Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Aula A Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per dirit FEB. 2001 11 IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA e d opolo aliang02 64 4 / 0 1 CORTED CAS AZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 13534/1998 Presidente Dott. Marino Donato Santojanni 66 Paolino Dell'Anno - Consigliere 66 Stefano Maria Evangelista 66 Rep. 66 Pasquale Picone Relatore 66 Cron. 5414 66 Gabriella Coletti 66 Ud. 21.12.2000 CANCELLERIA ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona 5609 del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Giuseppe Gigante e Vincenzo Cerioni, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
NO SA, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo, n. 28, presso l'avv. Salvatore Cabibbo che la rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
-costituita mediante deposito della procura- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 137 in data 4 aprile 1998 (R.G. 655/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Giovanna Biondi per delega dell'avv. Cerioni e l'avv. Cabibbo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento dell'appello di SA OL, ha riformato la sentenza del Pretore della stessa sede ed accolto la domanda con la quale la OL aveva chiesto all'Inps il pagamento dell'indennità per astensione facoltativa ed obbligatoria per maternità relativamente ai periodi 30.11.1989- 30.4.1990 e 1.5.1989-31.10.1989. Nella controversia, l'Inps aveva contestato che la ricorrente, bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici, avesse svolto attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento rispetto all'evento protetto. Il Tribunale, sulla premessa che l'iscrizione negli elenchi anagrafici è costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali, ha ritenuto che la produzione del documento attestante l'iscrizione stessa, effettuata sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice e del datore di lavoro, è idonea a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, prova che non era stata contrastata da specifiche deduzioni 2 del convenuto, considerato che la costituzione in ritardo dell'Inps aveva determinato la decadenza del convenuto ai sensi dell'art. 416 c.p.c., anche con riferimento alla documentazione prodotta (verbali ispettivi). La cassazione della sentenza è chiesta dall'Inps con ricorso per un unico motivo. L'assicurata si è costituita mediante deposito della procura ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'Inps denunzia violazione ed errata applicazione degli art. 3 e 4 D.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212 e dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204; errata interpretazione e applicazione del disposto di cui agli art. 2697 e 2698 c.c.; 'insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce il ricorrente che il diritto alle prestazioni previdenziali nasce, per i braccianti agricoli, non dall'iscrizione, ma dalla legge in presenza dei presupposti previsti, sicché l'onere di provare il fatto costitutivo rappresentato dalla sussistenza del rapporto di lavoro incombe sul soggetto che pretende il pagamento delle prestazioni previdenziali, con la conseguenza che nessun effetto poteva il Tribunale collegare alla costituzione tardiva, posto che le contestazioni della parte convenuta concernevano i fatti costitutivi della pretesa azionata. Il ricorso va respinto perché il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al diritto, ancorché debba essere corretta la motivazione in diritto (art. 384, comma secondo, c.p.c.). Il principio di diritto applicabile alla fattispecie, come enunciato dalle sezioni unite della Corte (sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000) a composizione dei contrasti manifestati dagli orientamenti giurisprudenziali sulla questione, è il seguente: Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al 3 momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni res da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa>>. Pertanto, concorrendo a formare la fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale la sussistenza del rapporto di lavoro e l'iscrizione negli elenchi (ancorché non ancora materialmente avvenuta ma solo domandata, sulla base dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 1995, n. 483), le contestazioni dell'Istituto previdenziale che investono l'esecuzione delle prestazioni lavorative concernono la fattispecie costitutiva del diritto e non certo elementi che determinano l'inefficacia degli stessi fatti costitutivi a norma dell'art. 2697 c.c., né, ovviamente, l'avvenuta iscrizione concreta un presunzione legale dell'esistenza dell'altro, diverso elemento, della 4 fattispecie costitutiva. In altri termini, il regime assicurativo dei lavoratori agricoli diverge da quello comune nella parte in cui il principio di automatismo della tutela previdenziale è parzialmente derogato perché non basta il fatto di aver prestato attività lavorativa per conseguire il diritto alle prestazioni ma è necessario anche che il fatto stesso sia "denunziato" (cfr. Corte cost. 483/1995, cit.) all'amministrazione onde essere inseriti nell'apposito elenco con effetti di certezza legale e finalità di controllo. Ma, per il resto, operano le regole di diritto comune, sicché l'avvenuta iscrizione altro non attesta che l'avvenuta presentazione di dichiarazioni di parte circa l'esistenza del rapporto di lavoro. Orbene, proprio in applicazione dei principi comuni, il documento attestante l'iscrizione negli elenchi anagrafici è idoneo a comprovare l'esistenza del rapporto assicurativo, ma l'Istituto può contestare la sussistenza del fatto risultante dalla certificazione, mediante l'allegazione di circostanze idonee ad inficiarne la valenza probatoria. Esattamente, quindi, il Tribunale, sebbene abbia enunciato premesse giuridicamente erronee circa gli effetti costitutivi dell'iscrizione, ha poi osservato che la certificazione non perde la sua efficacia probatoria per effetto della semplice e generica contestazione, ad opera dell'Istituto, della sussistenza del rapporto di lavoro, contestazione non idonea a fondare l'onere del richiedente la prestazione previdenziale di fornite prove ulteriori. Invece, l'allegazione di fatti specifici idonei a contrastare le risultanze della certificazione, richiede un'indagine rivolta a verificarne l'esistenza, dovendosi eventualmente fare applicazione, all'esito dell'istruzione probatoria, della regola 4 dell'art. 2697, che impone all'assicurato di fornire la prova della sussistenza del rapporto di lavoro. Ha certamente errato, perciò, il Tribunale a qualificare in termini di eccezioni in senso stretto le deduzioni dell'Inps, le quali, come si è detto, investivano i fatti costitutivi della pretesa azionata. Ma assume una prospettiva erronea anche il ricorrente, laddove richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale, perfino per la prima volta in appello, l'Inps può contestare la sussistenza del requisito contributivo. Si tratta di principi non pertinenti alla fattispecie, perché vanno riferiti all'ipotesi in cui l'esistenza del rapporto assicurativo e del requisito contributivo è solo affermata dall'interessato, che di essa non fornisce alcuna prova, mentre nel caso di specie una prova era stata fornita e doveva essere l'Istituto a dare gli elementi idonei a contrastarla. Per questa ragione, è conforme al diritto la sentenza nella parte in cui non ha preso in considerazione le circostanze di fatto dedotte dall'Inps in quanto irritualmente introdotte nel giudizio con la memoria depositata tardivamente, unitamente ai documenti allegati, rispetto al termine stabilito dall'art. 416 c.p.c. Infatti, secondo l'univoca giurisprudenza della Corte, nel rito del lavoro, oltre il limite temporale segnato, di norma, dal tempestivo deposito della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c., la parte può legittimamente rilevare, ai fini della valorizzazione nel giudizio della loro efficacia giuridica, i fatti che siano anche rilevabili d'ufficio, ma non può allegare fatti nuovi, perché ammettere una simile facoltà significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni su cui si fonda detto rito e, in particolare, la funzione delle preclusioni di affidare alla fase degli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie. (cfr., ad es., Cass. 13 ottobre 1998, n. 10121; 15 marzo 1999, n. 2306;), sicché, se è vero che anche per la prima volta in appello è consentito sollevare questioni che concretino "mere difese e non eccezioni in senso stretto, i fatti su cui si fondano devono però appartenere al materiale ritualmente acquisito nella causa (cfr. Cass., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099; Cass. 7 ottobre 1999, n. 11252). Conclusivamente, la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione perché il decisum risulta correttamente fondato sull'idoneità della certificazione relativa all'iscrizione negli elenchi a comprovare la sussistenza del rapporto assicurativo, in difetto di valide contestazioni e prove contrarie da parte dell'Inps. In ordine alla regolamentazione delle spese, i contrasti di giurisprudenza sulle questioni dibattute e la correzione della motivazione della sentenza impugnata indicono alla compensazione fra le parti per giusti motivi.
P. Q. M.
7 La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione fra le parti. Cosi deciso in Roma, il 21 dicembre 2000. Il Consigliere estensore стории т от Il Presidente Лио но в тороший Phillieееее IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2.3 FEB. 2001. A IL COLLABORATORE M DI CANCELLERI E I R A D 0 P 3 S 1 , U 3 S . O 5 A L T T L R . , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 T I N - S S 1 G N O 1 O E P S A E M I I D G A E A G , E D O O L T E R T T T I S A R N I I L E G D L S E E E R O D 3