Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
Le dimissioni di alcuni lavoratori, ancorché agevolate da provvidenze ed incentivi, non possono essere equiparate al licenziamento ai fini del computo dei recessi necessari per l'attivazione della procedura sui licenziamenti collettivi di cui alla legge n. 223 del 1991.
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- 1. Licenziamento collettivoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Questa voce è stata aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Con il termine procedura di mobilità oggi si indica il licenziamento collettivo, che l'imprenditore può adottare in presenza delle due seguenti condizioni, previste dalla Legge 223/1991: la prima ricorre allorquando l'imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari al superamento della Cassa; la seconda si verifica allorquando l'imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14736 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GIANCARLI D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS ME, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO PAPA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EUROCONSERVE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro- tempore nonché CONCORDATO PREVENTIVO EUROCONSERVE S.P.A., in persona commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, rappresentati e difesi dagli avvocati NUNZIO RIZZO, BRUNO PIACCI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1216/99 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 21/10/99 R.G.N. 191/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato PETRACCA per delega PIACCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'8 novembre 1993 NI RU conveniva in giudizio avanti al RE di Avellino la Euroconserve s.p.a., presso la quale aveva lavorato dal 1972 con qualifica di impiegato e mansioni di addetto alla gestione dello spaccio e della mensa aziendale, chiedendo che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli con atto del 15 ottobre 1993, pochi giorni prima del 19.10.1993, data di scadenza della CIGS, con reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno. A sostegno del ricorso il RU deduceva che la società aveva violato gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali per la conservazione dei livelli occupazionali, non aveva osservato le norme previste dalla legge n. 223 del 1991 sui licenziamenti collettivi ed aveva violato i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
La Euroconserve si costituiva ed eccepiva la inapplicabilità della normativa sui licenziamenti collettivi, poiché nella specie era stato attuato un licenziamento individuale plurimo giustificato dalla riorganizzazione aziendale.
Il RE, con sentenza n. 2184 del 1998, dichiarava illegittimo il licenziamento perché la società avrebbe dovuto osservare le procedure previste dalla legge n. 223 del 1991 in quanto l'art. 4 impone tale osservanza quando il licenziamento, anche di un solo dipendente, segua immediatamente la CIGS.
Entrambe le parti proponevano appello. Nel giudizio interveniva volontariamente il Concordato preventivo della Euroconserve s.p.a. aderendo alle conclusioni della società appellante principale. Il Tribunale di Avellino, con sentenza depositata il 21 ottobre 1999, in totale riforma della sentenza di primo grado, respingeva tutte le domande proposte dal RU.
A sostegno della decisione il Tribunale, quanto all'appello principale della società, osservava:
che la decisione del RE era viziata da extrapetizione poiché il profilo di illegittimità del licenziamento ritenuto da quel giudice era fondato sulla pretesa violazione dell'art. 4 e quindi su un titolo nuovo rispetto alla domanda iniziale del ricorrente, il quale aveva dedotto la violazione dell'art. 24 assumendo che vi era stato un licenziamento di sei dipendenti nell'arco di 120 giorni;
che l'art. 24, laddove prevede ai fini dell'applicazione delle garanzie per i licenziamenti collettivi, che siano effettuati almeno cinque licenziamenti, deve essere interpretato in modo tassativo e con esclusione di qualsiasi estensione analogica, sicché la pretesa del RU di conteggiare anche le dimissioni incentivate di alcuni lavoratori era priva di fondamento;
che il tenore degli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali il 4 ed il 30 settembre 1992 era quello di conservare i livelli occupazionali risultanti all'esito degli interventi di risistemazione e ristrutturazione aziendale, nell'ambito dei quali era stata inserita la soppressione del servizio mensa;
che in particolare la società non aveva preso alcun impegno per la conservazione della mensa aziendale;
che la notevole contrazione dell'attività dello spaccio aveva giustificato la soppressione del posto di addetto a tale servizio, che era stato unificato con le funzioni inerenti al magazzino ed affidate ad altro lavoratore;
che la società non aveva alcun obbligo di ricollocare il RU all'interno di altre aziende del gruppo "Multifin", non risultando provata in alcun modo la sua appartenenza a tale gruppo;
che non era nemmeno consentito all'azienda di assegnare il RU, con il suo consenso, a mansioni inferiori ostandovi il disposto dell'art. 2103 cod. civ. il Tribunale inoltre dichiarava assorbito l'appello incidentale del RU e rilevava che comunque esso doveva ritenersi inammissibile, sia perché privo della indicazione dei motivi specifici su cui si fondava, essendosi il RU limitato a manifestare genericamente la volontà di "ottenere anche l'accoglimento di quelle domande non accolte in primo grado", sia perché non notificato alla controparte. Avverso questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. La Euroconserve s.p.a. ha resistito con controricorso. Il Concordato preventivo della Euroconserve s.p.a. non si è costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale del RU, ritenendo infondati i motivi addotti dal giudice del gravame a sostegno di tale affermazione.
Con il secondo, articolato, motivo si censura la sentenza impugnata sotto vari profili.
Sotto un primo profilo si censura la sentenza nella parte in cui ha annullato la sentenza del RE perché viziata da extrapetizione e si sostiene che nel ricorso introduttivo il lavoratore aveva implicitamente dedotto la violazione dell'art. 4 legge n. 223/1991, come correttamente ritenuto dal RE;
rileva al riguardo il ricorrente che, trattandosi nella specie di lavoratori in CIGS, ai quali è riconosciuto il diritto al rientro in azienda al termine del periodo di cassa integrazione, è fatto divieto al datore di lavoro di adottare provvedimenti di licenziamento individuali, essendo questi tenuto ad adottare la procedura di mobilità nel caso in cui non possa riutilizzare uno o più cassintegrati.
Sotto un secondo profilo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'azienda, nel procedere ai licenziamenti individuali, abbia rispettato gli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali. Secondo il ricorrente, invece, con gli accordi intercorsi tra i sindacati e la Euroconserve nel marzo 1992, in previsione della ristrutturazione aziendale, ribaditi nel settembre del 1992, prima dell'inizio della CIGS (intervenuta dal 18.10.1992 al 19.10.1993), l'azienda si era impegnata a non procedere a licenziamenti al termine del periodo di CIGS.
Sotto un terzo profilo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la violazione dell'art. 24 legge n. 223/1991 sui licenziamenti collettivi per non essere conteggiabili tra i licenziamenti le cessazioni di rapporti di lavoro dovute a dimissioni incentivate. Al riguardo si osserva che nella specie dette dimissioni erano state agevolate proprio al fine di contenere i licenziamenti individuali nei limiti consentiti dalla legge, sicché l'operazione complessiva dei licenziamenti e delle dimissioni era viziata da causa illecita, in quanto diretta ad eludere l'applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi.
Con il terzo motivo si deduce che il datore di lavoro non avrebbe provato l'esistenza dei presupposti giustificanti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed in particolare l'avvenuta soppressione del posto e l'impossibilità di riutilizzare il RU in altro settore dell'azienda. Infatti, lo spaccio era stato riattivato nell'aprile del 1993 e l'affidamento della sua gestione ad altro lavoratore (tale BI) deve ritenersi illegittima sia perché l'azienda, avendo riattivato la posizione lavorativa del RU, secondo buona fede aveva l'obbligo di richiamare quest'ultimo dalla CIGS, sia perché il BI, inquadrato al 5^ livello con qualifica di operaio, non poteva essere destinato alle mansioni superiori di addetto allo spaccio, mentre era il RU a rivestire la qualifica richiesta per la copertura di entrambi i posti (spaccio e magazzino). Con il quarto motivo si sostiene che la società non ha assolto all'obbligo di provare la impossibilità di collocare diversamente il lavoratore licenziato in altre aziende del gruppo Multifin. Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la Euroconserve poteva legittimamente risolvere il rapporto di lavoro, benché le parti avessero concordato la possibilità di una diversa sistemazione del lavoratore previa sua dequalificazione, in quanto il divieto posto dall'art. 2103, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non opera nel caso in cui sia lo stesso lavoratore ad accettare la dequalificazione al fine di conservare il posto di lavoro.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Non risponde infatti ai requisiti di specificità richiesti dalla legge l'appello incidentale con il quale la parte si limiti a chiedere "l'accoglimento di quelle domande (o di quella parte di esse) non accolte in primo grado". Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la disposizione dell'art. 342 c.p.c., che richiede la specificità dei motivi di appello, implica la necessità che la manifestazione volitiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le situazioni investite dal gravame onde consentire all'appellato ed al giudice di valutare esattamente la portata di essa, sicché l'inosservanza di tale onere determina l'inammissibilità dell'atto di appello, che non può essere sanata da deduzioni successive (cfr. tra le tante Cass. n. 5068 del 2001, Cass. n. 7524 del 1997, Cass. n. 169 del 1996). Con i restanti motivi di ricorso il lavoratore deduce l'invalidità del licenziamento per violazione della legge n. 223 del 1991 (secondo motivo) e, in via gradata, per insussistenza dei presupposti del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (terzo, quarto e quinto motivo).
La prima censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente si duole della rilevata extrapetizione della pronuncia pretorile, è infondata. Il RE aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per il mancato rispetto delle procedure previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223/1991 sull'assunto che l'impresa ammessa al trattamento di CIGS, ove non possa garantire al termine di essa il reimpiego di tutti i lavoratori cassintegrati o anche di uno solo di essi, è tenuta ad avviare la procedura di messa in mobilità e non può procedere a licenziamenti individuali. Il Tribunale, accogliendo sul punto l'appello della società, ha ritenuto che nel ricorso introduttivo il RU non abbia mai prospettato l'illegittimità del licenziamento per la violazione delle norme sulla procedura di mobilità di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 223/1991, ma che abbia dedotto soltanto la violazione delle norme sui licenziamenti collettivi, di cui all'art. 24 della stessa legge e in via subordinata l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo.
Come è noto l'interpretazione della domanda costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. Nella specie l'apprezzamento del Tribunale, congruamente motivato, non presenta vizi logici e contraddizioni, come è dato rilevare dalla lettura della domanda introduttiva trascritta dal ricorrente nel ricorso per cassazione, atteso che in detta domanda non si fa alcun esplicito riferimento alla inosservanza della procedura di mobilità ed il generico richiamo alla legge n. 223 del 1991, nel contesto del discorso, è chiaramente riferibile alla dedotta inosservanza delle norme sui licenziamenti collettivi. Orbene, non vi è dubbio che la procedura di mobilità, regolata dagli artt. 4 e 5 della legge per l'ipotesi in cui l'impresa ammessa alla CIGS non possa utilmente ricollocare in tutto o in parte i cassintegrati al termine del trattamento, è istituto diverso dal c.d. licenziamento collettivo, previsto e disciplinato dal successivo art. 24 per il caso in cui l'impresa, non ammessa o non avente diritto alla CIGS, proceda al licenziamento di almeno cinque dipendenti nell'arco di 120 giorni, ancorché le procedure di consultazione sindacali siano coincidenti. Conseguentemente diversa è la causa petendi della domanda giudiziale fondata sull'una o sull'altra normativa, come esattamente ritenuto dal Tribunale. Infondato è anche il terzo profilo di doglianza contenuto nel secondo motivo, con il quale si è dedotto l'invalidità del licenziamento individuale per inosservanza delle procedure previste dall'art. 24 cit.
Al riguardo il Tribunale ha correttamente rilevato che le dimissioni di alcuni lavoratori, ancorché agevolate da provvidenze ed incentivi, non possono essere equiparate al licenziamento ai fini del computo dei recessi necessari per l'attivazione della procedura sui licenziamenti collettivi;
in primo luogo per la sostanziale diversità dei due atti, il primo rimesso alla volontà del lavoratore, il secondo a quella del datore di lavoro;
in secondo luogo perché la normativa speciale sui licenziamenti collettivi non consente interpretazioni estensive, e ancor meno analogiche, tali da poter ricomprendere nella figura del "licenziamento" anche negozi completamente diversi, come le dimissioni del lavoratore, assolutamente non riconducibili agli atti di recesso di provenienza datoriale.
Quanto poi alla asserita nullità dei licenziamenti e delle dimissioni per illiceità della causa, in quanto negozi collegati diretti ad eludere l'applicazione delle norme imperative sui licenziamenti collettivi, il Tribunale ha fondatamente rilevato che nella specie è mancata ogni prova del necessario accordo simulatorio tra le parti interessate alla frode e che la non contestata volontà della società di procedere ad una riduzione del personale agevolando le dimissioni volontarie dei lavoratori non presenta alcun profilo di illegittimità.
Queste argomentazioni del Tribunale, alle quali in ricorso il lavoratore non oppone alcuna serie considerazione sul piano giuridico, sono pienamente condivisibili, con la conseguenza che le doglianze del ricorrente devono essere completamente disattese. Appare invece fondata la doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del Tribunale, della violazione da parte dell'azienda degli impegni assunti con le organizzazioni sindacali di non procedere a licenziamenti al termine della CIGS. Il giudice del gravame, infatti, dopo aver dato atto che il 4 ed il 30 settembre 1992 (in vista della ristrutturazione aziendale e della CIGS, prevista dal 18.10.1992 al 19.10.1993) tra la Euroconserve e le OO.SS. erano stati siglati tre accordi con i quali l'azienda si impegnava a "mantenere l'attuale organizzazione del lavoro alla fine della ristrutturazione, comprendendo tutte le unità in forza", ha ritenuto che tale impegno si riferisse "alla conservazione dei livelli occupazionali risultanti all'esito degli interventi di risistemazione e ristrutturazione aziendale, nell'ambito dei quali si è inserita la soppressione del servizio mensa, la riduzione di quello dello spaccio e l'accorpamento della gestione di quest'ultimo a quella del magazzino, con soppressione di un posto di lavoro". Orbene, a fronte della chiaro senso letterale dell'accordo, di mantenere "l'attuale" organizzazione del lavoro (cioè quella esistente al 30.9.1992) "comprendendo tutte le unità in forza" (a quella data), l'interpretazione datane dal Tribunale, secondo cui l'impegno si riferiva al mantenimento del livello occupazionale residuato dopo la ristrutturazione, è assolutamente apodittico ed immotivato, non avendo quel giudice spiegato su quali basi testuali, logiche e razionali poteva giustificarsi una siffatta interpretazione.
Sul punto si impone pertanto un riesame da parte di altro giudice di merito;
questi, qualora dovesse addivenire ad una interpretazione diversa da quella accolta dal Tribunale di Avellino, dovrà porsi il problema, non affrontato da quel giudice, della natura e del valore dei predetti accordi e della incidenza dell'inadempimento degli accordi medesimi da parte dell'azienda sulla validità o sull'efficacia dell'impugnato licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
L'accoglimento della doglianza in esame, implicando la possibilità di un annullamento del licenziamento per violazione degli accodi sindacali, comporta l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso. In definitiva, per quanto sopra esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2002