Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
Non viola il principio devolutivo il giudice dell'appello cautelare che, motivando in relazione alla gravità dei fatti oggetto dell'indagine, rigetti l'impugnazione dell'indagato avverso il provvedimento con cui era stata respinta la domanda, fondata esclusivamente sull'asserita attenuazione delle esigenze cautelari, di sostituzione della misura con altra meno grave.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2010, n. 35068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35068 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
M
15-Camera di consiglio 3506 8 / 1 0 R. G. n. 12774/10 Sentenza n. 790 in data 13 maggio 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE
Composta dai sig.ri
Presidente Dr. Saverio Felice MANNINO
Consigliere Dr. Nicola MILO
Consigliere Dr. Arturo CORTESE
Consigliere Dr. Anna Maria FAZIO
Consigliere Dr. Giorgio FIDELBO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. MA ON, nato il [...] a [...];
2. CI IN, nato il [...] a [...]. avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia 2 marzo 2010 nel proc. pen n. 155/10 RG
NR.
Sentita la relazione svolta dal Pres.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Vito D'AMBROSIO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 2 marzo 2010 nel proc. pen. n. 155/10 RG NR. il Tribunale del riesame di Bre- scia rigettava l'appello di MA ON e OC IN, confermando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo 8 febbraio 2010, che aveva respinto la sua richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli appellanti, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: violazione dell'art. 597 c.p.p. in relazione al principio del tantum devolutum quantum appella- tum perché nell'ordinanza impugnata si sono rimarcati i profili di notevole gravità dei fatti, ben- ché nell'istanza ex art. 299 c.p.p. la Difesa avesse rilevato solamente come le esigenze cautelari potessero essere considerate scemate ai fini non della revoca, ma della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata agli indagati.
L'impugnazione è inammissibile.
A norma dell'art. 597 c.p.p. l'appello attribuisce al giudice la cognizione dei punti della deci- sione ai quali si riferiscono i motivi proposti, sicché il principio devolutivo si riferisce all'oggetto della domanda e non alle argomentazioni poste a sostegno di essa (v. Cass., Sez. 6,
30 maggio 2002 n. 31494, ric. Secchione;
Sez. 2, 10 aprile 2000 n. 1993, ric. Piras;
Sez. 3, 5 giugno
2008 n. 27506, ric. Sudano).
Ne deriva che non viola il principio devolutivo il tribunale del riesame in funzione di giudice d'appello che rigetti il gravame dell'imputato avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari, di rigetto della domanda di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in base alla considerazione della gravità dei fatti oggetto delle indagini, mentre l'appello era fondato sul ridimensionamento delle esigenze cau- telari, perché oggetto della pronuncia resta in ogni caso la sostituzione della misura cautelare applicata, oggetto della domanda e del gravame proposto contro il provvedimento di rigetto di essa.
Nella specie, peraltro, anche la motivazione del provvedimento impugnato aveva fatto riferimento alla particolare inclinazione al delitto mostrata dall'indagato, considerando le modalità e, quindi, la gravità dei fatti, desunta dalla commissione di reati di diversa tipologia, con discreta organizzazio- ne e accuarata premeditazione.
Il vizio di motivazione dedotto a sostegno del ricorso è perciò manifestamente insussistente.
Pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di
€. 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende. Seguono altresì le comunicazioni di rito. ва
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di €. 1.000,00 (mille) ciascuno alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 94 c.1 ter norme att. c.p.p..
Così deciso in Roma il 13 maggio 2010
Il Presidente estensore
Драшно DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
oggi 2 8 SET 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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Lidia Scalia
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