CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22025 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UN LL, che ha chiesto annullarsi la sentenza per estinzione del reato per intervenuta remissione della querela. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo con la sentenza in data 28 settembre 2018, nei confronti di ZI Antonino, in ordine al reato di truffa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22025 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 16/02/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali in relazione all'intervenuta remissione della querela. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, ammissibile in rito (poiché anche il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, è ammissibile: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625), è fondato;
va, infatti, immediatamente rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, come risulta dai documenti allegati al ricorso, con la conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/2/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UN LL, che ha chiesto annullarsi la sentenza per estinzione del reato per intervenuta remissione della querela. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo con la sentenza in data 28 settembre 2018, nei confronti di ZI Antonino, in ordine al reato di truffa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22025 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 16/02/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali in relazione all'intervenuta remissione della querela. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, ammissibile in rito (poiché anche il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, è ammissibile: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625), è fondato;
va, infatti, immediatamente rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, come risulta dai documenti allegati al ricorso, con la conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/2/2023