Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, poiché l'eventualità della morte di uno o più soggetti si configura come un'aggravante del delitto di strage, il delitto di omicidio resta in esso assorbito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 16801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16801 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/02/2004
Dott. BARDOVAGNI LO - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 1022
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 037117/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA ER IC N. IL 10/09/1943;
avverso ORDINANZA del 08/08/2003 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERÒ FRANCANTONIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In data 4 luglio 2003 il GIP presso il tribunale di Palermo applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CH La BA, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di strage in concorso e di omicidio plurimo in concorso, nonché le correlative esigenze cautelari, in conseguenza della c.d. "strage della circonvallazione" commessa a Palermo il 16.6.1982, nel corso della quale morirono LF FE (detenuto del quale era in corso la traduzione) ed i carabinieri che eseguivano il servizio. SI FR, AL TI, LU Di AR e LF Di Lavore. In particolare, secondo la tesi recepita dal GIP, il contributo del La BA era consistito nel guidare una delle automobili d'appoggio a bordo delle quali ruggirono i componenti del commando.
L'istanza di riesame veniva respinta dal tribunale di Palermo con l'ordinanza che qui si impugna, attraverso una motivazione articolantesi sull'osservazione che in sede di riesame il tribunale ha cognizione piena ai sensi del co. 9^ dell'art. 309 c.p.p.; sulla considerazione che non era necessario soffermarsi sulla sussistenza dei tatti, già acclarati nell'ambito del primo maxi processo a "cosa nostra" all'esito del quale erano stati condannati i mandanti;
sulla configurabilità, nei fatti del delitto di strage e sulla ammissibilità del concorso con il delitto di omicidio plurimo. L'ordinanza quindi focalizza l'attenzione sul coinvolgimento dell'odierno ricorrente, con riferimento alle dichiarazioni di tre collaboratori di ES LO MO, AL ZZ e GI BR, i quali, nel corso di interrogatori risalenti al 1996 e nell'ambito del dibattimento per l'omicidio del gen. Alberto Dalla Chiesa riferivano che La BA era uno degli autisti delle c.d. macchine d'appoggio. Passa poi ad esaminare l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei tre collaboranti, ritenendo non utilizzabili quelle rese da ES LO MO che - interrogato durante il dibattimento sopra richiamato con le forme previste dall'art. 64 c.p.p. nuova stesura - pur non fornendo una dichiarazione difforme dalla precedente, si è limitato a riferire le linee generali dell'episodio che qui interessa, senza indicare la partecipazione del La BA, perché invitato ad attenersi, come si evince dal verbale, ai fatti rilevanti in quel processo. Ha giudicato, invece, pienamente utilizzabili quelle degli altri due collaboratori. Esamina poi la questione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, passando infine all'attendibilità estrinseca attraverso l'individuazione dei riscontri esterni dei quali precisa - con riferimento ai diversi limiti della custodia cautelare rispetto al giudizio di merito - la necessità di un riscontro "qualitativamente" individualizzante, ma "quantitativamente" aderente al criterio della verosimiglianza e non, invece, della certezza o univocità.
Tutte queste questioni vengono risolte positivamente facendo ricorso anche ad elementi e circostanze che hanno trovato riscontro sia nelle dichiarazioni di altri collaboratori, sia nelle risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti di recente. Si citano per prime quelle di OG GA, altro componente del gruppo di fuoco, che per primo ha parlato della strage della circonvallazione ed ha riferito i particolari dell'agguato, ritenendo non determinante il fatto che egli non abbia citato tra i partecipanti il La BA perché anche a lui, interrogato nell'ambito del processo per l'uccisione del gen. Dalla Chiesa, non è stata rivolta alcuna domanda diretta circa la partecipazione dell'odierno ricorrente. Si conclude rilevando che tutte le dichiarazioni si confermano reciprocamente e sono corroborate dagli esiti degli accertamenti tecnici. L'ordinanza passa poi ad esaminare le esigenze cautelari evidenziandone l'esistenza attraverso una serie di numerosi clementi, la cui rilevanza permane nonostante il lungo tempo trascorso dal fatto.
Ricorre il difensore del La BA, censurando l'ordinanza, con un primo motivo, per vizio di motivazione sotto il profilo della carenza, contraddittorietà e travisamento del fatto, motivo impostato su una generale critica alla inconsistenza degli indizi. La censura sembra volersi specificare a proposito della vantazione delle dichiarazioni di OG GA, ma devia subito sull'esame delle dichiarazioni di BR e di ZZ dei quali riporta stralci di testimonianza e conclude per l'inconsistenza del quadro indiziario, perché il GA escluderebbe il coinvolgimento del La BA, mentre BR e ZZ formulano accuse pervase da dubbi ed incertezze.
Con un secondo motivo censura la carenza, contraddittorietà e travisamento del fatto a proposito della ritenuta sussistenza del concorso tra il reato di strage e quello di omicidio plurimo volontario, affermando che nella specie l'elemento materiale del reato è solo quello dell'omicidio, come risulterebbe anche dalla grande capacità e precisione di fuoco dimostrata dagli imputati (che non hanno colpito alcuno che non fosse tra le vittime designate) e concludendo per l'applicazione del principio di specialità in senso meno restrittivo rispetto a quello adottato dal tribunale, sul presupposto che il riferimento alla "stessa materia" contenuto nell'articolo 15 c.p. vada risolto facendo riferimento alla stessa situazione di fatto e non alla diversa oggettività giuridica dei due reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato, oltre che tutto in fatto. Al contrario, l'ordinanza impugnata prende in esame, argomentando in maniera logicamente corretta, tutti gli indizi disponibili e ne trae conseguenze in punto di fatto ineccepibili sul piano della logica e quindi non censurabili in sede di legittimità.
Il secondo motivo è fondato.
Il tribunale del riesame ha risolto la questione, proposta già in quella sede, della ipotizzabilità del concorso formale tra il reato di strage e quello di omicidio plurimo mettendo in rilievo la diversa oggettività giuridica tra i due reati che sarebbe, come tale, tranciante, passando subito dopo ad argomentare intorno alla configurabilità del delitto di strage.
Al contrario, non vi è alcun dubbio che, dovendosi configurare l'eventualità della morte di uno o più soggetti come un'aggravante del delitto di strage, il delitto di omicidio resta in esso assorbito. Afferma la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5^, n. 1635, 13.1.1994, P.M. Rizzi ed altri): L'elemento materiate caratterizzante il delitto di strage è rappresentato dal compimento di atti aventi, obiettivamente, l'idoneità a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno); l'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di tali atti, con la finalità (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Pertanto, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello di omicidio volontario plurimo, l'indagine sul fatto deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato ed alle circostanze ambientali che lo caratterizzano, (nella specie la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di omicidio volontario plurimo nell'aggressione posta in essere dagli appartenenti ad un'associazione criminosa nei confronti dei membri di un "clan" rivale, compiuta all'interno di un locale pubblico concentrando il fuoco delle armi utilizzate per il delitto solo contro gli avversari e senza il ricorso a mezzi di natura tale (bombe a mono o esplosivi) da indicare con sicurezza la volontà degli imputati di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone.
E ancora (Cass, sez. 6^, 3333, 20.11.1998, Cavallo): Correttamente il giudice di merito ritiene la sussistenza del delitto di strage e non di quello di omicidio volontario plurimo nel comportamento di appartenenti a un'associazione criminosa che, dopo avere fatto irruzione in un luogo aperto al pubblico, situato nel centro cittadino e frequentato da molte persone, abbia aperto il fuoco in maniera indiscriminata sia contro avversari non preventivamente designati sia contro persone estranee alla cosca avversaria, non rilevando che non si sia fatto ricorso a mezzi di natura tale (bombe o esplosivi) da cagionare la morte di un numero indeterminato di persone. L'ordinanza va perciò annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta esistenza dell'omicidio plurimo, già assorbito nel delitto contestato al capo A, con ogni consequenziale pronuncia.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente al reato di omicidio plurimo di cui al capo B, e per l'effetto dichiara cessata l'efficacia della ordinanza cautelare emessa dal GIP di Palermo il 4.07.03, n. 849/03, limitatamente al predetto reato.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone la scarcerazione del La BA limitatamente al reato di cui al capo B. Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai sensi dell'art. 94, comma 1^ ter, disp. att. c.p.p. e 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004