Sentenza 13 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2002, n. 4051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4051 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2002 |
Testo completo
4051/03 matrimonis Registro Generale n. 25670/02 Udienza in camera di consiglio
1418 Sentenza n. in data 13.11.2002 депR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Composta dagli Ill.mi Signori Richiesta copia studio Dott. Giuseppe SAVIGNANO dal Sig. 93Presidente Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere Consigliere per diritti 077 Dott. Vincenzo TARDINO
Consigliere il 20 MAR. 2003. Dott. Alfredo TERESI
Dott. Claudio VITALONE Consigliere IL CANCELLIESE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO OS, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza n. 47/02 resa 1'8.6.2002 dal tribunale per il riesame di Genova.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata,
Udito il difensore dell'indagato, avv.:
Osserva:
Svolgimento del procedimento
trattamento delle sostanze (utilizzando all'uopo impianti della s.rl. Ecomar Italia, cedutile in uso), per ricavarne olio combustibile B.T.Z. (a basso tasso di zolfo) da vendere per uso industriale ai consumatori finali.
Il trasporto dalla Porto Petroli alla Recol veniva effettuato con automezzi vari appartenenti anche alla Co.A.A.L., che non era iscritta all'albo regionale gestori rifiuti, e utilizzando un documento di accompagnamento semplificato (D.A.S.) che non era conforme alle prescrizioni di cui all'art. 15 D.Lgs. 22/1977.
Tanto premesso - secondo il giudice del riesame doveva ritenersi sussistere il fumus dei reati contestati, attesa la natura di rifiuto delle sostanze trasportate, e non potendosi accogliere, nella presente cognizione sommaria, la tesi difensiva della buona fede del trasportatore.
Sussistevano anche le esigenze cautelari, sia per la necessità di evitare la comissione di ulteriori reati con gli automezzi in sequestro, sia perché ai sensi dell'art. 53, comma 2, D.Lgs.
22/1977 per il caso di trasporto illecito è obbligatoria la confisca del mezzo di trasporto.
2 - Il difensore del HI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di norme
\processuali (artt. 292 comma 2 ter, e 125 c.p.p.) e difetto di motivazione. Quanto alla norma di cui all'art. 292 comma 2 ter, il ricorrente sostiene che il giudice del riesame non ha preso in cosiderazione la deposizione, raccolta dal difensore, di un autista, il quale aveva dichiarato di non aver mai saputo che l'automezzo da lui guidato trasportava rifiuti.
Inoltre, con riferimento alla consapevolezza da parte dell'indagato sulla natura di rifiuti delle sostanze trasportate, l'ordinanza impugnata secondo il ricorrente incorre in carenza o
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contradditorietà di motivazione in ordine a varie circostanze di fatto risultanti dalle indagini.
Motivi della decisione
3 - Le censure sono infondate.
In ordine alla dedotta violazione dell'art. 292, comma 2 ter, c.p.p., va osservato che questa norma stabilisce la nullità dell'ordinanza cautelare che non contenga anche gli elementi a favore dell'indagato raccolti nelle indagini del pubblico ministero o della polizia giudiziaria. La disposizione però si applica solo per le misure cautelari personali e non anche per quelle reali, quali il sequestro preventivo. La censura perciò si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione, che tuttavia non ha bu ingresso nel ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali, atteso che – secondo
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l'art. 325 c.p.p. questo è limitato alle violazioni di legge. Vero è che il ricorrente denuncia a questo riguardo anche la violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p.; ma è giurisprudenza consolidata che non si può "contrabbandare” come violazione di questa norma processuale il motivo di ricorso tipizzato nella lettera e) dell'art. 606 c.p.p., a pena di stravolgere la differenziazione dei motivi codificata in quest'ultima disposizione, alla quale evidentemente rinvia la citata norma dell'art. 325. Tutto ciò senza considerare che la invocata dichiarazione dell'autista dell'automezzo (di cui si lamenta la mancata valutazione) aveva poca o nessuna valenza probatoria in ordine all'elemento soggettivo del reato, posto che l'asserita ignoranza dell'autista (dipendente) circa la natura di rifiuti delle sostanze trasportate non comportava evidentemente una identica ignoranza da parte del titolare della società trasportatrice (datore di lavoro). Stesso discorso va ripetuto per la seconda censura, sempre relativa all'elemento soggettivo del reato, giacché essa si configura - questa volta esplicitamente come denuncia di un difetto
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motivazionale, non ammissibile nella fattispecie cautelare de qua.
4 - Il ricorso andrebbe quindi disatteso.
Tuttavia dopo l'emissione dell'ordinanza impugnata è entrato in vigore il decreto legge n. 138 dell'8.7.2002, convertito, con modificazioni, nella legge 8.8.2002 n. 178, che, all'art. 14, ha 3
introdotto una interpretazione autentica della definizione di rifiuto, la quale - secondo i primi commenti dottrinali appare sicuramente riduttiva rispetto alla precedente nozione definita dall'art. 6 del D.Lgs. 22/1997.
Si apri così una questione rilevabile d'ufficio sulla natura di rifiuto delle sostanze trasportate. La nuova norma, infatti, ha meglio precisato il concetto di “disfarsi”, di “avere intenzione di disfarsi” e di “avere l'obbligo di disfarsi" di cui al predetto art. 6, (così restando probabilmente nei confini della dichiarata intenzione interpretativa); ma ha anche introdotto alcune deroghe che indubbiamente restringono la nozione di rifiuto (così traformandosi chiaramente in legge innovativa). In conclusione, per effetto della nuova norma, si definisce ora rifiuto ogni sostanza inclusa nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/1997: di cui il detentore "si disfi", che cioè il detentore sottoponga ad una delle attività di
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smaltimento o di recupero, che sono precisate negli allegati B e C del predetto decreto legislativo;
o di cui il detentore abbia “deciso di disfarsi", che cioè il detentore voglia destinare a una delle operazioni di smaltimento o di recupero, come sopra individuate;
o di cui il detentore abbia "l'obbligo di disfarsi" (cioè di destinare a smaltimento o recupero)
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in base a una disposizione di legge, a un provvedimento della pubblica autorità o alla natura stessa del materiale, e in particolare in base alla natura di sostanze pericolose, così come individuate nell'allegato D del D.Lgs. 22/1997. Tuttavia, le ultime due ipotesi (la decisione di disfarsi e l'obbligo di disfarsi) non ricorrono per legge quando si tratti di residui di produzione o di consumo effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o in diverso ciclo produttivo o di consumo a) senza subire alcun intervento di trattamento preventivo e senza recare pregiudizio all'ambiente, b) ovvero dopo aver subito un trattamento preventivo, ma senza che sia necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nel menzionato allegato C del D.Lgs. 22/1997.
Viene introdotta così una doppia deroga alla nozione generale di rifiuto. Costituisce rifiuto la sostanza di cui il detentore si disfi, avviandola allo smaltimento o al recupero. Ma una prima deroga si ha nei casi in cui il detentore destini la sostanza alla riutilizzazione nello stesso o in altro ciclo economico: in tali casi la sostanza non costituisce rifiuto. Una deroga alla deroga viene però introdotta quando la destinazione alla riutilizzazione comporti un trattamento preventivo incompatibile con la tutela ambientale, ovvero un trattamento di recupero del tipo di quelli disciplinati dal D.Lgs. 22/1997: in tali casi la sostanza costituisce rifiuto. In entrambi questi ultimi casi la deroga alla deroga si giustifica evidentemente con la ви ratio che ispira la disciplina ambientale vigente in materia di rifiuti. Si comprende meno la differenziazione di trattamento introdotta dalla nuova legge tra l'effettivo "disfarsi”(di cui alla prima ipotesi) e la semplice volontà o dovere di "disfarsi" (di cui alle ultime due ipotesi).
4.1 Comunque, la nuova norma, benché modificativa della nozione di rifiuto dettata dall'art. 6 lett. a) D.Lgs. 22/1997, è vincolante per il giudice, in quanto introdotta con atto avente pari efficacia legislativa della norma precedente. Inoltre, benché modificativa anche della nozione di rifiuto dettata dall'art. 1 della direttiva europea 91/156/CEE (letteralmente trasposta nel citato art. 6 D.Lgs. 22/1997), essa resta vincolante per il giudice italiano, posto che tale direttiva non è autoapplicativa (self executing). E' indiscutibile infatti che essa costituisce obblighi per gli stati della Comunità (Unione) Europea e non direttamente situazioni giuridiche attive o passive per i soggetti intrastatali, sicché ha necessità di essere (fedelmente) recepita dagli ordinamenti nazionali per diventare efficace verso questi ultimi. Il contrasto con la direttiva europea, semmai, può costituire oggetto di intervento della Commissione, che può aprire una “procedura di infrazione" contro lo Stato italiano, sino ad adire la Corte di Giustizia in caso di non adeguamento dello Stato al parere motivato della stessa Commissione, ai sensi dell'art. 226 (già 169) del Trattato di Roma.
Neppure può dirsi che il giudice abbia il potere o il dovere ex art. 234 (già 177) del Trattato di adire direttamente la Corte di Giustizia per acquisire una interpretazione pregiudiziale dell'atto europeo, non solo perché la direttiva europea è di chiara interpretazione, ma soprattutto perché, nella fattispecie, a dover essere interpretata è, semmai, la norma italiana, e non quella europea. In altri termini, la interpretazione pregiudiziale che compete alla Corte di Giustizia riguarda il Trattato o gli atti delle istituzioni della
Comunità e della BCE, non già gli atti del legislatore nazionale.
4.2 Così stabilita l'applicabilità diretta e immediata della norma di legge sopravvenuta, si tratta quindi di rivalutare la fattispecie concreta in esame alla luce della nuova norma. In particolare, occorre accertare se sussiste la natura di rifiuto delle sostanze trasportate dalla società Co.A.A.L., in base alla nuova più restrittiva definizione del rifiuto stesso. Tale accertamento, peraltro, non compete al giudice di legittimità, al quale sfugge la cognizione di tutti gli elementi di fatto che possono essere rilevanti per il giudizio;
ma va più correttamente demandata al giudice di merito, in sede di rinvio.
Posto che i residui oleosi di cui si tratta appaiono rientrare nelle sostanze pericolose di cui al menzionato allegato D del D.Lgs. 22/1997 (sembrano venire in rilievo specialmente i numeri 1301, 1302, 1304, 1305 e 1306 del Codice CER), il giudice di merito dovrà in particolare verificare se il detentore (che nella fattispecie si identifica nella società Porto Petroli) se ne era effettivamente disfatto, avviandoli a una delle suddette operazioni di smaltimento o di recupero;
oppure se voleva riutilizzarli in un altro ciclo di produzione o di consumo, dopo un trattamento preventivo incompatibile con la tutela dell'ambiente, ovvero dopo un trattamento preventivo che comportasse una delle operazioni di recupero come sopra identificate (per es. destinandoli a una utilizzazione come combustibile, identificata in R1, oppure a una rigenerazione o un altro reimpiego dell'olio, identificata in R 9 dell'allegato C del D.Lgs.
22/1997). Ove una di queste ipotesi risultasse positivamente verificata, ne sarebbe confermata la natura di rifiuto delle sostanze trasportate dalla società Co.A.A.L.: sarebbe cioè confermato il presupposto materiale dei reati ipotizzati, e quindi il fumus commissi delicti, posto che sugli altri elementi materiali della condotta (raccolta e trasporto delle sostanze) e sull'elemento psicologico si è già formato il c.d. giudicato cautelare. Per conseguenza sarebbe confermata la legittimità del sequestro preventivo, atteso che anche il nesso pertinenziale tra automezzi e reati, nonché la esigenza cautelare risultano coperti dal medesimo giudicato cautelare.
P.Q.M.
la corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Genova.
Così deciso in Roma il 13.11.2002.
Il Presidente
(Giuseppe Savignano) Il consigliere relatore
(Pierluigi Onorato)
Puring Quoul Il cancelliere
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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A il 29 GEN. 2003 C
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dott Fiorella Donati 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Con ordinanza n. 47/02 dell'8.6.2002 il tribunale di Genova, in sede di riesame, confermava il sequestro preventivo disposto il 10.5.2002 dal g.i.p. dello stesso tribunale su alcuni rimorchi stradali utilizzati dalla società Co.A.A.L. per il trasporto di rifiuti pericolosi. OS CO, quale legale rappresentante della predetta società, era indagato, in concorso con il legale rappresentante della Porto Petroli s.p.a di Genova., Italo Righi, e con il legale rappresentante della Maxi Calor s.r.l., Amelio Passerotti, e con altri, per i reati continuati p. e p. dall'art. 51, comma 1, lett. b), D.Lgs. 22/1977 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) e dall'art. 52, comma 3, D.Lgs. 22/1977 in relazione all'art. 483 c.p. (trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario).
In sintesi, il tribunale osservava quanto segue.
La società Porto Petroli importava ingenti quantità di miscele e residui oleosi (slops), derivanti da svuotamento dei bracci di scarico delle valvole di sicurezza, dal recupero di idrocarburi presenti nelle acque di spiazzamento degli oleodotti, dagli idrocarburi provenienti dal trattamento delle acque reflue. Quindi procedeva alla decantazione delle sostanze, che poi cedeva alla s.r.l. Recol di NO TT, la quale a sua volta procedeva a un ulteriore