di Napoli nella nota in atti ovvero l'assenza di elementi indicativi di collegamenti attuali del detenuto con il clan di appartenenza.
2.2. Con il secondo motivo, SP deduce violazione di legge in relazione agli articoli 678, 666 cod. proc. pen., 185 disp. att. cod. proc. pen., 27 Cost., 3 Conv. Edu e 18 Ord. pen., alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 10 del 2024 e della circolare del D.A.P. in data 11 aprile 2025. L'ordinanza impugnata, nel sottovalutare le disposizioni, evidentemente non vincolanti, contenute nella circolare del D.A.P. in tema di necessario aggiornamento dell'osservazione e, quindi, delle valutazioni degli operatori necessarie ai fini della concessione dei colloqui "intimi", anche nei confronti dei detenuti nei cui confronti siano stati redatti rapporti disciplinari, si è discostata dalle pur chiare indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale, che ha rimarcato l'importanza di un intervento dell'amministrazione, attraverso la diramazione di adeguate linee guida, al fine di agevolare nelle more dell'intervento del legislatore un'effettiva attuazione della sua decisione, In quest'ottica il Tribunale, anziché muovere dalla premessa erronea che i detenuti sottoposti a sanzione disciplinare non possono più usufruire dei colloqui "intimi" anche dopo il decorso di un rilevante periodo di tempo dalla trasgressione
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Firmato Da: PE LU Emesso Da: RU QUALIFIED
CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: NC FI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6be2b6b
perché non hanno alcuna possibilità di riabilitazione, avrebbe dovuto approfondire, come sollecitato dalla difesa e come possibile attraverso l'esercizio dei poteri istruttori attribuitigli dall'ordinamento, le valutazioni degli operatori della Casa circondariale di Larino sull'attuale "pericolosità interna" di SP, essendo decorso il periodo, previsto dalla circolare, i sei mesi dalla data della consumazione del fatto disciplinarmente rilevante, per di più avvenuto in altro istituto e non accertato con una sentenza di condanna. Ha, invece, deciso negativamente, senza neanche richiedere una relazione comportamentale aggiornata sul comportamento tenuto dal detenuto dal giorno del suo trasferimento presso la nuova struttura penitenziaria, del tutto trascurando che a SP, proprio in ragione della irreprensibilità della condotta carceraria, sono stati concessi, con provvedimento in data 1 settembre 2025, 45 giorni di liberazione anticipata.
2.3. Con memoria tempestivamente deposita la difesa del ricorrente ha ribadito la fondatezza del secondo motivo nella parte in cui lamenta l'omessa acquisizione di relazioni sulla condotta carceraria del detenuto al fine di verificarne la correttezza necessaria per la concessione dei "colloqui intimi", precisando che dopo il ricorso per cassazione sono state depositate sia la relazione di sintesi, che mette in risalto l'ottimo comportamento detentivo serbato da SP per l'intero anno di carcerazione presso il penitenziario di Larino senza alcun rilievo disciplinare, sia e la relazione del UEPE, afferente il contesto sociale della famiglia del detenuto (moglie e tre figli minorenni), che dà conto di una situazione di regolarità e buona condotta della moglie, DO SI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti precisati nel prosieguo.
1. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 emessa il 26 gennaio 2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 Ord. pen. «nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa... a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia». Secondo la Consula, la prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento del colloquio del detenuto con le persone a lui legate da stabile relazione affettiva, in quanto disposta in termini assoluti e inderogabili, si risolve, innanzitutto, in una compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità della persona, quindi in una violazione dell'art. 3 Cost., «sempre che, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, non ricorrano in concreto ragioni di
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Firmato Da: PE LU Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: NC FI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6be2b6b
sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né sussistano, rispetto all'imputato, specifiche finalità giudiziarie ». Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono stati ravvisati con riferimento agli articoli art. 27, terzo comma, 3, 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 8 Convezione EDU. Quanto al contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost., il Giudice delle leggi osserva che una pena che impedisce al condannato di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un pregiudizio nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità che va incontro ad un progressivo impoverimento fino alla disgregazione che rischia di rivelarsi inidonea alla finalità rieducativa cui deve necessariamente tendere il trattamento penitenziario. L'inderogabilità della prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento dei colloqui è in contrasto anche con l'art. 8 CEDU, sotto il profilo del difetto di proporzionalità con le sue, pur legittime, finalità, compromettendo il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dal paragrafo 1 dell'art. 8 CEDU, senza che sia verificabile in concreto, agli effetti del successivo paragrafo 2, la necessità della misura restrittiva per esigenze di difesa dell'ordine e prevenzione dei reati.
Firmato Da: PE LU Emesso Da: RU QUALIFIED
CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595
Firmato Da: NC FI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6be2b6b
2. La sentenza in esame ha cura di precisare anche le caratteristiche che i colloqui "intimi" devono avere per essere conformi ai valori costituzionali: - devono avere una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude. - devono potersi svolgere in modo non sporadico (ovviamente qualora ne permangano i presupposti), e comunque tale da non impedire che gli incontri possano raggiungere lo scopo complessivo di preservazione della stabilità della relazione affettiva, ed in locali in cui sia assicurata la riservatezza sia nei confronti del personale di custodia (che dunque vigilerà solo all'esterno), sia allo sguardo degli altri detenuti;
- devono essere concessi dal Direttore dell'istituto previa adeguata istruttoria volta ad accertare, oltre all'esistenza di eventuali divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza;
Quanto alle condizioni e ai presupposti per accedere ai colloqui "intimi" così configurati, l'accesso al beneficio non è incondizionato, ma incontra circoscritti limiti che trovano necessariamente il loro fondamento nella tutela di beni di pari rango costituzionale.
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Osserva al riguardo la Corte costituzionale che «Nella formulazione del petitum, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto prospetta come ostative ai colloqui "intimi" unicamente <<ragioni di sicurezza». Questa impostazione non attribuisce il dovuto rilievo al principio direttivo enunciato dall'art. 1, comma 5, ordin. penit., laddove, quale fondamento delle restrizioni intramurarie, si indicano, più ampiamente, l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina» e, nei confronti degli imputati, i «fini giudiziari». La rimozione del controllo a vista del personale di custodia, funzionale a consentire lo svolgimento del colloquio nell'intimità necessaria all'espressione dell'affettività, può dunque essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all'imputato, motivi di carattere giudiziario. Possono quindi rilevare in senso ostativo non soltanto la pericolosità sociale del detenuto, ma anche irregolarità di condotta e precedenti disciplinari, in una valutazione complessiva che appartiene in prima battuta all'amministrazione e in secondo luogo al magistrato di sorveglianza, sulla base del modulo ordinario di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera b),ordin. penit. Per l'imputato, l'apprezzamento delle ragioni processuali, innanzitutto la valutazione delle esigenze di salvaguardia della prova, è di competenza dell'autorità giudiziaria che procede, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dopo la quale l'ammissione al colloquio riservato rientra nella competenza del direttore dell'istituto, come stabiliscono, per i permessi di colloquio in genere, gli artt. 18, decimo comma, della legge n. 354 del 1975 e 37, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 230 del 2000». I colloqui in condizioni di intimità non sono concedibili né ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. né ai detenuti sottoposti a sorveglianza particolare. Riguardo a questi ultimi, la sentenza ricollega il divieto di fruizione al carattere "antitetico" dei loro presupposti applicativi, definiti dall'art. 14-bis, comma 1, Ord. pen., rispetto a quelli cui è subordinata l'ammissione ai colloqui "intimi". La sorveglianza particolare, infatti, è disposta nei confronti dei reclusi che <<con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti> (lettera a), *con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati» (lettera b) o che «nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti» (lettera c).».
3. Con Circolare datata 11 aprile 2025, il DAP, aderendo alle sollecitazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, ha adottato le linee guida volte a disciplinare i termini e le modalità di esplicazione del diritto all'affettività, individuando i destinatari interni ed esterni per la concessione di
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Firmato Da: PE LU Emesso Da: RU QUALIFIED
CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: NC FI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6be2b6b
colloqui "intimi", il loro numero, la loro durata, la loro frequenza e la conseguente determinazione delle misure organizzative interne. Quanto alle "ragioni di sicurezza" e/o di "mantenimento dell'ordine e della disciplina" ostative alla concessione del beneficio, la circolare, muovendo dalla premessa che "il titolo di reato, per ciò solo, non preclude l'accesso all'esercizio del diritto al colloquio, precisa che il Direttore dell'istituto non solo deve compiere un'adeguata istruttoria preliminare, traendo gli elementi di valutazione necessari per la decisione dalla condotta intramuraria del detenuto, ma deve periodicamente aggiornarla. E' espressamente prescritto, infatti che nel caso in cui il documento di sintesi dell'osservazione sia stato redatto «nel termine di sei mesi dalla richiesta del colloquio intimo o all'esito dell'osservazione compiuta in altro istituto o dell'eventuale trasferimento per motivi di sicurezza » a titolo di aggiornamento delle informazioni, potrà altresì acquisire ulteriori notizie anche tramite consultazione di personale dell'amministrazione penitenziaria. I pregressi rilievi disciplinari non sono ostativi ai colloqui ma impongono alla la Direzione una più rigorosa valutazione delle condotte trasgressive al fine di verificare se sono indicative di un «pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico. Nel caso di detenuti nei cui confronti siano stati redatti rapporti disciplinari indicativi di rischi per lo svolgimento dei colloqui riservati elevati negli ultimi sei mesi o nel caso di detenuti trasferiti per motivi di sicurezza, l'autorizzazione al colloquio potrà avvenire decorso un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi, in ragione della gravità della condotta. L'autorizzazione al colloquio intimo potrà essere negata nell'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti e/o rinvenimento, ascritto al detenuto richiedente, di cellulari, di oggetti atti ad offendere o il cui possesso non è consentito, ovvero nell'ipotesi di partecipazione a disordini o condotte connotate da atti di violenza fisica nonché di condotte in grado di incidere potenzialmente sui rischi connessi ad un colloquio privo di controllo visivo.
4. Alla luce della normazione, costituzionale, primaria e secondaria sin qui esaminata, l'alveo nel quale va ricondotta giuridicamente la fattispecie dei colloqui in condizioni di intimità in carcere è quello dei colloqui intramurari. Trova, pertanto, applicazione la disciplina prevista dall'art. 18 Ord. pen. e dall'art. 37 del Regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n 230 del 2000, con esclusione delle disposizioni incompatibili con l'assenza di controllo visivo e ferme restando le specifiche cause ostative alla fruizione previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024.
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Firmato Da: PE LU Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: NC FI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6ebe2b6b
Come per i colloqui ordinari, che si svolgono sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia», il detenuto vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei colloqui "intimi" con congiunti e conviventi, costituendo anche tale forma di colloquio uno strumento finalizzato a garantire il diritto fondamentale al mantenimento delle relazioni personali con il mondo esterno, tutelato dagli artt. 2, 29, 30 e 31 della Costituzione nonché dall'art. 8 della Convenzione EDU, nonché al mantenimento, al miglioramento e alla reintegrazione della relazione dei detenuti i familiari indicato dall'art. 28 Ord. pen. come punto di riferimento cui dedicare una cura particolare nel trattamento penitenziario (cfr. Sez. U, n. 25079 del 26/02/2003 Gianni, Rv. 224603-01; sulla stessa linea Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823, nella cui motivazione si legge «risponde ad un principio di civiltà giuridica che a colui che subisce una restrizione carceraria - preventiva o definitiva - sia comunque riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare». Tra questi è certamente annoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, che può essere compresso «solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria o, per detenuti in attesa di giudizio, d'ordine processuale»). L'esercizio del diritto ai colloqui "intimi" incontra limiti più stringenti rispetto a quelli relativi ai colloqui ordinari. L'unico presupposto per la concessione dei colloqui ordinari è costituito dalla verifica del rapporto di parentela, requisito il cui accertamento non lascia alcuno spazio alla discrezionalità. Solo in via assolutamente eccezionale e per un periodo di tempo limitato, il permesso di fruire di un colloquio ordinario può essere negato con provvedimento motivato sulla base di ulteriori parametri di valutazione nell'esperienza giudiziaria individuati per esempio, nel caso di detenuti sottoposti a procedimenti penali ancora non definitivi, nella sussistenza di una delle esigenze cautelari dell'art. 274 cod. proc. pen. in esigenze di natura trattamentale, che, nell'esclusivo interesse del soggetto, sconsigliavano in un determinato contesto l'incontro con il familiare. Non possono invece incidere sul diniego valutazioni legate all'ordine e sicurezza dell'istituto. In tal senso depone l'art. 14 quater comma 4, Ord. pen. secondo cui in ogni caso le restrizioni connesse all'applicazione del regime di sorveglianza particolare non possono riguardare i colloqui con il con il coniuge il convivente i figli genitori fratelli. La richiesta di colloqui "intimi", invece, può essere rigettata «per ragioni di sicurezza, per esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, per il comportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, in
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Firmato Da: PE LU Emesso Da: RU QUALIFIED
CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595
Firmato Da: NC FI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6ebe2b6b
caso di soggetto ancora imputato» (Sez. 1, n. 8 del 11/12/2024, dep. 2025, Rv. 288166-01). A fondamento del diniego, quindi, devono porsi non valutazioni astratte sulla capacità a delinquere del detenuto, desunte, in via esclusiva, dal suo curriculum criminale, dalle pendenze giudiziarie e dalla gravità dei reati in esecuzione, bensì un giudizio prognostico sul pericolo attuale, desunto da elementi fattuali concreti, che il colloquio oggetto di autorizzazione tenuto conto del pregresso comportamento carcerario di colui che dovrà beneficiarne e di tutte le altre informazioni acquisite sia sulla sua personalità sia sui rapporti con la persona da incontrare - possa frustare specifiche esigenze di sicurezza o, comunque, incidere negativamente sul mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno dell'istituto. Soltanto nei confronti dei detenuti imputati, quindi sottoposti a misura cautelare di tipo detentivo, rilevano, come per i colloqui ordinari, quali condizioni ostative, oltre a quelle appena esaminate, specifiche finalità giudiziarie legate ai procedimenti penali ancora pendenti nei loro confronti.
5. Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo degli illustrati principi ed è pervenuto alla decisione seguendo un percorso motivazionale che non resite alle censure denunciate dal ricorrente. Il Tribunale di sorveglianza non solo ha considerato alla stregua di una vera propria condizione ostativa la pendenza a carico del detenuto di un procedimento penale per alcuni fatti già vagliati in sede disciplinare, ma, nonostante le sollecitazioni difensive, ha anche considerato superfluo integrare la base fattuale del giudizio, con i risultati più recenti del trattamento penitenziario del detenuto, da pochi mesi trasferito nel nuovo istituto, nonostante la diretta incidenza sulla valutazione dei rischi correlati alla concessione del colloquio intimo, che, come chiarito, devono essere attuali e concreti, accordando, invece, rilevanza decisiva a informazioni o datate o attinenti a condotte prive della specificazione necessaria per comprendere la portata offensiva (l'imprecisata "partecipazione a disordine o sommosse"), o espressamente valutate prive di valenza dimostrativa perché non contenenti risposta, tanto da essere apprezzate come «una sorta di "non liquet">> (la nota dei Carabinieri di Casalnuovo sull'esistenza di collegamenti tra SP e la criminalità organizzata).
6. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso, che nel decidere, si atterrà ai richiamati principi, colmando le evidenziate lacune motivazionali.
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Firmato Da: PE LU Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: NC FI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6ebe2b6b
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P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
ES Aliffi Il Consigliere estensore Così deciso, in Roma 5 marzo 2026 sorveglianza di Campobasso.
Il Presidente
PP SA
Firmato Da: PE LU Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: NC FI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6ebe2b6b