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Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2023, n. 28219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28219 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da ES EP, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari 1'08/11/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Massimo Galasso, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi i ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui EP ES è stato condannato per il reato di calunnia per aver denunciato ai carabinieri la falsità di un assegno bancario posto all'incasso da ON ON, evidenziando nella occasione una serie di anomalie del titolo quali la firma apocrifa, l'assenza di timbro della cooperativa emittente della quale l'imputato era presidente;
dette circostanze sarebbero state fuorvianti - la prima- e - la seconda- non vera in quanto lo stesso imputato aveva consegnato l'assegno al ON nell'ambito di una transazione. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 28219 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 22/02/2023 In tal modo l'imputato avrebbe simulato tracce dei reati di ricettazione, appropriazione indebita di cose smarrite e falso in scrittura privata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza per la omessa notifica del rinnovo dell'avviso di fissazione dell'udienza dell'8 novembre 2021 all'imputato presso il domicilio dichiarato. Si assume che nel giudizio di appello il processo, chiamato all'udienza del 19.4.2021, fu rinviato all'8 novembre per legittimo impedimento dell'imputato e che l'avviso contenente la indicazione della nuova data sarebbe stato comunicato via pec al solo difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza prima tentare la comunicazione presso il domicilio dichiarato dall'imputato presso il luogo di residenza. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. I Giudici di appello avrebbero travisato il significato della testimonianza di NI GI - cioè del direttore della banca presso la quale era aperto il conto su cui era stato tratto l'assegno -, il quale aveva chiarito come il conto fosse intestato alla cooperativa - poi fallita- e non personalmente all'imputato e che il conto era stato chiuso nel 2010 con annullamento di tutti gli assegni, compreso quello -per il quale si procede- poi posto all'incasso cinque anni dopo, e che la firma apposta su quell'assegno era in parte difforme. La Corte, si argomenta, avrebbe erroneamente utilizzato dette dichiarazioni solo per evidenziare la inattendibilità del teste. La Corte avrebbe inoltre errato nel ritenere che la querela fosse "abbastanza decisa" nel lamentare la falsificazione dell'assegno, avendo il ES evidenziato che non fossero a lui appartenenti il segno grafico, le scritture di riempimento e la sottoscrizione;
dette affermazioni, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, sarebbero state in realtà - almeno in parte - confermate dalla stessa parte civile che aveva riferito di aver egli scritto la somma per esteso e la cifra sul titolo di credito. Sotto altro profilo la sentenza sarebbe viziata quanto alla prova del dolo 3. E stata depositata una memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si sviluppano ulteriormente le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Il primo motivo è inammissibile perché generico non essendo stato chiarito cosa accadde all'udienza dell'8/11/2021, in cui fu presente il difensore di fiducia dell'imputato, e se questi dedusse la nullità ipotizzata: non è stata allegata la dichiarazione di domicilio e non sono stati allegati neppure i verbali delle due udienze a cui si è fatto riferimento. Un motivo generico e dunque inammissibile 3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso. La Corte d'appello, con una motivazione puntuale, ha ricostruito i fatti, valutato le prove e chiarito che: a) l'assegno in questione fu consegnato dall'imputato alla parte civile sin dal 2009, nell'ambito di una transazione tra la cooperativa, di cui era presidente ES, e alcuni dipendenti- tra cui RO che erano creditori di alcune somme;
b) l'imputato si impegnò a pagare le somme nei termini indicati nella transazione, ma poi non adempì le proprie obbligazioni;
c) l'imputato consegnò l'assegno in garanzia, firmato in bianco, con la sola intestazione dei beneficiari;
d) l'assegno fu emesso sul conto personale di ES e non su quello della cooperativa;
e) EM pose all'incasso il titolo il 22.9.2014, cioè poco prima della denuncia, quando il conto corrente era stato chiuso da anni. Da tale quadro probatorio la Corte ha fatto derivare la prova della falsità delle circostanze indicate in querela - di cui si è detto- e, dunque, la prova della contestata calunnia. 4. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità, perché, da una parte, è generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, sollecita una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in questa sede. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Massimo Galasso, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi i ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui EP ES è stato condannato per il reato di calunnia per aver denunciato ai carabinieri la falsità di un assegno bancario posto all'incasso da ON ON, evidenziando nella occasione una serie di anomalie del titolo quali la firma apocrifa, l'assenza di timbro della cooperativa emittente della quale l'imputato era presidente;
dette circostanze sarebbero state fuorvianti - la prima- e - la seconda- non vera in quanto lo stesso imputato aveva consegnato l'assegno al ON nell'ambito di una transazione. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 28219 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 22/02/2023 In tal modo l'imputato avrebbe simulato tracce dei reati di ricettazione, appropriazione indebita di cose smarrite e falso in scrittura privata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza per la omessa notifica del rinnovo dell'avviso di fissazione dell'udienza dell'8 novembre 2021 all'imputato presso il domicilio dichiarato. Si assume che nel giudizio di appello il processo, chiamato all'udienza del 19.4.2021, fu rinviato all'8 novembre per legittimo impedimento dell'imputato e che l'avviso contenente la indicazione della nuova data sarebbe stato comunicato via pec al solo difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza prima tentare la comunicazione presso il domicilio dichiarato dall'imputato presso il luogo di residenza. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. I Giudici di appello avrebbero travisato il significato della testimonianza di NI GI - cioè del direttore della banca presso la quale era aperto il conto su cui era stato tratto l'assegno -, il quale aveva chiarito come il conto fosse intestato alla cooperativa - poi fallita- e non personalmente all'imputato e che il conto era stato chiuso nel 2010 con annullamento di tutti gli assegni, compreso quello -per il quale si procede- poi posto all'incasso cinque anni dopo, e che la firma apposta su quell'assegno era in parte difforme. La Corte, si argomenta, avrebbe erroneamente utilizzato dette dichiarazioni solo per evidenziare la inattendibilità del teste. La Corte avrebbe inoltre errato nel ritenere che la querela fosse "abbastanza decisa" nel lamentare la falsificazione dell'assegno, avendo il ES evidenziato che non fossero a lui appartenenti il segno grafico, le scritture di riempimento e la sottoscrizione;
dette affermazioni, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, sarebbero state in realtà - almeno in parte - confermate dalla stessa parte civile che aveva riferito di aver egli scritto la somma per esteso e la cifra sul titolo di credito. Sotto altro profilo la sentenza sarebbe viziata quanto alla prova del dolo 3. E stata depositata una memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si sviluppano ulteriormente le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Il primo motivo è inammissibile perché generico non essendo stato chiarito cosa accadde all'udienza dell'8/11/2021, in cui fu presente il difensore di fiducia dell'imputato, e se questi dedusse la nullità ipotizzata: non è stata allegata la dichiarazione di domicilio e non sono stati allegati neppure i verbali delle due udienze a cui si è fatto riferimento. Un motivo generico e dunque inammissibile 3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso. La Corte d'appello, con una motivazione puntuale, ha ricostruito i fatti, valutato le prove e chiarito che: a) l'assegno in questione fu consegnato dall'imputato alla parte civile sin dal 2009, nell'ambito di una transazione tra la cooperativa, di cui era presidente ES, e alcuni dipendenti- tra cui RO che erano creditori di alcune somme;
b) l'imputato si impegnò a pagare le somme nei termini indicati nella transazione, ma poi non adempì le proprie obbligazioni;
c) l'imputato consegnò l'assegno in garanzia, firmato in bianco, con la sola intestazione dei beneficiari;
d) l'assegno fu emesso sul conto personale di ES e non su quello della cooperativa;
e) EM pose all'incasso il titolo il 22.9.2014, cioè poco prima della denuncia, quando il conto corrente era stato chiuso da anni. Da tale quadro probatorio la Corte ha fatto derivare la prova della falsità delle circostanze indicate in querela - di cui si è detto- e, dunque, la prova della contestata calunnia. 4. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità, perché, da una parte, è generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, sollecita una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in questa sede. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2023.