Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
CIN NOME04 5 5 1 / 0 3 R 4 EPUBBLICA ITALIA U O 7 3 N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G. N. 12370/01 Cron. 10367 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. RORDORF Consigliere Dott. Renato Ud. 26/11/02 DE CHIARA Consigliere Dott. Carlo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE FUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO UGO CARLETTI, GI CIPRIANI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
IC GI;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 1051/00 del Giudice di pace di 2178 BARI, depositata il 10/04/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente 1 'Avvocato Cipriani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOI GIMENTO DEL PROCESSO Con atlo di cilazione actificato in data 5.6.1999 GI IL conveniva avanti ai giudice di pace di Bari |a Regione Pugila, chiedendone la condanna al pagamento della somma di 200.616 a titolo ai contributo a seguito delle avversi à atmosferiche che avevano comportato, nell'anno 1987, dei danni al proprio terreno sito in agro di Corato. Sosteneva cлe, nonostante Ovesse presentato regolare comanda al Comune di Corato, quale ente celegaro "ex lege" a ricevere, istruire e liquido re 1'indennità Q gli Losse stato riconosciuto 1. richiesto contribute, la Regione, cui ora stal.1 coltrata dallo Provincia (delib. G.P. .1357 del 7.6.1989) richiesta ai Finanziame::10, non aveva provveduto. 8: costituiva la Regione Puglia che eccepiva preliminarmerie il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito sosteneva 'infondatezza della domanda in assenza del decreto del Ministero de l'Agricoltura dichiarativo della occezionalità dell'avversità atmosferica ir relazione al terreno di proprietà dell'altore. 14 Con sonteaza del 24.3-10.4.2000 il giudice di 3 pace accoglieva la domanda, condannando la Regione Puglia al pagamento 1 favore dell'attore deila richiesta somma di £ 200.616 oltre agii interessi dalia domanda. Riconoscewa in rimo luogo la legittimazione passiva della Regione, escludendo quella del CoTune e cella Provincia, avendo tali enti esplicato, come previsto por legge, senza alcuna autonomia ura mera attività amministrativa istruttoria delegata dalia Regiore cui competo esclusivamente la funzione di accertament.o i virtù dell'ax . 70 de I D. P. R. $ 676/77, con accità di controllo e di sostituzione al 'enco delegato. Affermava la giu dizione dell'A.G.0. ė sosteneva nel merito il diritto a! contributo, essendo interven to decreto del competente d ich ia rat o l'eccezionalità Ministoro cho aveva delle avversità atmosferiche. Avverso Lale sentenza propone ricorso per cassazione la Regione Puglia, deducendo tre motivi di censura. Con sentor za n.7384/02 le Sezioni Jnite cl questa Corte dichiarava la giurisdizione de giudice ordinario, rimet endo te parti 7 questa Sozione in ordine al terzo motivo. MOTIVT DEL A DECISIONE Risolta dalle Sezioni Unite di questa Carte la cuestione di giurisdizione del giudice ordinario dedol, ta dal a Regione Con i primi due motivi di ricorso, va esaminato il restante motivo a seguito del rinvic operato a questa sezione. Con il Lerzo motivo di ricorso Regione Puglia denuncia violazione dell'art. 102 C.P.C., lamentando che il giudice di pace, nonostante 'attore avesse chiesto in subordine di dichiarare la Regione Puglia Lenuta ad accreditare al Comune 'importo occorrente al pagamento del contributo malgrado quindi il Comune fosse stato coinvolto nel giudizio quale itisconsor.e necessario, non abbia accolto Ja zichiesta di integrazione del contraddittorio, Senzo considerare che la comanda aveva per ogge:to l'accortamento di una situazione giuridica COL E A più soggetti 心 che nessuna rilevanza può assumore 11 circostanza che la partecipazione al giudizio de. Comune sie necessaria solo con riferiment.c alla domanda subordinata in quanto il giudizio al riguardo deve essere espresso non già "ex post" in base all'esito Jella lite me "ex ante. La Censura è certamento ammissibile soito ן: 5 profilo coll'art. 113 comma 2 C.P.C. in quanto, pur Se nza del gindice di pace riguarcendo una pronunciata secondo equità in una controversia di va ore non supercre a lire que milioni, prospetta ипа Questione processuale che rientra Ira quelle che possono essere Latte valere avanti alia Corte di Cassazione (per tutte Sez. Un. 716/991. La stossa è del pari ammissibile set o 11 prof lo del a violazione de l'art. 102dedollo C.P.C. quanto, Dur trat andos.. di questione nuova dato che in prino grado поп cra stata Sul l'integrazione del contraddittorio ric iesta della presenza الات [11 litisconsorzio presupposLO necessario ma eza stata eccopita dalla Regione solo la carenza della propria legiltimazione passiva con Indicazione di quella del Comune e della Provincia, ЛoП v'è dubbic cho ung talo manca La integrazione, qualora ricorressero gli estremi del litisconsorzio necessario, potrebbe essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato o grado del processo e quindi por la prima volta anche ir Cassazione, sia pure sulla base degli atti già acquisiti rella precedenze fase. Dove esclude rai però in rauj co che nel caso in ac sussistano le condizioni, richiedendosi a н csame Lal fine, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, che la situazione dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di oiù soggetti (Cass. 11150/98) شا nor configurandosi tale ipotesi in presenza di una domanda diretta ad ottonere, come quella formulata con l'atto introduttivo, l'adempimento di una obb igazione, nemmeno qualora si indichi in via subordinata, qualo eventuale destinatario dell'accredito che l'obbligato dovrà effettuare, un h altro soggetto che dovrebbe provvedere poi a riversare la somma all'avente diritto. Una 1.ale prospettazione, che fa riferimento sostanzialmente ad modalità di pagamento aliraverso la partecipazione di on terzo, поп è idonea a qualificare ale erzo come. linisconsorte necessario, sia perché si è pur sempre in maloria di obbligazioni e sia perché, dovendosi in tale considerare tale terzo come sempliceeventualità mandatario, eqli под potrebbe ritonersi direllamento e personalmente obbligato. Kulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituta.
P.Q.M.
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