Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12037
CASS
Sentenza 9 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Ai fini della sussistenza di un licenziamento collettivo e della applicabilità della relativa disciplina, il dato testuale contenuto nell'art. 24, primo comma, della legge n. 223 del 1991, fa riferimento in modo inequivoco ad almeno cinque "licenziamenti", nell'arco di 120 giorni, e di fronte ad una formula così precisa non vi è spazio, neppure ricorrendo ad un criterio logico, per una interpretazione che estenda la nozione giuridica di licenziamento fino a ricomprendervi anche atti di risoluzione consensuale o atti di recesso del lavoratore, ancorché sollecitati dal datore di lavoro; ne consegue che le dimissioni di alcuni lavoratori, ancorché agevolate da provvidenze ed incentivi, non possono essere equiparate al licenziamento ai fini del computo dei recessi necessari per l'attivazione della procedura sui licenziamenti collettivi.

In caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere diversamente distribuite, secondo insindacabili scelte imprenditoriali, senza che con ciò venga meno l'effettività di tale soppressione.

Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l'onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore nell'ambito della organizzazione aziendale - concernendo un fatto negativo - deve essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi. Detto onere deve comunque essere mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva o indiziaria, con l'ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non essendo gravato dal relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego.( Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, a fronte del licenziamento del lavoratore addetto ad attività di assistenza tecnica ai registratori di cassa e alle stampanti, aveva accertato che il servizio di assistenza ai registratori di cassa era stato soppresso e che il servizio di assistenza per le stampanti era stato affidato al personale che già si occupava di riparazione computer, senza alcun aumento del numero degli addetti al settore).

Commentario1

  • 1Rapporto di lavoro, licenziamento per giustificato motivo, repechage del lavoratore licenziato, onere della provaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 maggio 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12037
Data del deposito : 9 agosto 2003

Testo completo