Sentenza 20 giugno 2001
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., il principio ex art. 183, comma primo, cod. pen. secondo cui ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione biennale o quinquennale dell'azione civile risarcitoria decorre, in caso di estinzione del reato per amnistia, dal giorno di emanazione del provvedimento di clemenza e non da quello della pronuncia giudiziale meramente dichiarativa di applicazione del beneficio, trova deroga nell'ipotesi in cui l'applicazione del provvedimento di clemenza consegua ad una derubricazione della originaria imputazione ovvero tutte le volte in cui l'originaria contestazione non consenta l'applicazione della causa di estinzione del reato (nella specie amnistia), ma la possibilità di questa applicazione venga a profilarsi come conseguenza del riconoscimento di un'attenuante e del giudizio di equivalenza o di prevalenza di questa sull'aggravante contestata. Nelle suddette ipotesi solo dal momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile può ritenersi dichiarata, con effetto definitivo, l'estinzione, sicché è da tale data che decorre il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2001, n. 8399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8399 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN RI, CE IS, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CRIMI, difesi dall'avvocato TALAMONE ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ZI GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 11/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Prima Civile, emessa il 9/12/1997, depositata il 09/01/98; R.G. 543/1996,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Nell'incidente stradale avvenuto in data 11 luglio 1984, TO TA, di diciassette anni, figlia di IO e IC LU TA, fu investita dal motociclo condotto da CO TI, all'epoca minorenne, riportando fratture e traumi a seguito dei quali perse la vita.
Apertosi procedimento penale a carico del menzionato AN, il Tribunale per i minorenni di Milano, con sentenza del 16 novembre 1988, dichiarò non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato scritto estinto in virtù dell'amnistia di cui al D.P.R. 16 novembre 1986, n. 865. Con citazione notificata in data 22 settembre 1992 IO e IC LU TA convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Busto Arsizio, CO AN, chiedendo la condanna del medesimo al risarcimento dei danni provocati dal sinistro de quo. Con sentenza depositata in data 30 gennaio 1996, il giudice adito, in accoglimento della specifica eccezione formulata dal convenuto, ritenne che il diritto al risarcimento fatto valere dagli attori fosse prescritto, essendo decorsi più di due anni tra la data di pubblicazione del provvedimento di amnistia e la prima richiesta di pagamento, formulata con raccomandata 16 gennaio 1991. Proposto gravame da parte dei soccombenti, la Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata in data 9 gennaio 1998, respinse l'appello, condannando i soccombenti alle ulteriori spese del grado. Per la cassazione della suindicata sentenza hanno proposto ricorso, sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria, IO e IC LU TA.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, deducono i ricorrenti che la Corte di appello aveva, correttamente e in difformità a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, osservato che la prescrizione decorreva dalla data della sentenza del Tribunale dei Minorenni e non dalla data di pubblicazione del DPR di amnistia del 16 novembre 1986, condividendo in ciò la doglianza degli appellanti che avevano fatto rilevare come la declaratoria di estinzione del reato per amnistia non fosse conseguenza automatica del decreto di amnistia, ma della decisione del Tribunale dei minorenni, di applicazione delle attenuanti generiche e della diminuente di cui all'art. 98 c.p.. La Corte di appello, peraltro, aveva ritenuto ugualmente prescritta l'azione civile, errando sul punto, in quanto non aveva tenuto presente che gli effetti della pronunzia del Tribunale dei minorenni e, quindi, l'operatività della declaratoria di estinzione del reato, decorrevano dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, che era quella del 25 marzo 1989, come risultava dall'apposita annotazione della cancelleria in calce alla sentenza medesima. Con riferimento a tale data, il termine biennale di prescrizione non era decorso, essendo pacifico che il primo atto interruttivo era quello di cui alla raccomandata in data 16 gennaio 1991, con la quale era stato richiesto il risarcimento al danneggiante.
Il motivo è fondato.
Il terzo comma dell'art. 2947 c.c. statuisce testualmente: "Se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per una causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile".
Orbene, in caso di estinzione del reato per amnistia, si ritiene, in via generale, che, per effetto del combinato disposto degli artt. 2947, c. 3, c.c. e 183, c. 1, c.p. (secondo cui le cause di estinzione del reato operano dal momento in cui esse intervengono), ove il fatto generatore del, danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione (biennale o quinquennale) dell'azione risarcitoria civile decorre dal giorno dell'emanazione del provvedimento di clemenza e non da quello della pronuncia giudiziale, meramente dichiarativa di applicazione del beneficio. Tuttavia, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio (ex plurimis, Cass. 22.2.1988, n. 1834, Cass. 1.12.1998, n. 12186), il predetto principio trova deroga nell'ipotesi in cui l'applicazione del provvedimento di clemenza consegua ad una derubricazione dell'originaria imputazione ovvero tutte volte in cui l'originaria contestazione non consenta l'applicazione di una causa di estinzione del reato (nella specie, amnistia), ma la possibilità di questa applicazione venga a profilarsi come conseguenza dell'eventuale riconoscimento di un'attenuante e del giudizio di prevalenza o equivalenza di questa rispetto ad un'aggravante contestata. In dette ipotesi, infatti, il giudice non può dichiarare l'estinzione del reato se non si sia prima pronunziato su tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e sulle circostanze aggravanti ed attenuanti. L'anzidetta regola va osservata tanto nel caso di attenuanti specifiche, quanto, ed a maggior ragione, nel caso in cui l'operatività della causa di estinzione si profili come conseguenza dell'eventuale applicazione delle attenuanti generiche, le quali, secondo la configurazione della legge, hanno il significato ed il valore di cause di attenuazione della pena, e non possono quindi operare se non sul presupposto di un giudizio affermativo della colpevolezza, essendo le stesse rimesse agli accertamenti del giudice, dei quali il danneggiato non può preventivamente conoscere l'esito. In questi casi il giudice non esplica poteri meramente dichiarativi della causa di estinzione del reato, ma piuttosto poteri decisori di natura costitutiva, sostituendo all'originario reato contestato uno minore ovvero effettuando un giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto. Solo a seguito e per effetto di detta attività, che modifica la situazione giuridica preesistente, il giudice effettua l'attività dichiarativa di estinzione del reato per amnistia. L'estinzione del reato, in questo caso, pertanto, consegue ad una fattispecie complessa costituita dalla predetta attività decisoria del giudice e dall'esistenza del provvedimento di clemenza, con la conseguenza che è solo dal momento in cui si è completata detta fattispecie (e cioè dalla data della sentenza) che decorre la prescrizione ai fini del danno civile, a norma dell'art. 2947, c. 1 e 2, c.c..
Nella fattispecie, poiché la declaratoria di estinzione del reato fu effettuata dal Tribunale per i Minorenni di Milano, con sentenza 16 novembre 1988, solo a seguito di concessione all'imputato sia delle attenuanti generiche che dell'attenuante di cui all'art. 98 c.p., atteso che, senza la concessione delle predette attenuanti, la pena edittale non consentiva l'applicazione del provvedimento di clemenza di cui al D. P. R. 16 dicembre 1986, n. 865, la prescrizione biennale del diritto azionato dagli attori decorreva necessariamente dal momento di detta pronunzia o meglio, dal passaggio in giudicato della menzionata sentenza. Si è ritenuto, infatti, che, nelle ipotesi suindicate, fino al momento in cui la sentenza che applica l'amnistia sia suscettibile di impugnazione, la declaratoria di estinzione del reato non ha acquisito certezza, posto che l'accoglimento di un'eventuale impugnazione del P.M. potrebbe porre nel nulla la sentenza de qua. Al riguardo, con una recente pronunzia, che questo Collegio pienamente condivide, questa Corte ha affermato il principio secondo cui: "Solo dal momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile può ritenersi dichiarata con effetto definitivo l'estinzione, sicché è da tale data che decorre il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c." (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12186). A quest'ultimo principio non si è attenuta, nel caso di specie, la corte distrettuale, avendo ritenuto sussistente la prescrizione dell'azione risarcitoria, nonostante che tra il momento di passaggio in giudicato (25 marzo 1989) della sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano, previamente attestato da un'apposita annotazione della cancelleria in calce alla sentenza medesima, ed il primo atto interruttivo dei danneggiati (lettera 16 gennaio 1991), non era ancora decorso il biennio di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c.. La sentenza gravata va, pertanto, cassata, con rinvio, per esame del merito, al altro giudice, che si designa nel dispositivo e che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Suprema Corte di Cassazione, il 20 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2001