Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula B 0 1 849 / 02 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI R.G.N.9348/99 Presidente Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Cons. Rel. Cron. 4586 Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO s.p.a., ora RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a., società di trasporti e servizi per azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. N. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BE AN avverso la sentenza n. 9864 del Tribunale di Roma 19371 1 depositata il 18 maggio 1998 (R.G. n. 17612/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Alessandro Garlatti per delega avv. Gerardo Vesci;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 18 maggio 1998, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso la sentenza del Pretore della stessa città in data 16 novembre 1994 che aveva accolto la domanda di AN RN, già dipendente delle Ferrovie posto in quiescenza in epoca successiva al 1° luglio 1990, volta ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo dei miglioramenti economici previsti dal ccnl 1990/1992. Riteneva, infatti, condividendo i rilievi svolti dalla pronuncia di questa Corte n. 3463 del 22 aprile 1997, che il mandato ad litem proposizione del gravame fosse statoper la 2 conferito da soggetto (dr. Raffaele Rubino) privo del potere di rappresentanza della Società. Avverso la decisione del Tribunale la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi e seguito da memoria, nella quale si premette che la suindicata società, come da atto di scissione del 21 giugno 2001, ha assunto la denominazione di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE censure proposte dalla società ricorrente Le possono riassumersi come segue: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 77 cod. proc. civ., nonché dell'art. 420 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente escluso la validità della procura al dr. Rubino, - come poi riconosciuto per contro attributiva dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 4666 dell'8 maggio 1998 - di poteri sia processuali che sostanziali;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ., in relazione all'art. 38 del ccnl del 18 luglio 1990 e vizio di motivazione, per 3 avere il Tribunale omesso di esaminare il merito della controversia, concernente la computabilità o no, ai fini dell'indennità di buonuscita, di tutti gli aumenti retributivi previsti nel periodo di vigenza del contratto collettivo. Il primo motivo di ricorso dev'essere accolto. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 4666 dell'8 maggio 1998, hanno ritenuto, alla stregua di un diretto esame dell'atto attributivo del potere rappresentativo al dr. Rubino, che con esso (in data 26 maggio 1993) sia stato conferito il potere di rappresentare in Ferrovie dello Stato, con giudizio le di tutti i necessari poteri di l'attribuzione rappresentanza processuale e sostanziale. adisione Non potendo non prestarsi essequio a tale pronuncia, deve quindi considerarsi erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello della Società. Il secondo motivo di ricorso, invece che assorbito, va dichiarato inammissibile, in quanto la questione di merito da esso proposta non fu affatto esaminata dal Tribunale (coerentemente limitatosi alla pronuncia d'inammissibilità del gravame). 4 In conclusione, accogliendo il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, il Collegio che, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione della validità della procura, ritiene di compensare le spese del giudizio di cassazione deve cassare l'impugnata - sentenza e rinviare la causa alla Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Антоша болиогда Sammime Rowingnam Selle - 200 A 0 D 3 1 S . 2 S . O P Q e 5 A T L T L R . , O A A N ' B S L I E 3 L P D E 7 S - D I A 8 I - T N S 1 S G N 1 O O E P S E A M I I D G A E A G , E O D O L T E R T T T I S A R N I I L E G 5 L S D E E E R O D