Sentenza 18 novembre 2005
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame, il termine dei tre giorni liberi, previsto dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., decorre dalla data della ricezione da parte del destinatario dell'avviso della data fissata per l'udienza, ancorchè la relativa comunicazione sia stata effettuata mediante telegramma; tuttavia, nel caso sia contestata la tempestività della comunicazione, è onere della parte interessata dare la prova della tardiva ricezione del telegramma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2005, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 18/11/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1986
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 29477/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT IC;
avverso l'ordinanza 20 maggio 2005 del Tribunale di Milano. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per il GA, l'avvocato LICASTRO Rocco.
FATTO E DIRITTO
1. GA IC ricorre per Cassazione contro l'ordinanza 20 maggio 2005 del Tribunale di Milano che confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto la custodia cautelare in carcere del ricorrente in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico nonché a plurimi episodi di acquisto di sostanze stupefacenti.
2. Il ricorrente ha articolato quattro ordini di motivi. Denuncia, in primo luogo, violazione dell'art. 149 c.p.p., per avere il Tribunale disatteso la censura concernente il mancato rispetto dei tre giorni liberi di cui all'art. 309 c.p.p., comma 8, ritenendo che la notificazione a mezzo telegramma di cui all'art. 149 c.p.p. abbia effetto dal giorno della spedizione e non da quello della ricezione. Con un secondo motivo deduce violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 per non avere il giudice a quo correttamente distinto la fattispecie associativa e la mera fattispecie concorsuale, nonché per non avere assegnato rilevanza decisiva al momento organizzativo nel reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74. Denuncia, ancora, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di esistenza di un grave quadro indiziario con riferimento al reato associativo incentrata esclusivamente, nell'assunto che il GA "appare avere un radicato inserimento nell'associazione", desunto dal numero degli episodi che lo vedono direttamente coinvolto, dal ruolo emergente dalle conversazioni intercettate;
senza argomentare circa l'adeguatezza probatoria di tale enunciato in relazione al reato associativo e peraltro, in un panorama che anche relativamente a taluni cd. reati fine appare assolutamente incerto sul piano indiziario.
Lamenta, infine, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari.
Il ricorso è infondato.
3. Quanto al primo motivo, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è non si è ancora consolidata sul quesito se la notificazione a mezzo telegramma di cui all'art. 149 c.p.p. abbia effetto dal giorno della spedizione anziché da quello della ricezione. Secondo una più recente linea interpretativa la prova dell'avvenuta comunicazione risulta dalla produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 disp. att. c.p.p., nonché dall'accertamento dell'effettiva ricezione da parte dei destinatari della comunicazione, non essendo sufficiente per la verifica del rispetto del termine di comparizione la sola prova della spedizione (Sez. 3^, 20 settembre 2001, Carbone). Altra giurisprudenza aveva, invece, affermato che stante l'urgenza conseguente all'estrema ristrettezza e alla perentorietà dei termini la prova della notificazione risulta sufficientemente raggiunta attraverso la produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 disp. att. c.p.p., dalla quale risulti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 c.p.p., la sussistenza degli elementi necessari a rendere idonea la comunicazione stessa in ordine agli atti giudiziari cui risulti preordinata, spettando d'altro lato ad difensore che abbia accettato il mandato fiduciario l'onere di rendere attuabile la ricezione degli atti che lo riguardino nel rispetto del termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 8, (cfr., ex plurimis, Sez. 2^, 15 marzo 1995, Di Domenico). Ritiene il Collegio che la ricezione del telegramma debba necessariamente segnare il momento a cui va riferito il termine dei tre giorni liberi. Peraltro, se l'interessato contesti la tempestività sarà a suo carico la prova della intempestiva ricezione del telegramma.
Poiché, nel caso di specie, nessuna contestazione è stata prodotta che giustifichi l'inosservanza della norma di cui si deduce la violazione, la censura appare priva di fondamento.
6. Per il resto, le censure del ricorrente, indissolubilmente connesse al meritum causae, non possono accedere allo scrutinio di legittimità anche alla stregua delle puntuali argomentazioni contenute, su ogni profilo di censura, nel provvedimento del giudice a quo.
7. Il ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
8. Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà del GA, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006