Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di concorso "esterno" nel sodalizio criminale dell'associazione mafiosa, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato occorre riscontrare che il soggetto, pur non appartenendo organicamente all'associazione mafiosa, presti consapevolmente alla stessa un contributo utile per la sua vita e il suo funzionamento. Tale contributo può manifestarsi nelle forme più varie, anche nel collaborare con l'associazione mafiosa mediante il procacciamento di risorse finanziarie da destinare a lavori pubblici e nell'aggiudicazione "pilotata" dei relativi appalti, attività che offre al sodalizio criminale la possibilità di esercitare ulteriormente il proprio dominio e di accrescere le proprie risorse economiche. (Fattispecie in cui la S.C., nel ribadire il principio sopra enunciato, ha escluso, tuttavia, che il giudice di merito abbia dato sufficiente conto in motivazione degli indizi idonei a dimostrare la sussistenza e la riferibilità all'indagato della condotta criminosa ipotizzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/1999, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 7.1.1999
1. Dott. Francesco ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " TE CIAMPA " N.12
3. " TO BB " REGISTRO GENERALE
4. " EP LA GRECA " N.37949/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO OM, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 24.7.1998 del Tribunale di Palermo. Sentita la relazione fatta dal Consigliere EP LA GRECA, Udite le conclusioni del P.M., Sost. Procuratore Generale Antonio ALBANO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso,
Uditi i difensori avv.ti Massimo DINOIA e Giuliano DOMINICI. OSSERVA
1. Con ordinanza del 24.7.1998 il Tribunale di Palermo confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di ON OM, indagato per il reato di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra" e per i reati: di corruzione propria e turbata libertà degli incanti in relazione ai lavori di ampliamento della discarica di Bellolampo;
di corruzione propria e turbata libertà degli incanti in relazione ai lavori di risanamento della medesima discarica;
di corruzione propria in relazione agli appalti delle opere previste dal "Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani"; di corruzione propria e turbata libertà di incanti in relazione alla realizzazione di un sistema consortile di convogliamento e depurazione dei reflui e trattamento dei fanghi a servizio dei comuni di Balestrate, Partimico, Trappeto e Terrasini;
di turbata libertà degli incanti in relazione agli appalti aggiudicati dal Comune di Trapani alle società De EI s.p.a. e Promozionale Servizi s.r.l.; di illecita concorrenza con violenza o minaccia compiuta nel settore degli appalti pubblici. In tutti questi casi il ON aveva promesso compensi - rapportati al valore degli appalti - ai pubblici ufficiali preposti alle procedure di aggiudicazione perché favorissero la De EI s.p.a. o le associazioni temporanee di imprese costituite tra la De EI e altre società.
Il Tribunale riteneva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle concordanti dichiarazioni di II GE, AL OR, NA CE, MA AN, AN OR, BR AN e ES EP.
In sostanza, per la gestione illecita del mercato degli appalti pubblici, a partire dalla seconda metà degli anni '80 avrebbe operato un accordo su vasta scala, raggiunto da unito imprenditori, politici e l'associazione mafiosa "Cosa Nostra". In tale quadro l'ing. OM ON, che operava nell'interesse della impresa "De EI", avrebbe svolto una funzione di propulsore e di cerniera tra i diversi soggetti, mantenendo la posizione di concorrente esterno dell'organizzazione mafiosa, della quale aveva agevolato gli interessi, senza mai assumerne lo status di affiliato, che e' caratterizzato da compiti tendenzialmente stabili, con un benché minimo livello di compenetrazione nella struttura organizzativa e con il potere di dare ordini ad altri adepti.
Ricordato che nella specie, in relazione al titolo dei reati, vige la presunzione legale di pericolosità sociale, il Tribunale affermava la sussistenza di ciascuna delle tre ipotesi di esigenze cautelari.
2. Nell'interesse del ON ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. Massimo Dinoia, il quale deduce i seguenti motivi. a) Erronea applicazione della legge processuale e difetto di motivazione in ordine alla asserita sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Non risulta provato alcun contributo dato dall'ing. ON all'esistenza e al funzionamento dell'associazione "Cosa Nostra". La controprova sta nel fatto che egli fu costretto a chiudere tutte le società che aveva costituite proprio per mancanza di lavoro. In realtà il ON viene chiamato a rispondere soltanto della sua frequentazione con imprenditori e politici che a distanza di anni sono rivelati affiliati a "Cosa Nostra".
Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione posta dall'art. 275.3 c.p.p. dovrebbe essere superata, quanto al pericolo di reiterazione criminosa, dalla dismissione da parte del ON di ogni attività societaria e dal totale mutamento del quadro politico e amministrativo nel quale il medesimo avrebbe operato grazie ad una serie di rapporti personali;
quanto al pericolo di fuga, del tutto infondate sono le due circostanze che lo renderebbero concreto, ovvero l'esistenza di una ramificata rete di conoscenze personali (che era collegata con l'ormai dismessa attività imprenditoriale e che includeva persone ormai in larga parte raggiunte da provvedimenti restrittivi) e la disponibilità di ingenti disponibilità finanziarie, che alla resa dei conti si riducono ad un appartamento in Courmayeur.
Nell'interesse del ON sono state presentate anche note conclusive redatte dall'avv. Enzo Gaito, che propone i seguenti rilievi: a) il provvedimento impugnato trascura l'incidenza riconosciuta dall'art. 292.2 c.p.p. al tempo trascorso dalla commissione del reato. L'ultimo fatto ascritto al ON risale infatti al dicembre del 1993 e non è stato seguito da alcuna vicenda a lui riferibile. Evidente è quindi il difetto di motivazione dell'ordinanza sul punto;
b) il Tribunale ha omesso di trarre le dovute conseguenze da un dato riconosciuto nella stessa ordinanza: l'esser venuto meno il contesto "criminale - politico - affaristico" necessario a rendere possibili (sempre in ipotesi) i fatti contestati.
3. Viene in considerazione anzitutto la questione della sussistenza nei confronti del ON dei gravi indizi di colpevolezza che sono richiesti quale presupposto per l'applicabilità delle misure cautelari.
Si deve sottolineare che l'ordinanza impugnata, nel valutare la sussistenza di tali elementi con riguardo alla partecipazione all'associazione mafiosa, attribuisce una funzione determinante alle risultanze emerse con riferimento ai reati-fine. Nella motivazione si legge infatti che, secondo quanto riferito dal II, i singoli episodi di corruzione, funzionali ad altrettante turbative di gare d'appalto, sono stati preceduti da un accordo su vasta scala relativo alla partecipazione del ON alla ripartizione pilotata dall'esterno delle aggiudicazioni fra imprese vicine a Cosa Nostra. "Tali chiamate - si aggiunge - non sarebbero peraltro sufficienti per affermare una penale responsabilità del ON a titolo di concorso esterno, se non fosse dimostrato che all'accordo riferito dai collaboratori ha fatto seguito, in concreto, la commissione di una serie di reati-scopo, che riscontrano l'esistenza dell'accordo e dimostrano che si è concretamente attivato per onorarlo". La chiara e corretta enunciazione non trova peraltro riscontro nell'esame fatto delle risultanze relative ai singoli reati, laddove emergono mancanze e manifeste illogicità della motivazione, che verranno di seguito indicate partitamente, in relazione ai vari delitti contestati e agli elementi considerati tali da costituire gravi indizi di colpevolezza.
A) Reati.
- Capi 19 e 21 della rubrica: corruzione propria e turbata libertà degli incanti, in relazione alla gara di appalto per l'ampliamento della discarica di Bellolampo.
- Capi 20 e 24: corruzione propria e turbata libertà degli incanti, in relazione alla gara di appalto per il risanamento della discarica di Bellolampo.
- Capo 27: corruzione propria in relazioni agli appalti per le opere previste dal "Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani" sull'intero territorio regionale siciliano.
Indizi.
Sono richiamate le dichiarazioni di OR AL e di GE II.
Il AL fornisce i seguenti elementi: a) il ON si occupò di reperire i finanziamenti per le opere da aggiudicare, grazie ai suoi "agganci" al Ministero dell'ambiente; b) egli stesso (il AL) si recò a Roma per incontrare il ON più volte;
c) in virtù dei procacciamento dei finanziamenti pubblici, il ON ottenne così l'aggiudicazione dei lavori all'impresa De EI. A sua volta, il II riferisce: a) la soc. De EI, in quanto aggiudicataria dei lavori, avrebbe dovuto pagare una "tangente" a "Cosa Nostra", che pretendeva la corresponsione di somme di denaro da tutte le imprese che realizzavano profitti in Sicilia;
b) si pattuì invece che la De EI coinvolgesse nell'aggiudicazione, in forma di associazione di imprese, la RA e la Reale, imprese vicine a "Cosa Nostra"; c) il ON indusse altre imprese, tra cui la GE PR, a partecipare fittiziamente alla gara;
d) si intromise OR BA, che ottenne la nomina di un suo uomo a direttore dei lavori.
Con riferimento ad entrambi i dichiaranti, l'ordinanza impugnata non rende manifeste le ragioni per cui si ritiene che i fatti riferiti abbiano valore indiziante.- Quanto al AL: non si precisa a quale titolo questi agisse;
quali finanziamenti avesse ottenuto il ON e in qual modo;
quali lavori gli fossero stati poi aggiudicati. Quanto al II: se si esclude l'attività svolta per la partecipazione fittizia di altre imprese (ascrivibile ex art. 353 c.p.), da una parte non emerge quale sia stata l'attività
addebitabile ai sensi dell'art. 319 c.p., dall'altra il ON nelle stessa ordinanza risulta descritto come persona che subisce le pretese della organizzazione mafiosa, piuttosto che come concorrente esterno nelle attività della medesima.
B) Reati.
Capi 38 e 39 della rubrica: corruzione propria e turbata libertà degli incanti in relazione al sistema consortile di convogliamento e depurazione dei reflui e trattamento dei fanghi a servizio dei comuni di Balestrate, Partinico, Trappeto e Terrasini.
Indizi.
Sono richiamate le dichiarazioni di GE II, secondo il quale:
all'interno di "Cosa Nostra" si fronteggiavano per gli appalti due fazioni, facenti capo l'una allo stesso II e a AN BR, l'altra ad NT US e a AN BI, con OR II in funzione di arbitro. Il II impose che la fazione di US si associasse al ON, in quanto quest'ultimo era "vicino ai comunisti"; ciò scatenò le rimostranze del II. La turbativa di gara si avviò con la predisposizione del bando di gara ad opera del Presidente dello speciale consorzio, Girolamo di Benedetto, allo scopo di favorire la Termomeccanica s.p.a, mandataria di una associazione temporanea di imprese composta anche dalla De EI "e da alcune imprese (come la Cosmo SU) vicine ad esponenti mafiosi".
In queste dichiarazioni, ha qualche consistenza nei confronti del ON soltanto il riferimento alla turbativa di gara;
ma il modo come viene definita la struttura dell'associazione di imprese fa intendere che la De EI non era considerata tra le imprese vicine ad esponenti mafiosi e che anzi il titolo per il quale il II ne avrebbe imposto la considerazione sarebbe stato la sua "vicinanza " ai comunisti.
Vengono poi richiamate le dichiarazioni di AN MA, "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Montelepre. Questi ha riferito di aver incontrato il ON durante le riunioni "di tutte le imprese del raggruppamento aggiudicatario". Alle riunioni prendevano parte diversi esponenti di Cosa Nostra;
le discussioni vertevano sulle modalità con le quali l'appalto doveva essere controllato, comprendenti la corruzione di funzionari pubblici e l'instaurazione di accordi con altri esponenti mafiosi.
Anche attribuisce valore indiziante ai richiamati elementi. Restano senza risposta determinanti questioni: il ON interveniva quale incaricato degli interessi della impresa De EI o in quanto "alleato" di Cosa Nostra? A chi furono aggiudicati gli appalti? Il compenso del 2% dell'importo dei lavori fu (e a chi) versato o promesso?
Poiché non risulta sufficientemente definito l'apporto indiziante delle dichiarazioni del MA, nulla di utile può aggiungere neppure l'affermazione, immediatamente successiva e priva di ulteriori precisazioni, che "anche AN BR ha confermato il ruolo del ON nella vicenda".
C) Reati.
Capi 44 e 45 della rubrica: turbata libertà degli incanti relativi agli appalti aggiudicati dal Comune di Trapani alle società De EI s.p.a. e Promozionale Servizi s.r.l.
Indizi.
Sul punto l'ordinanza si limita a rinviare alle dichiarazioni di EP ES, GE II, AN BR, AL e NA CE. Nessun chiarimento è dato sul contenuto e sul valore indiziante di tali dichiarazioni;
d'altronde la stessa condotta di turbativa non viene affatto definita nella sua effettiva estrinsecazione.
D) Reati.
Capo 43 della rubrica: atti di concorrenza compiuti con violenza o minaccia nel settore degli appalti pubblici in concorso con RC OR e RI IN.
Indizi.
In relazione a tale capo vengono richiamate le dichiarazioni del AL, il quale ha riferito che il ON si doveva occupare di trovare 1e imprese che non dovevano vincere ma dovevano presentare i progetti".
È del tutto evidente che la condotta, sebbene contestata a norma dell'art. 513 bis c.p. e quindi con connotazioni tali da renderla di per sè assimilabile alle intimidazioni usate dalle associazioni mafiose, in concreto viene descritta come un'attività di turbativa d'asta.
In definitiva, la motivazione dell'ordinanza impugnata indica qualche elemento indiziario relativo ad alcune condotte di turbativa della libertà degli incanti. Dalla stessa emerge altresì l'esistenza di contiguità, di contatti e anche di talune convergenze di interessi tra il ON e l'associazione mafiosa "Cosa Nostra". Per contro, sono riscontrabili determinanti mancanze e manifeste illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo al contestato concorso "esterno" nel sodalizio criminale. Va ricordato che detto concorso può ravvisarsi quando il soggetto indagato o imputato, pur non appartenendo organicamente all'associazione mafiosa, presti consapevolmente alla stessa un contributo utile per la sua vita e il suo funzionamento. Il contributo può manifestarsi nelle forme più varie ed è chiaro che quello ipotizzato sarebbe idoneo a configurare il concorso "esterno", consistendo nel collaborare con l'associazione mafiosa nel procacciamento di risorse finanziarie da destinare a lavori pubblici e nell'aggiudicazione "pilotata" dei relativi appalti, attività che è indubbiamente tale da dare occasione al sodalizio di esercitare ulteriormente il proprio dominio e di accrescere le proprie risorse economiche. È necessario però che la motivazione individui, in modo completo ed esente da illogicità, indizi idonei a dimostrare, con elevato grado di probabilità, la sussistenza e la riferibilità al ricorrente della condotta criminosa ipotizzata.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Palermo per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999