Sentenza 29 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2002, n. 7821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7821 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
1 A E I 6 N 5 P ес R 9 . O 1 I A / 0 78 2 1/02 N Z T 4 - / A U 6 REPUBBLICA ITALIAN R B 2 B . T I . S L R I R L . P IN DEL POPO ITAL NO G A T . E . D R B L A E A T A CORTE S PREMA DI CASSAZIONE D D 1 Oggetto I M S 3 E E 1 N E T T SEZIONE TRIBUTARIA . S Tributaria Девид ово N A N I E : A S M E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Bruno SACCUCCI R.G.N. 14605/00 21618 Dott. Giovanni PAOLINI Bel. Consigliere Cron. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere - Ud.14/01/02 - Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 71110 sul ricorso proposto da: 5MORI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALANDRA 6, presso lo studio dell'avvocato ITALO GALLIGANI, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNA FIORE, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
$2002 - controricorrente la sentenza n. 201/99 della Commissione 57 avverso -1- tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 29/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato FIORE, che si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore rigetto del ricorso. Book. Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR RI, con ricorso proposto 1'1 ottobre 1993 a' termini degli artt. 15 e SS. d.p.r. 26.10.1972 n. 636, impugnò dinanzi alla, già operante, Commissione tributaria di primo grado di Lucca l'avviso di accertamento n. 4101001274, notificatogli 1'8 settembre 1993, con il quale l'Ufficio distrettuale II.DD. di Castelnuovo Garfagnana, rettificando la dichiarazione da lui presentata per il 1991, aveva recuperato a 34.592.080 di ricavi, tassazione l'importo di £. assunti, non dichiarati ed aveva escluso la deducibilità di costi per un ammontare di £. 13.356.436. La commissione adita, con decisione n. 346/01/95 del 22 aprile 1995, accolse in parte il ricorso, ridimensionando la contestata ripresa a tassazione dei cennati maggiori ricavi. Sull'appello di AR RI, la Commissione tributaria regionale della Toscana, cui la vertenza era stata attribuita a mente dell'art. 72 d.lgs. 31.12.1992 n. 546, con sentenza del 29 ottobre 1999, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice, rilevando, per un verso, con riferimento alla ripresa a tassazione di ricavi non 3 dichiarati, che "l'esame della documentazione prodotta in giudizio prova l'avvenuta fatturazione solo per i cinque documenti già indicati dalla Commissione tributaria di I grado di Lucca", e, per un altro, con riguardo alla indeducibilità dei costi discussi, che "risulta estremamente difficile oltre che giuridicamente impossibile ammettere - che documenti di spesa intestati esclusivamente alla ditta del sig. RI possano provare spese dai dipendenti in occasione disostenute trasferte", e che "risulta ancor più difficile accettare che queste trasferte siano avvenute soprattutto in giorni festivi trasformandosi in pranzi per amici come si evince dal numero dei coperti e degli importi relativi ai costi sostenuti per spese di ristorante". AR RI ricorre, con articolati motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado surrichiamata, notificatagli il 17 maggio 2000. Il Ministero delle finanze resiste al ricorso, notificatogli l'11 luglio 2000, con controricorso del 5 ottobre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La dianzi ricordata sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana in data 29 ottobre 1999, come detto, ha statuito essere stata legittima e giustificata la ripresa a tassazione dell'importo dei discussi costi di cui in narrativa sul rilievo che "risulta estremamente difficile - oltre che giuridicamente impossibile spesa intestatiammettere che documenti di esclusivamente alla ditta del sig. RI possano provare spese sostenute dai dipendenti in occasione di trasferte (ed) accettare che queste trasferte +45 siano avvenute soprattutto in giorni festivi, trasformandosi in pranzi fra amici come si evince dal numero dei coperti e dagli importi relativi ai costi sostenuti per le spese di ristorante", in tal guisa evidenziando, in buona sostanza, non essere stata acquisita la dimostrazione della riconducibilità dell'onere in argomento fra quelli 0 5 deducibili ex art. 62, comma 1/ter, d.p.r. 22.12.1986 n. 817. AR RI, con il primo degli ordini di doglianze enucleabili dal ricorso, deduce evidenziarsi nella statuizione nei sensi illustrati resa dalla commissione tributaria regionale 74"violazione e/o falsa applicazione dell'art. d.p.r. 917/86", "nullità della sentenza d'appello" e "omessa considerazione di elementi di prova", più specificamente prospettando: a) che, contrariamente a quanto affermato dalla commissione anzidetta, "le fatture del Contribuente documentano spese detraibili col regime ordinario di cassa, trattandosi di rimborsi ai dipendenti per vitto ed alloggio del titolare e dei propri dipendenti sostenute in occasione di fiere e mostre", integranti "costi di esercizio che esulano dalla disciplina dell'art. 74"; b) - che "l'asserzione della CTR è illogica e generica", essendo “prassi abituale che il dipendente per ottenere rapidamente il rimborso delle spese di viaggio/pranzo/carburante si faccia rilasciare ricevuta e/o fattura intestata direttamente al datore di lavoro", mentre non sarebbe giustificata "nessuna meraviglia (per il fatto) che alcuni titoli di spesa si riferiscano a giorni festivi, visto (che) per l'attività svolta il ricorrente e i suoi ausiliari sono chiamati spesso ad intervenire a fiere e mercati che si tengono abitualmente durante le festività; c) - che, "quanto all'accusa generalizzata che i documenti di spesa si riferiscono a pranzi fra amici, convinzione ricavata in base all'alto numero dei coperti e alla coincidenza con giorni festivi", è da considerare 6 che "uno solo dei numerosi documenti presenta queste caratteristiche"; d) - che non sarebbe stata "prestata nessuna attenzione ai documenti in atti **dai quali viene larga conferma sulla deducibilità delle spese per viaggi e trasferte del titolare e dei propri dipendenti". Le lagnanze in discorso, fra l'altro correlate ad un richiamo normativo patentemente, per non dire inconferente (non essendo datoclamorosamente, comprendere le ragioni che possono aver indotto il ricorrente a denunciare la riscontrabilità di una violazione dell'art. 74 d.p.r. n. 917 del 1986, concernente il regime della deducibilità delle spese relative a più esercizi, nella pronuncia del giudice del merito, posto che tale pronuncia non ha in nessun modo riguardato a siffatto genere di spese), si rivelano immeritevoli di ingresso. Ed invero, gli assunti di cui sub a), b), e c) si risolvono in prospettazione di quaestiones facti per di più, intese, almeno parzialmente, a asserzioni (quale quella concernente idedurre tempi deldello svolgimento dell'attività ricorrente e dei suoi dipendenti) che, per quanto dato desumere dal testo della sentenza impugnata e dalla narrativa dei fatti della causa contenuta nel 7 ricorso, sono rimaste estranee al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice dell'appello: sulla valenza preclusiva del dato in discorso, cfr., ex multis, Cass. Sez. lav., sent. n. 9946 del siccome tali, per sollevate21.7.2001 -, da avere, inutiliter nella presente sede di legittimità. La doglianza di cui sub d), d'altronde, generica, non avendo il ricorrente specificamente indicato quali siano state le emergenze documentali rilevanti ai fini della decisione che, a suo dire, sarebbero state ignorate dal giudice del merito: va richiamato, al riguardo, il fermissimo orientamento della giurisprudenza di questa Corte Suprema, alla stregua del quale il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari ad evidenziare le ragioni per cui si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni mediante indicazione specifica del contenuto e dell'oggetto dell'emergenza che si denunci non, о mal, valutata, dato che, per il principio della c.d. autosufficienza dell'atto, il controllo sulla sufficienza e la non contraddittorietà della motivazione sulla concreta valenza delle prove consentito a questa Corte Suprema solo sulla base 8 delle deduzioni contenute nell'atto medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr., in terminis, da ultimo, Cass. Sez. III civ., sent. n. 10484 dell'1.8.2001). 2) La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sua ripetuta sentenza qui revocata in discussione, ha sanzionato l'accoglimento, erariale conparziale, dell'esaminata pretesa riferimento al recupero a tassazione dei ricavi, assunti, non contabilizzati di cui in narrativa sul ritenuto presupposto che, in contrasto con quanto allegato dal ricorrente, la documentazione dal medesimo prodotta non contabile - fatture - risultasse riferibile agli introiti considerati. AR RI, con il secondo ordine di lamentele estrapolabile dal ricorso, censura la pronuncia resa al considerato riguardo dal giudice del merito accampando essere la stessa inficiata da "violazione o falsa applicazione art. 111 Cost.", da "carenza, manifesta erroneità e/o illogicità della motivazione", da omessa considerazione di "elementi di prova", da omessa valutazione di elementi di prova", e da inosservanza del "principio dell'onere della prova", più specificamente, e in definitiva, deducendo: a) che "la C.T.R. omette e sottovaluta elementi probatori forniti" da esso ricorrente "a sostegno della tesi sull'inattendibilità dei c.d. documenti citati dai verificatori", della extracontabili extracontrattuale" di tali "documenti e "natura della loro conseguente inidoneità ad assurgere", da soli, "al rango di prova del maggior reddito" che si rivelerebbe immotivato ilaccertato;
b) convincimento manifestato dalla commissione anzidetta sulla concreta valenza probatoria dei documenti extracontabili cennati, e non essere state prese in considerazione le sue allegazioni intese a contestare la relativa attendibilità; c) - che non sarebbe stata rilevata l'inettitudine degli dare "appunti" reperiti dai verbalizzanti "a ool fondamento" alla pretesa erariale;
d) - che sarebbe C stata ignorata la valenza probatoria ad esso asserita, ricorrente favorevole di una sentenza, Commissione divenuta irretrattabile della tributaria regionale della Toscana n. 201.33.99, resa in ordine ad avviso di rettifica in tema di I.V.A. in relazione alla stessa situazione qui in che non sarebbe stata “prestatadiscussione; e) attenzione" a documenti attestanti la "mancata percezione" dei ricavi discussi;
f) - che sarebbe 10 stato ignorato il principio per il quale nel contenzioso tributario compete all'amministrazione finanziaria l'onere di provare le vantate ragioni di credito. Neppure il considerato complesso di lagnanze merita di essere atteso. A) - Il rinvenimento di documenti extra- rettifica della legittima lacontabili dichiarazione del contribuente da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, e la documentazione rinvenuta è senz'altro suscettibile, in linea di principio, di costituire prova della fondatezza della pretesa erariale sottesa a detta rettifica (cfr., in proposito, Cass. Sez. trib., sent. n. 11459 del 6.9.2000). ов B) - La declaratoria data dalla commissione tributaria regionale in ordine alla concreta valenza probatoria dei documenti extracontabili rinvenuti in danno dell'odierno ricorrente ed alla mancata, almeno parziale, trasfusione dei dati dagli stessi emergenti nella contabilità ufficiale dal ricorrente medesimo tenuta integra risultante apprezzamento di fatto che con il ricorsodi un viene contestato con critiche dirette ad evidenziare, non già deficienze intrinseche della 11 motivazione che lo sorregge idonee a rilevare in cassazione ex art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. la relativa erroneità sostanziale,civ. ma, e che, perciò, impingendo nel merito, vanno tenute per inammissibilmente prospettate in questa sede. C) - La commissione tributaria regionale ha riscontrato acquisita la prova positiva della sussistenza dei ricavi non contabilizzati in discussione. Nel contesto dato, risulta inconsistente la denuncia di violazione dei principi in tema di onere della prova. Infatti, il principio dell'onere della prova - che è regola residuale di giudizio in virtù della in seno alle risultanze quale la mancanza, istruttorie, di elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione importa la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi - non entra in gioco allorché possa operare il principio c.d. di acquisizione probatoria, secondo il quale le emergenze istruttorie comunque raccolte devono tutte concorrere alla formazione del convincimento del giudice (cfr., al riguardo, Cass. Sez. III civ., sent. n. 5980 del 16.6.1998, e, con specifico 12 id.. Sez. riferimento al contenzioso tributario, trib., sent. n. 15312 del 29.11.2000). Le lagnanze concernenti, presunta, omessa D) o inadeguata valutazione di emergenze documentali e di risultanze di cui a Commis. Trib. reg. Toscana, sent. n. 201/33/99 non possono avere ingresso avuto riguardo alla relativa genericità, da correlarsi ricorso della specificaalla mancanza nel indicazione del contenuto e dell'oggetto dei documenti e della sentenza accampati non, ° ma valutati (cfr., in merito, le enunciazioni della già altrove ricordata Cass. Sez. III civ., sent. n. 10484 del 2001). 3) - Corollario di tutto quanto precede è che il ricorso, siccome riscontrato sorretto da censure tutte, in varia guisa, inaccoglibili, deve essere rigettato. 4) 1 Le spese seguono la soccombenza, e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente nelle spese, che liquida in 100,00 euro, oltre 1000,00 euro di onorari e gli importi prenotati a debito. 13 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di Il RelRei tre vjerni Poolini, cassazione, il 14 gennaio 200 If Presidente бимоBrives scrivez Ивсилон IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 29 MAG 2002. Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N O I Z 6 A 8 9 R 1 5 T / . S 4 I / N 6 G - 2 E . B R I .R . .P L R A L D A D A T L . E I E B I T D A R N I T I S E A N 1 S R I E 3 E T S 1 R I . E A T N A M 14