Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14736
CASS
Sentenza 17 ottobre 2002

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Massime1

Le dimissioni di alcuni lavoratori, ancorché agevolate da provvidenze ed incentivi, non possono essere equiparate al licenziamento ai fini del computo dei recessi necessari per l'attivazione della procedura sui licenziamenti collettivi di cui alla legge n. 223 del 1991.

Commentario1

  • 1Licenziamento collettivo
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

    Questa voce è stata aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Con il termine procedura di mobilità oggi si indica il licenziamento collettivo, che l'imprenditore può adottare in presenza delle due seguenti condizioni, previste dalla Legge 223/1991: la prima ricorre allorquando l'imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari al superamento della Cassa; la seconda si verifica allorquando l'imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14736
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14736
Data del deposito : 17 ottobre 2002

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