Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 3
Ai fini della sussistenza di un licenziamento collettivo e della applicabilità della relativa disciplina, il dato testuale contenuto nell'art. 24, primo comma, della legge n. 223 del 1991, fa riferimento in modo inequivoco ad almeno cinque "licenziamenti", nell'arco di 120 giorni, e di fronte ad una formula così precisa non vi è spazio, neppure ricorrendo ad un criterio logico, per una interpretazione che estenda la nozione giuridica di licenziamento fino a ricomprendervi anche atti di risoluzione consensuale o atti di recesso del lavoratore, ancorché sollecitati dal datore di lavoro; ne consegue che le dimissioni di alcuni lavoratori, ancorché agevolate da provvidenze ed incentivi, non possono essere equiparate al licenziamento ai fini del computo dei recessi necessari per l'attivazione della procedura sui licenziamenti collettivi.
In caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere diversamente distribuite, secondo insindacabili scelte imprenditoriali, senza che con ciò venga meno l'effettività di tale soppressione.
Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l'onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore nell'ambito della organizzazione aziendale - concernendo un fatto negativo - deve essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi. Detto onere deve comunque essere mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva o indiziaria, con l'ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non essendo gravato dal relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego.( Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, a fronte del licenziamento del lavoratore addetto ad attività di assistenza tecnica ai registratori di cassa e alle stampanti, aveva accertato che il servizio di assistenza ai registratori di cassa era stato soppresso e che il servizio di assistenza per le stampanti era stato affidato al personale che già si occupava di riparazione computer, senza alcun aumento del numero degli addetti al settore).
Commentario • 1
- 1. Rapporto di lavoro, licenziamento per giustificato motivo, repechage del lavoratore licenziato, onere della provaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 maggio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12037 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL MU UI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA ELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE FERRARA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RTC INTERNATIONAL SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore dott.ssa PAOLA SANTILLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3482/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 09/08/01 - R.G.N. 46278/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con ricorso del 10.2.1997 al Pretore di Napoli, GI el IO, premesso di aver lavorato alle dipendenze della R.T.C. Internazionale s.p.a. dal 19.7.1992 con qualifica di tecnico e con mansioni di addetto alla riparazione di apparecchiature elettroniche, stampanti e registratori di cassa, lamentava di essere stato licenziato con lettera del 4.12.1995 a causa della dismissione dell'attività inerente l'assistenza ai registratori di cassa. Sosteneva il ricorrente che il licenziamento era illegittimo sia perché adottato in violazione della procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge n.223 del 1991, sia per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo. Chiedeva pertanto la reintegrazione nel posto di lavoro.
La società si costituiva e si opponeva alla domanda.
Il Pretore, con sentenza del 20.5.1999, rigettava la domanda. L'appello proposto dal lavoratore veniva respinto dal Tribunale di Napoli con sentenza depositata il 9 agosto 2001. A sostegno della decisione il Tribunale osservava: che nella specie non era applicabile la procedura di mobilità di cui alla legge n. 223/1991 mancando il presupposto del licenziamento di almeno cinque lavoratori nell'arco di 120 giorni, non potendo ricomprendersi nel novero dei licenziamenti le spontanee dimissioni di alcuni lavoratori, ancorché incentivate;
che nella specie doveva ritenersi provata l'impossibilità per la società di impiegare il lavoratore licenziato per soppressione del posto di lavoro in altre mansioni equivalenti a quelle in precedenza esercitate, atteso che la società non aveva proceduto ad altre assunzioni e che la copertura delle mansioni in parte rimaste (quali l'assistenza alle stampanti) era stata affidata al personale addetto alla riparazione di computers.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso sostenuto da due motivi. La R.T.C. Internazionale s.p.a. in liquidazione resiste con controricorso.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 4 e 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, e sostiene che ai fini dell'obbligatorietà della procedura di licenziamento collettivo, devono computarsi, nel conto dei licenziamenti effettuati, tutti gli atti risolutivi del rapporto che non siano imputabili alla libera determinazione del lavoratore ed in particolare le c.d. dimissioni incentivate, che costituiscono una delle offerte tipiche che provengono dalle imprese in occasione di processi di ristrutturazione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604 del 1966 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la società non aveva dato la prova della impossibilità di adibire il lavoratore licenziato in altro posto di lavoro con mansioni simili a quelle svolte in precedenza, risultando dall'istruzione probatoria che il lavoratore poteva essere addetto alla riparazioni di stampanti, settore questo rimasto in funzione e redistribuito tra il personale ancora in forza alla società. Lamenta, altresì, che il Tribunale non avrebbe in alcun modo spiegato per quale motivo il EL IO, che pure aveva assolto all'onere di indicazione dell'esistenza in azienda di mansioni compatibili, non poteva essere utilizzato dalla società con mansioni di riparatore di stampanti, benché questi avesse già in precedenza svolto simili mansioni.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, ai fini della sussistenza di un licenziamento collettivo e della applicabilità della relativa normativa, il riferimento testuale dell'art. 24 primo comma della legge n. 223 del 1991 è ad almeno cinque
"licenziamenti" nell'arco di 120 giorni, 5 per cui, di fronte ad una formulazione così precisa, non vi è (spazio sul piano lessicale, neppure ricorrendo ad un criterio logico, per una l'interpretazione che estenda la nozione giuridica di licenziamento fino a ricomprendervi anche atti di risoluzione consensuale o atti di recesso del lavoratore, ancorché, sollecitati dal datore di lavoro, solo perché i anch'essi in qualche modo ricollegabili alla stessa scelta economico organizzativa che ha portato ai licenziamenti. Infatti nel vigente ordinamento il "licenziamento" costituisce la vicenda finale di un rapporto di lavoro che si concreta in un atto di espulsione del prestatore intimato dal datore, che ne assume unilateralmente l'iniziativa nell'esercizio dei suoi poteri, e che si distingue nettamente da altre forme di risoluzione del rapporto di lavoro, quali la risoluzione consensuale o le dimissioni del lavoratore, nelle quali elemento, caratteristico è (anche o solo) la dichiarazione negoziale del lavoratore di interrompere il rapporto.
Pertanto, le dimissioni di alcuni lavoratori, ancorché agevolate da provvidenze ed incentivi, non possono essere equiparate al i licenziamento ai fini del computo dei recessi necessari per, l'attivazione della procedura sui licenziamenti collettivi (cfr. Cass. N. 13751 del 2000, Cass. N. 14736 del 2002). A questo orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, si è uniformato anche il Tribunale di Napoli, ragione per cui le censure proposte con il primo motivo di ricorso non possono che essere disattese. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato. È stato altresì precisato che in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite, secondo insindacabili scelte imprenditoriali, senza che con ciò venga meno l'effettività di tale soppressione (conf. Cass. N. 8396 del 2002, Cass. n. 11241 del 1993, Cass. S.U. n. 7295 del 1986 in motivazione). Costituisce parimenti principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'onere della prova relativo all'impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale - concernendo un fatto negativo - deve essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica (Cass. n. 10- 527 del 1996, Cass. n. 3030 del 1999); detto onere, ha precisato la Corte, deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria (Cass. n. 3198 del 1987, Cass. n. 8254 del 1992), con l'ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di repechage (Cass. N. 8396 del 2002, Cass. n. 10559 del 1998, Cass. n. 8254 del 1992). Nella specie il giudice del gravame ha fatto corretta applicazione di tali principi, pienamente condivisi dal Collegio;
il Tribunale, infatti, con motivazione congrua e coerente, sulla base delle risultanze istruttorie, ha rilevato che nel caso di specie l'attività di assistenza tecnica ai registratori di cassa è stata dismessa dalla società, che successivamente al licenziamento del EL IO non si è proceduto ad altra assunzione e che la copertura delle mansioni (lf) rimaste (quali l'assistenza alle stampanti) è stata affidata al personale addetto alla riparazione dei computers senza alcun aumento dei dipendenti addetti a tale settore;
da queste circostanze il giudice del gravame ha tratto il convincimento dell'assolvimento da parte della società dell'onere di provare la impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la sua qualifica, visto che la pretesa del EL IO di essere utilizzato per l'assistenza alle stampanti si è dimostrata incompatibile con la insindacabile scelta aziendale di affidare tale settore al personale già addetto alla riparazione dei computers.
Ne consegue che le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, sia per violazione della legge n. 604 del 1966 che per vizi di motivazione, sono manifestamente infondate. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro oltre ad euro millecinquecento per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003