Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. è necessario che l'attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto che viene in considerazione, nel senso che il fatto penalmente rilevante sotto il profilo formale sia stato effettivamente determinato dal legittimo esercizio di un diritto da parte dell'agente. (Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale, in cui la S.C. ha negato ogni rilevanza alla pretesa dell'imputato di ottenere la restituzione di un bene asseritamente sottrattogli da terzi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2010, n. 14540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14540 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/12/2010
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2075
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 15372/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AD UM N. IL 11/01/1980;
avverso la sentenza n. 1488/2004 CORTE APPELLO di GENOVA, del 19/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
1- La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 19/9/2008, confermava la decisione 23/1/2004 del locale Tribunale, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato FA MA, previa concessione delle circostanze attenuanti genetiche, a pena ritenuta di giustizia e con i benefici della sospensione e della non menzione, perché dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 337 c.p., essendosi opposto, in data 23/1/2004, con violenza e minaccia ai Carbinieri che dovevano procedere alla sua identificazione.
2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto: 1) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4, essendosi egli limitato a reagire a un comportamento arbitrario, o comunque soggettivamente ritenuto tale, dei pubblici ufficiali, che, anziché intervenire a sua tutela per la lamentata sottrazione del suo giubbotto all'interno di una discoteca, lo avevano costretto a salire sull'auto di servizio per condurlo in caserma ai fini dell'identificazione; 2) erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 51 c.p., avendo egli inteso, attraverso la protesta nei confronti dei verbalizzanti, esercitare il diritto ad ottenere giustizia per la sottrazione di cui era rimasto vittima;
3) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale per non essere stata la sua condotta interpretata come espressione di disprezzo e di offesa verso i pubblici ufficiali, integrante l'ipotesi dell'abrogato reato di oltraggio;
4) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale per non essersi ritenuto il meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza, posto che il suo animus, nella circostanza, era proiettato al recupero del bene sottrattogli.
3- Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
3a- La vicenda, per così come ricostruita dai giudici di merito, non evidenzia gli estremi di un comportamento arbitrario dei pubblici ufficiali, al quale abbia corrisposto la ragionevole percezione di tale arbitrarietà da parte dell'imputato che da essa sia stato indotto a commettere il fatto.
L'arbitrarietà del comportamento del pubblico ufficiale deve essere oggettiva e non putativa. L'eccesso arbitrario assume rilievo non soltanto perché illegittimo o dovuto a errore o a colpa, ma in quanto consistente in un comportamento che manifesti, per capriccio, malanimo, settarietà, prepotenza, sopruso e altri simili motivi, una deliberata intenzione del pubblico ufficiale di eccedere dalle proprie attribuzioni;
deve, in sostanza, concretizzarsi una condotta che esprima un modo di agire contrario alle disposizioni di legge e alle norme del costume sociale.
Nel caso in esame, i Carabinieri, intervenuti presso il locale notturno dove era stata segnalata la presenza di un soggetto che arrecava disturbo, agirono nell'ambito dei loro poteri e con assoluta correttezza: era diritto-dovere dei pubblici ufficiali, a seguito della segnalazione ricevuta e di fronte all'assunto dell'imputato di essere rimasto vittima di un'appropriazione indebita ad opera del personale di servizio del detto locale, procedere all'identificazione della persona e, a seguito del rifiuto opposto, provvedere all'accompagnamento coattivo della medesima in caserma per ogni opportuno accertamento.
Ingiustificata, pertanto, si rivela la reazione violenta e minacciosa opposta dall'imputato all'attività funzionale dei pubblici ufficiali, che la espletarono nel pieno rispetto delle regole. Tale reazione non esclude la colpevolezza, perché ebbe il solo scopo di ostacolare o comunque turbare il regolare svolgimento dell'attività d'ufficio dei Carabinieri.
3b- Nè la punibilità è esclusa dall'asserito esercizio del "diritto ad ottenere giustizia per la sottrazione subita e comunque la restituzione del suo bene".
Ai fini dell'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. occorre, infatti, che l'attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto che viene in considerazione, nel senso che il fatto penalmente rilevante sotto il profilo formale sia stato effettivamente determinato dal legittimo esercizio di un proprio diritto da parte dell'agente; la massima qui iure suo utitur neminem leadit è espressione del principio di non contraddizione, non potendo l'ordinamento giuridico attribuire contemporaneamente un diritto ed incriminare il suo esercizio.
Ciò posto, non è dato apprezzare alcuna relazione o interferenza tra il diritto ad ottenere la restituzione del bene asseritamente sottratto da terzi e il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 3c- La condotta incriminata, avuto riguardo alla sua dinamica e al contesto in cui venne posta in essere, non può essere ricondotta nello schema di cui all'abrogato art. 341 c.p.. 3d- Nè possono essere ravvisati, nella medesima condotta, gli estremi del reato di cui all'art. 393 c.p., considerato che l'opposizione violenta e minacciosa dell'imputato alle operazione di identificazione da parte dei Carabinieri ha una sua rilevanza autonoma e non può essere ritenuta strumentale all'arbitraria autotutela dell'asserito diritto alla restituzione del bene sottratto da terzi, vicenda in ordine alla quale i Carabinieri avevano soltanto il potere di indagare, per accettare eventuali responsabilità.
4- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011