Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2001, n. 8585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8585 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ARA BIBA 3 W LA CORTE SUPR8585 0 IN NOME DE OPO IT ANG 01 ICASSAZION I Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE opposizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: a dicutsu : muutivol 1 Dott. Gaetano GAROFALO Presidente R.G.N. 2638/99 NAPOLETANO - Rel. Consigliere Dott. Giandonato ∙19618 Cron. Consigliere Rep.3054 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.14/02/0: CORTE SUPREMA DI CASSAZIOI IE Consigliere-Dott. Francesco Paolo FIORE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia stud o dal Sig. IL SOLE 24 ORE S ENTENZA 30002 per diritti L. 22 GIU 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIEFE - SIENA SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato LIRE 1500 TROPIANO GIORGIO, che lo difende, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente 0407314
contro
CONDOMINIO VIA ALTINO 17 in persona dell'amm.re p.t. 0407315 FERRARESI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERVETERI 18, presso lo studio dell'avvocato FAZIO CORTE SUPREMA DI CASSAZ ONE FELICE, che lo difende, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. TROPLANO 2001 controricorrente - 3000 269 avverso la sentenza n. 22181/97 del Tribunale di ROMA, per diritti -1- IL CANCELLIERE depositata il 16/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Giorgio TROPIANO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. . π -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SE e IL IE proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.11161/96, col quale il Giudice di Pace di Roma, su ricorso del Condominio di Via Altino n.c.17 in Roma, aveva loro ingiunto il pagamento della somma di L.
4.025.290 assumeva dovuti per contributi che il Condominio in quanto comproprietari dagli stessi, dell'appartamento sito all'interno 13 della scala D del fabbricato condominiale. Gli opponenti addussero di non essere comproprietari di detto appartamento, poiché esclusiva proprietaria ne era la sorella AR in virtù di disposizione testamentaria del loro comune genitore, LO IE, deceduto il 2 febbraio resistè all'opposizione, 1989. Il Condominio chiedendone il rigetto. L'adito giudice di pace, ит mentre accolse l'opposizione della IE IL, respinse quella щ proposta dal IE SE, il quale impugnò la е decisione innanzi al Tribunale di Roma, ma, con д sentenza resa in data 16 dicembre 1997, l'appello è stato rigettato. Ha osservato il giudice d'appello che l'assunto dell'appellante non poteva ritenersi provato né 3 dalla denuncia di successione operata dalla SE AR, poiché tale denuncia era stata depositata in copia informe ed incompleta, né dal testamento redatto dal IE LO, che pur disponeva a favore della figlia AR dell'appartamento de quo, poiché dall'atto introduttivo di altro giudizio pendente tra i germani IE risultava che l'attore SE IE sosteneva di avere ereditato, a genitrice,seguito del decesso della comune avvenuto nel marzo 1988, i due terzi della metà dell'appartamento unitamente alle sorelle IL e AR. E, pertanto, per sua stessa ammissione, l'appellante doveva ritenersi comproprietario dell'appartamento per successione della madre. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il IE SE, affidandosi a due motivi. Il Condominio resiste con controricorso. V'è memoria illustrativa del ricorrente. . s u MOTIVI DELLA DECISIONE l Col primo motivo il ricorrente censura l e l'impugnata sentenza per violazione e falsa J applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2697 e 2702 cod. civ., adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, mancava la prova, che doveva essere offerta dal Condominio, del diritto di proprietà di esso ricorrente sull'appartamento condominiale, tale prova non potendo essere tratta dalle sue pretese sull'appartamento, fatte valere in altro giudizio, ma solo da un titolo che quel diritto avesse accertato. Peraltro, soggiunge il ricorrente, pur non avendone l'onere, egli aveva dimostrato, producendo testamento del padre, che, in virtù di taleil testamento, proprietaria esclusiva dell'appartamento doveva ritenersi, allo stato, la sorella AR. Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte nonché violazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2977, 2702, 601, 602 e 620 cod. civ., osservando che la motivazione . dell'impugnata sentenza rivela una chiara ch м i contraddizione, perché, mentre nega valore alprobatorio alla denuncia di successione ed testamento, ritiene, invece, efficace sul piano probatorio l'atto di citazione, anch'esso prodotto in copia informe, col quale egli e la sorella IL avevano impugnato il testamento, assumendo 5 di essere comproprietari dell'appartamento. Evidenzia, infine, il ricorrente che l'instaurazione costituiscedi un giudizio non prova del diritto fatto valere in quel giudizio. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. Non può certamente condividersi la prima censura svolta dal ricorrente, secondo cui la prova del suo diritto di comproprietà sull'appartamento non poteva essere desunta che da un titolo precostituito, estraneo, quindi, al presente giudizio, poiché l'accertamento relativo costituiva presupposto logico fondamentale per pervenireil all'accertamento dell'obbligo del ricorrente di concorrere alle spese condominiali e, pertanto, doveva formarsi in questo giudizio, sulla base del materiale probatorio in esso versato, senza che, costituire giudicato, validotuttavia, potesse s. anche nei confronti di terzi estranei al giudizio, u l l non ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 34 e cod. proc. civ. (previsione di legge o richiesta di J una delle parti) per decidere con efficacia di giudicato su di una questione pregiudiziale. Ma, il ricorrente coglie nel segno quando si probatoria decisiva duole dell'efficacia 6 riconosciuta dal giudice d'appello al contenuto dell'atto di citazione col quale egli e la sorella IL impugnavano, in separato giudizio, il testamento del comune genitore LO, che disponeva dell'appartamento de quo a favore della figlia AR. La domanda proposta in quel giudizio non poteva che essere considerata niente più che una pretesa, il cui fondamento, sulla base di ogni elemento di prova desumibile dagli atti del presente giudizio, il Tribunale avrebbe dovuto valutare alla stregua delle norme che regolano la successione ereditaria, al fine di accertare se, in realtà, sussistesse il diritto di comproprietà sull'appartamento, vantato nell'altro giudizio dal IE SE e negato nel presente giudizio. L'errore in cui è incorso il giudice d'appello т consistito nell'avere risolta la controversia è е в sulla base di quella pretesa, peraltro non и correttamente qualificata come ammissione, ritenuta valida a costituire prova decisiva per un ч accertamento, sfavorevole al suo autore, in altro giudizio, vertente nei confronti di altro soggetto. Pertanto, in accoglimento del ricorso per le ragioni dianzi enunciate, l'impugnata sentenza va 7 cassata. non può trovare accoglimento la Ovviamente, ricorrente di annullamento anche richiesta del della sentenza di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, tassativamente prevista dall'art. 354 cod. proc. civ., per cui, ai sensi dell'art. 383, ult. co., cod. proc. civ., il rinvio della causa ha come destinatario il primo giudice. 40000 Pertanto, la causa va rinviata, anche per il 290000 spese del giudizio di regolamento delle legittimità, ad altra sezione del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, addi 14 febbraio 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Je Previdente ЛК Столобае Il Courigliere extern A Napolitane, UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA IL CANCELLIERE C1 Registration in tRegistrato in dat 2.71 G 200perie Francesco/Catania 4 36325 versate £. 290.000 al n. DEPOSITATO IN CANCELLERIA UE AM (lire Roma 2.2 GIU 2001 P. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa AR Grazia DI FILIF PC IL CANCELLIERE C1 Responsabile Sarvizio Atti Giudiziar Francesc lanjaAlanya (Dr. M.RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa M. Grazia D FILIPPO)