CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18743 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alle conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato BOVE LAURA del foro di LATINA in difesa di IA GI che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18743 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 8 luglio 2021 il Tribunale di Latina ha affermato la penale responsabilità di CA AN in riferimento alle contestazioni di tentato omicidio (commesso in danno di Di IO EN in data 3 giugno 2019), violazione legge armi e detenzione abusiva di cartucce, con condanna del medesimo (riunite le violazioni di legge in continuazione) alla pena di anni dodici di reclusione. 1.1 Con sentenza resa in data 1 aprile 2022 la Corte di Appello di Roma, esclusa la recidiva, ha ridotto la pena ad anni sette e mesi quattro di reclusione, con conferma nel resto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - CA AN. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di accertamento della qualificazione giuridica del fatto. Vi sarebbe mancato accertamento dell'elemento psicologico, inteso come univocità degli atti posti in essere durante l'azione. Numerosi gli indicatori fattuali che orientavano verso il diverso reato di minaccia grave, colpevolmente trascurati in sede di merito. Vengono, sul punto, nuovamente esposti tali indicatori, che si ritengono non valutati. 2. 2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di accertamento della dinamica del fatto. In sede di merito non vi è stato effettivo accertamento del punto preciso in cui sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco. Inoltre, non vi è prova alcuna del fatto che l'imputato fosse 'addestrato' a sparare con la mano sinistra. 2.3 Al terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena per i reati-satellite. Non vi è stata indicazione specifica dell'entità di ogni singolo aumento, in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità. 2.4 Al quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di circostanze attenuanti. Illogica, si afferma, è la negazione della circostanza attenuante della provocazione, così come quella delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Va premesso che la ricostruzione del fatto è avvenuta, essenzialmente, sulla base di : a) le dichiarazioni rese dalla persona offesa Di IO EN;
b) la constatazione dei fori presenti sulla autovettura condotta al momento del fatto dal Di IO, derivanti dalla avvenuta esplosione di quattro colpi di arma da fuoco;
c) il rinvenimento del ciclomotore incidentato all'epoca in uso all'imputato; d) l'esito positivo dell'esame stub sui prelievi effettuati dalle mani dell'imputato nella immediatezza del fatto;
e) le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza;
f) il rinvenimento di un bossolo e di due ogive all'interno dell'auto. 2.1 Del tutto assertivo è pertanto il primo motivo di ricorso, da dichiararsi infondato. La difesa non contesta l'avvenuta identificazione del CA come autore della condotta ma muove rilievi circa la motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, sostenendo la mancata definizione espressa dell'elemento psicologico. In realtà in sede di merito si è dato ampiamente conto - sia in primo che in secondo grado - non soltanto della idoneità ma anche della univocità degli atti posti in essere, tesi a cagionare la morte della persona presa di mira (dunque, con dolo diretto). Si è infatti precisato che tutti e quattro i colpi vennero esplosi ad una altezza tale da poter impattare verso la persona seduta in auto e che uno dei colpi attraversò l'intero abitacolo (dal lunotto al parabrezza). Da ciò la considerazione per cui il tipo 3 di strumento utilizzato e la direzione dei colpi sono pienamente dimostrativi dell'animus necandi. Come questa Corte di legittimità ha in più pronunzie ribadito (tra le molte, Sez. I n. 52043 del 10.6.2014, rv 261702 ) in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa. Ciò che rileva, in una valutazione ex ante ed in concreto è dunque l'avvenuto utilizzo di uno strumento idoneo e la ricostruzione del dolo ben può essere indiziaria, muovendo dalle modalità dell'azione, come è accaduto nel caso in esame. 2.2 Inammissibile per genericità è il secondo motivo, non essendovi concreta rilevanza del segmento istruttorio considerato, nella economia complessiva della decisione. La prova dell'avvenuta esplosione, durante la prima fase dell'azione, dei colpi di arma da fuoco 'verso' la vettura è ampiamente raggiunta dalla constatazione dei fori e dal rinvenimento dei reperti, in un contesto che si è dipanato in sequenza, posto che dopo l'inseguimento dello scooter su cui viaggiava il CA (asseverato dalle immagini delle videocamere) il Di IO si è recato presso gli uffici della Questura. 2.3 Quanto alle doglianze esposte al terzo e al quarto motivo si tratta di questioni che non risultano introdotte con i motivi di appello, da dichiararsi pertanto inammissibili ai sensi della previsione di legge di cui all'art. 606 comma 3 cod.proc.pen. . 3. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alle conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato BOVE LAURA del foro di LATINA in difesa di IA GI che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18743 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 8 luglio 2021 il Tribunale di Latina ha affermato la penale responsabilità di CA AN in riferimento alle contestazioni di tentato omicidio (commesso in danno di Di IO EN in data 3 giugno 2019), violazione legge armi e detenzione abusiva di cartucce, con condanna del medesimo (riunite le violazioni di legge in continuazione) alla pena di anni dodici di reclusione. 1.1 Con sentenza resa in data 1 aprile 2022 la Corte di Appello di Roma, esclusa la recidiva, ha ridotto la pena ad anni sette e mesi quattro di reclusione, con conferma nel resto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - CA AN. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di accertamento della qualificazione giuridica del fatto. Vi sarebbe mancato accertamento dell'elemento psicologico, inteso come univocità degli atti posti in essere durante l'azione. Numerosi gli indicatori fattuali che orientavano verso il diverso reato di minaccia grave, colpevolmente trascurati in sede di merito. Vengono, sul punto, nuovamente esposti tali indicatori, che si ritengono non valutati. 2. 2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di accertamento della dinamica del fatto. In sede di merito non vi è stato effettivo accertamento del punto preciso in cui sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco. Inoltre, non vi è prova alcuna del fatto che l'imputato fosse 'addestrato' a sparare con la mano sinistra. 2.3 Al terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena per i reati-satellite. Non vi è stata indicazione specifica dell'entità di ogni singolo aumento, in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità. 2.4 Al quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di circostanze attenuanti. Illogica, si afferma, è la negazione della circostanza attenuante della provocazione, così come quella delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Va premesso che la ricostruzione del fatto è avvenuta, essenzialmente, sulla base di : a) le dichiarazioni rese dalla persona offesa Di IO EN;
b) la constatazione dei fori presenti sulla autovettura condotta al momento del fatto dal Di IO, derivanti dalla avvenuta esplosione di quattro colpi di arma da fuoco;
c) il rinvenimento del ciclomotore incidentato all'epoca in uso all'imputato; d) l'esito positivo dell'esame stub sui prelievi effettuati dalle mani dell'imputato nella immediatezza del fatto;
e) le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza;
f) il rinvenimento di un bossolo e di due ogive all'interno dell'auto. 2.1 Del tutto assertivo è pertanto il primo motivo di ricorso, da dichiararsi infondato. La difesa non contesta l'avvenuta identificazione del CA come autore della condotta ma muove rilievi circa la motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, sostenendo la mancata definizione espressa dell'elemento psicologico. In realtà in sede di merito si è dato ampiamente conto - sia in primo che in secondo grado - non soltanto della idoneità ma anche della univocità degli atti posti in essere, tesi a cagionare la morte della persona presa di mira (dunque, con dolo diretto). Si è infatti precisato che tutti e quattro i colpi vennero esplosi ad una altezza tale da poter impattare verso la persona seduta in auto e che uno dei colpi attraversò l'intero abitacolo (dal lunotto al parabrezza). Da ciò la considerazione per cui il tipo 3 di strumento utilizzato e la direzione dei colpi sono pienamente dimostrativi dell'animus necandi. Come questa Corte di legittimità ha in più pronunzie ribadito (tra le molte, Sez. I n. 52043 del 10.6.2014, rv 261702 ) in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa. Ciò che rileva, in una valutazione ex ante ed in concreto è dunque l'avvenuto utilizzo di uno strumento idoneo e la ricostruzione del dolo ben può essere indiziaria, muovendo dalle modalità dell'azione, come è accaduto nel caso in esame. 2.2 Inammissibile per genericità è il secondo motivo, non essendovi concreta rilevanza del segmento istruttorio considerato, nella economia complessiva della decisione. La prova dell'avvenuta esplosione, durante la prima fase dell'azione, dei colpi di arma da fuoco 'verso' la vettura è ampiamente raggiunta dalla constatazione dei fori e dal rinvenimento dei reperti, in un contesto che si è dipanato in sequenza, posto che dopo l'inseguimento dello scooter su cui viaggiava il CA (asseverato dalle immagini delle videocamere) il Di IO si è recato presso gli uffici della Questura. 2.3 Quanto alle doglianze esposte al terzo e al quarto motivo si tratta di questioni che non risultano introdotte con i motivi di appello, da dichiararsi pertanto inammissibili ai sensi della previsione di legge di cui all'art. 606 comma 3 cod.proc.pen. . 3. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente