Sentenza 23 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2002, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZION00725 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMAD Oggetto SANZIONI AMMINISTRATIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo R.G.N. 6325/99 GRIECO Presidente Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere Cron.1995 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 10/10/2001 Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RA 3, presso l'avvocato PI AR, rappresentato e difeso dall'avvocato MOLLICA GABRIELLA, giusta kin mandato in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA;
- intimata avverso la sentenza n. 16/99 della Pretura di MELITO, distaccata di PORTO SAN CLAUDIO PATRUNO, Sezione 2001 depositata il 18/02/99; 2083 H udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurator Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito, con sentenza 23.2.1999 rigettò la opposizio- ne di LU RA, avverso la ordinanza ingiunzione del Prefetto di Reggio Calabria, relativa alla viola- zione dell'art. 142 cod.d.strada, rilevata il 23.4.1996 dalla polstrada. Aveva lamentato l'opponente: la mancanza di conte- stazione immediata della infrazione;
l'assenza di moti- vazione nel verbale;
la redazione di esso da parte di una agente diverso da quello che aveva proceduto al- l'accertamento; il mancato riscontro delle risultanze lich dell'autovelox da parte degli accertatori. Ha ritenuto il pretore che il termine fissato dal- l'art. 204 c.d.s. per la pronunzia del prefetto non sia perentorio;
che l'accertamento a mezzo di autovelox sia valido;
che irrilevanti siano la mancanza di contesta- zione immediata e la sottoscrizione del verbale da sog- getto diverso da quello che aveva operato con l'appa- recchio rilevatore. 2 14 Ha proposto ricorso per cassazione LU RA con due motivi;
non ha presentato difese il Prefetto do Reggio Calabria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione dell'art. 204 c.d.strada, invocando la perento- rietà del termine ivi previsto per la pronunzia del Prefetto, che era stata disattesa dalla sentenza impu- gnata. Con il secondo denunziata la violazione del prin- cipio dell'onere della prova. Assume il LU di avere contestato il verbale con riferimento alla rilevazione della velocità compiuta dall'apparecchio, elettronico. A riguardo sarebbe mancata da parte della prefettura la esibizione della documentazione di cui il pretore ave- va disposto il deposito, sicché era venuto meno qualun- koz que sostegno all'addebito, anche perché il pretore non aveva esercitato i poteri di disporre di ufficio i mez- zi di prova necessari. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dispone l'art. 203 II° comma cod. della strada che il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma primo, ricevuti il ricorso e i documenti ri- tenuti idonei presentati dal trasgressore o dagli altri в soggetti previsti dall'art. 196, è tenuto a trasmetter- 3 li al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso. Aggiunge l'art. 204 (nel testo in vigore all'epoca dei fatti): "Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, non- ché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli in- teressati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene l'accertamento fondato emette entro sessanta giorni or- dinanza motivata.. " Tali disposizioni impongono pertanto un termine massimo di 90 giorni per la decisione, con la quale si conclude il procedimento amministrativo a far tempo о dalla spedizione del ricorso;
dalla presentazione termine che si sottrae alle qualificazioni di ordinato- rietà o perentorietà, proprie del procedimento giuri- sdizionale, ma che, alla stregua dei principi posti dalla legge 241/1990 e della esigenza del " buon anda- mento della amministrazione sancito dall'art. 97 ky Cost., è dovere della Pubblica Amministrazione osserva- re affinché qualunque procedimento, iniziato per do- manda di parte o di ufficio, si concluda con un provve- dimento nei tempi predeterminati dalla legge o da atti normativi secondari (Cass. 2064/1998). Ne deriva che un termine siffatto non deve essere apprezzato, per quanto attiene la P.A., in relazione th 4 alla possibile sua natura ordinatoria o perentoria, ma soltanto come elemento di regolarità e quindi di vali- dità della procedura (Cass. 6895/1997). Erronea è pertanto la decisione impugnata laddove assume che "la perentorietà del termine per la decisio- ne del ricorso non trova fondamento normativo espres- so"; per tale verso essa deve essere cassata e poiché non sussiste la esigenza di ulteriori accertamenti di fatto - pacifico essendo che l'ordinanza prefettizia fu emessa e notificata il 24.9.1998, oltre due anni dopo la infrazione del 23.4.1996 ed il ricorso al prefetto del 10.5.1996 - la corte può decidere nel merito e di- chiarare la nullità della ordinanza predetta. Il secondo motivo resta assorbito e le spese del processo, che seguono al soccombenza, vanno liquidate per il grado di merito in L. 530.000, di cui L.480.000 per onorari (350.000) e diritti (130.000), e in L. 272.000. di cui L. 250.000 per onorari per il giu- ил dizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
di- chiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e pronunziando nel merito dichiara la nullità della or- dinanza di ingiunzione opposta;
condanna la Prefettura di Reggio Calabria al pagamento delle spese processua- не 5 li, del grado di merito in 480.000, per diritti ed onorari, sazione in L..?.72.00 di cui L Roma 10.X.2001 Il Consigliere estensore Donato Plenteda DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 GEN. 2002 Oggi, IL CANCELLIERE AR Di ZO в диого RG. 6325/49 L.530.000, di cui L. e del giudizio di cas- . 250.000 per onorari. Il Presidente Angelo Grieco IL CANCELLIERE i ZO D AR