Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR UC, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO SAMBATARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA AN VI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO PENNISI, rappresentato e difeso dall'avvocato ARMANDO CORICA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
ZO UO RR DI DI STEFANO S.A., OT SALVATORE, DI STEFANO SALVATORE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 44/01 del Tribunale di CATANIA, depositata il 09/01/01 R.G.N. 3534/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 09/07/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con sentenza del 9 gennaio 2001 il Tribunale di Catania confermava la decisione pretorile di rigetto della domanda proposta da LU LA contro un non meglio identificato ente "P GU PO , nonché LV Di TE, LV LO e IT La PI ed intesa ad ottenere la retribuzione del maggio 1994 ed il trattamento di fine rapporto, quale lavoratore subordinato addetto ad un impianto di sollevamento dell'acqua;
che a giudizio del Tribunale l'attore non aveva provato l'esistenza di una persona giuridica come sopra denominata, ne' la qualità di datori di lavoro nelle persone fisiche convenute, ne' gli stessi estremi oggettivi del rapporto di lavoro;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione il LA mentre degli intimati solo il La PI controricorre;
che il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Considerato che col primo motivo il ricorrente, denunciando contraddittoria motivazione su un punto decisivo, sostiene, contrariamente alla sentenza impugnata, la piena identificabilità dell'ente Pozzo GU Porrazzo attraverso un "documento" e le notificazioni di alcuni atti di causa;
che il motivo è inammissibile sia per genericità (art. 366 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.), non specificando il ricorrente ne' il tipo di persona giuridica, ne' il documento che il Tribunale avrebbe trascurato;
che col secondo motivo il ricorrente lamenta la omessa motivazione circa la prova del mancato percepimento della retribuzione e circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative, affermato da "tutti i testi escussi";
che anche questa censura è inammissibile sia per omessa indicazione delle singole deposizioni testimoniali asseritamente trascurate, sia perché il Tribunale non ha mancato di motivare il difetto delle prove che l'attore avrebbe dovuto fornire in ordine agli elementi oggettivi del rapporto di lavoro;
che nel terzo motivo di ricorso si parla soltanto di "violazione e falsa applicazione dello art. 342 c.p.c.", mentre nel quarto si dice;
"per quanto dedotto e deducibile", risultando così manifesta l'inammissibilità per inosservanza dello art. 366 nn. 3 e 4 cit. (rectius: per incomprensibilità);
che le spese seguono la soccombenza, quanto al La PI, controricorrente mentre nulla si dispone nei confronti degli intimati non costituiti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 10,00 oltre ad euro millecinquecento per onorario, in favore del controricorrente costituito. Nulla per gli altri intimati.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004