Sentenza 25 gennaio 2001
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento della pena elemento di prova per il giudice tributariohttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 04028 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL 5/0 1. CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 15116/98 Consigliere Cron..2143 Dott. Fernando LUPI Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud.30/10/00 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA IN CAGRAZIONE UFFICIO C ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SE N T ENZA dal Sig. 3000 perdiritti L. sul ricorso proposto da: 11 25 GEN 2001 domiciliato in elettivamenteHENRICO GIOVANNI, già IL CANCELLIERE ROMA PIAZZA MONTELEONE DI SPOLETO N. 8, presso lo studio dell'avvocato BENIGNI ELIO, e da ultimo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dall'avvocatoCASSAZIONE, rappresentato e difeso dal Sig. L'AMATI per diritti L. BENIGNI ELIO, giusta delega in atti;
..4 :4-༤O/- ricorrente IL CANCELLIERE
contro
BANCA NAPOLI SPA CONFERITARIA AZD, in persona del LIRE 3000 CANCELLERIA legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A RENDANO 6, presso lo studio 2000 Scipione • 4504 MARTINODEdell'avvocato RIZZU GAETANO, ROSAROLL, CG073158 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentata e difesa dagli avvocati BARBAGALLO Richiesta copia esecutiva dal Sig. Rizzo FILIPPO, MUSTO ALFREDO, RIZZO GAETANO, giusta delega per diritti, 02 MAK, 2001 in atti;
il IL CANCELLIERE controricorrente - avverso la sentenza n. 1193/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 24/03/98, R.G.N. 42475/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Avellino depositato il 28.7.1986 il dott. Giovanni HE - premesso di aver sottoscritto il 20.4.1949 con il Banco di Napoli un contratto definito "di rappresentanza", con cui era stato nominato titolare della "rappresentanza" di RA CL del Banco suddetto e di aver svolto tale attivita' dal 10.5.1949 al 20.4.1954, ricevendone una paga mensile di L. 12.500 - deduceva che il Banco, sostenendo l'esistenza di un rapporto di mandato con rappresentanza e non di lavoro subordinato, aveva omesso di versare i contributi assicurativi, per cui, previa declaratoria della natura subordinata del rapporto, chiedeva la condanna del Banco di Napoli al risarcimento del danno derivato dalla mancata contribuzione. Il Banco di Napoli resisteva, eccependo tra l'altro la natura autonoma del rapporto. Il Pretore di Avellino, con sentenza 20-12-1988/12-1-1989, accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto al risarcimento del danno pensionistico derivante dal W mancato versamento dei contributi. Sull'appello principale del dott. HE, che si doleva della misura del risarcimento riconosciuto e dell'appello incidentale del Banco, il Tribunale di Avellino, con sentenza 8.1-25.3.1991 , rigettato l'appello incidentale ed accolto l'appello principale, condannava il Banco al pagamento della somma complessiva di L. 123.000.000 oltre accessori. A seguito dell' annullamento pronunziato da questa Corte con sentenza n. 5401 del 12 maggio 1993, il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Napoli che, con sentenza del 24 marzo 1998, accogliendo l'appello incidentale del Banco ed in riforma della statuizione di primo grado, rigettava integralmente la domanda dell'HE e lo condannava alla restituzione delle somme percepite. Il Tribunale, descritti i termini della "convenzione di rappresentanza”, avente lo scopo di sondare le possibilità di quella zona in vista di un futuro insediamento, e rilevato che la facoltà di nomina di mandatari era prevista dallo Statuto del Banco ed era stata autorizzata dalla Banca d'Italia, osservava a riprova della autonomia e del - rischio economico gravante sull'HE - che dalla stessa convenzione risultava la corresponsione di un compenso non fisso ma a percentuale rispetto al numero ed all'ammontare delle operazioni poste in essere, mentre la previsione dei rimborsi per alcune spese era compatibile con la natura autonoma del rapporto;
che gli oneri fiscali erano carico del rappresentante;
che quest'ultimo aveva rilasciato cauzione, di non modico ammontare ed aumentata progressivamente, a garanzia dei danni derivanti dall'operato suo e di quello del coadiutore;
che era stata attribuita la massima pubblicità ai limiti del mandato, tramite l'affissione nel locale di rappresentanza di una copia della convenzione e la sua pubblicazione sul Foglio Annunzi legali della Provincia;
che il coadiutore era stato assunto e retribuito dal rappresentante a proprie spese;
che le parti avevano espressamente escluso l'obbligo di subordinazione gerarchica e che i previsti controlli erano compatibili con gli obblighi del mandatario, inoltre non era stata mai fatta applicazione di sanzioni disciplinari, né degli istituti economici tipici del rapporto subordinato;
che sia il pattuito obbligo di residenza, sia l'apertura quotidiana dell'ufficio, in quanto funzionalmente collegata ai bisogni della clientela, erano compatibili con un rapporto di natura autonoma;
pertanto, concludeva il Tribunale, l'esistenza della subordinazione, che era stata espressamente esclusa dalla volontà delle parti, non si era realizzata nella fase di esecuzione del rapporto, onde la domanda di risarcimento dei danni per l'omissione contributiva, che da questa traeva fondamento, non poteva essere accolta. Avverso detta sentenza propone ricorso l'HE affidato a due complessi motivi. Resiste il Banco di Napoli con controricorsoilles da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si censura la sentenza per difetto di motivazione e violazione degli artt. 2094, 2086, 2099, 2105, 2203, 1341 e 1342 del codice civile. Lamenta il ricorrente che a seguito dell'annullamento in sede di legittimità per difetto di motivazione, il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad un riesame globale delle risultanze istruttorie e non limitarsi solo ai punti che la Corte di legittimità aveva segnalato come carenti, ed era poi pervenuto ad un'apodittica esclusione dell'esistenza della subordinazione. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la legge autorizzante le convenzioni di rappresentanza lasciava intendere come le persone fisiche a tal fine utilizzate fossero legate da un rapporto di immedesimazione organica con l'azienda di credito e che l'attività svolta da esso ricorrente era direttamente riferibile al Banco;
né poteva attribuirsi particolare significato alla cauzione da lui rilasciata, poiché questa, come da Statuto, viene imposta a tutti i dipendenti che hanno maneggio di denaro. Parimenti irrilevante sarebbe la pubblicizzazione della convenzione sul FAL, in quanto funzionale solo all'affidamento dei terzi. Il Tribunale non aveva neppure considerato il contenuto della convenzione, ove si prevedeva l'obbligo di osservare oltre che le norme regolamentari anche le “istruzioni” che sarebbero state emanate dalla Direzione Generale la messa a disposizione delle energie lavorative sarebbe comprovata altresì dall'obbligo di fare da tramite per qualunque operazione bancaria. L'obbligo di residenza sarebbe estraneo alla “locatio operis” e l'attività sarebbe stata svolta senza alcun rischio di impresa, stante il rimborso del canone locatizio e di altre spese a carico del Banco. Il Tribunale non aveva considerato che l'orario di apertura della sede era identico a quello osservato dagli altri dipendenti, e che al pari di questi egli aveva l'obbligo di fedeltà e di non concorrenza;
che nessuna rilevanza poteva avere la clausola della convenzione in cui si escludeva la subordinazione in quanto trattavasi di contratto predisposto dal Banco ed il rapporto si era poi svolto diversamente. Con il secondo motivo denunziando violazione degli artt. 115, 116, 389, 394 e 245 cod. proc. civ., si reitera la doglianza di omessa considerazione di una serie di elementi di prova esistenti agli atti del processo deponenti per la natura subordinata del rapporto, con indebita valorizzazione di elementi di segno contrario, e cioè che, come emerso dalle prove testimoniali, egli aveva lavorato senza collaboratori e aveva percepito una somma fissa pari al minimo 2 garantito che era stato pattuito, non giungendo mai a percepire di più a titolo di provvigioni. Inoltre rigettando la richiesta di audizione degli ulteriori testi indicati, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 245, 394, 421 e 434 del codice di procedura civile. I due motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. Si rileva preliminarmente che non vengono esplicate in ricorso le ragioni per cui la sentenza impugnata violerebbe le norme di legge denunziate nell'epigrafe del motivo. Quanto poi ai difetti di motivazione -contrariamente a quanto si sostiene in ricorso - il Tribunale lungi dal limitarsi al riesame degli elementi di cui la sentenza rescindente aveva rilevato l'omessa considerazione, ha proceduto ad una completa disamina di tutte le circostanze emergenti dagli atti, e d'altra parte, nella stessa sentenza si riconosce espressamente che nel caso di cassazione per difetto di motivazione il giudice del rinvio viene a trovarsi nella stessa pienezza di poteri del giudice che ha emesso la sentenza cassata. In realtà tutti gli elementi che si assumono pretermessi sono stati considerati nella sentenza impugnata, perché il Tribunale ha espressamente riconosciuto che la rappresentanza doveva servire da tramite alla Filiale di Avellino per qualunque altra operazione di banca diversa da quelle elencate nella convenzione e che l'esistenza di controlli era compatibile con gli obblighi di mandato. Quanto al rapporto di W immedesimazione organica, che non è peraltro elemento discriminante per affermare l'esistenza della subordinazione perché riguarda gli effetti nei confronti dei terzi, il Tribunale ha riconosciuto che l'esistenza del potere di rappresentanza conduceva alla diretta imputazione in capo al Banco degli atti compiuti dal rappresentante. Sono poi inammissibili i profili di censura incentrati sulla irrilevanza di alcuni elementi probatori ravvisati dal Tribunale a riprova della natura autonoma del rapporto (ossia l'esistenza della cauzione e la pubblicizzazione della convenzione sul FAL), giacche valutazione del giudice di merito sulla concludenza degli elementi probatori può essere inficiata solo attraverso la denunzia di precisi vizi di incoerenza come l'attribuzione a taluno degli elementi probatori di un significato fuori dal S senso comune, o di contrasto con le leggi della logica. Parimenti inammissibili sono i profili volti a censurare gli apprezzamenti del Tribunale sull'obbligo di residenza, sull'assenza di rischio di impresa e sull'orario di apertura, in quanto con essi si sollecita una nuova valutazione degli stessi elementi di fatto in senso difforme da quello indicato dal Tribunale, come fatto palese nel secondo motivo,in cui, dopo avere denunziato la omessa considerazione di elementi a riprova della natura subordinata del rapporto (il che è da escludere per le argomentazioni sopra riportate) si ascrive alla sentenza di avere indebitamente valorizzato elementi di segno contrario, dimenticando che spetta esclusivamente al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne la attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione e a dare la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (ex plurimis Cass. 3205/95). Anche gli ulteriori rilievi ( sul fatto che la convenzione di rappresentanza fosse predisposta su moduli a stampa del Banco, che la stessa configurerebbe una 3 confessione ex art. 2730 cod. civ., nonché sul fatto che emergerebbe dalle prove la mancanza di collaboratori, che viene invece affermata dal Tribunale sulla scorta di una deposizione testimoniale, ed ancora sul fatto di non avere mai percepito per provvigioni più del minimo garantito ) non si concretano in precise censure della sentenza impugnata, ma sono diretti a sollecitare un riesame ed una nuova valutazione del merito e sono quindi inammissibili. E' infine incensurabile in sede di legittimità il rigetto della richiesta di audizione degli ulteriori testi indicati, perché l'apprezzamento circa la superfluità dell'assunzione dei testi è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito(cfr. Cass. 2404/2000). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in lire 63.000, oltre lire cinque milioni per onorari. Così deciso in Roma il 30 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE - مراءة M/12 Philli I IL COLLABORATÓRE DI CANCELLERIA D A , 0 S Depositata in Cancelleria 1 S O 3 L . 3 A L T T 5 , O R 25 GEN. 2001 . B A A ' Z oggi, I N E L D IL LABORATORE P L 3 S E A DI CANCELLERIA CAS 7 I D T - N S I 8 E - R G S O P 1 U O P N S 1 E O I N E Z M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I S G L E E D L R E O D