Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 1
L'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. non è suscettibile di delega alla polizia giudiziaria, in quanto rientrante nell'ambito delle attività riservate al diretto espletamento da parte del P.M. procedente, unico legittimato a sottoscriverlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza del gup con la quale era stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, siccome sottoscritto da un rappresentante della polizia giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2003, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COGNETTI Carlo - Presidente - del 04/07/2003
Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - N. 1325
Dott. MARASCA AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 001635/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI AVELLINO GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE DI AVELLINO;
nei confronti di:
1) DE EN EN, N. IL 01/12/1974;
2) NO UI, N. IL 20/08/1952;
avverso ordinanza del 30/10/2002 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE DI AVELLINO;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
Lette le conclusioni del P.G. designato, che ha richiesto rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza impugnata il G.I.P. presso il Tribunale di Avellino ha valutato l'inesistenza dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato a De AR SO ed a OL LU, siccome conseguente alle modalità della sottoscrizione (correttamente operata da "rappresentante di polizia giudiziaria") ed ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. "per la rinnovazione dell'atto mancante".
Quest'ultimo ha denunziato l'abnormità del provvedimento, posto che la richiesta di rinvio a giudizio degli indagati era stata regolarmente sottoscritta ai sensi dell'art. 417 c.p.p. e che la delega della sottoscrizione dell'avviso predetto è consentita dall'art. 415 bis c.p.p., neppure sussistendo al riguardo alcuna previsione di nullità.
Il P.G. concludente, ha considerato, a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso, che "l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è atto del Pubblico Ministero e di esso può essere delegata alla polizia giudiziaria la sola notifica in base ai principi generali di cui all'art. 551 c.p.p. ...non trattandosi di atto di indagine, la previsione dell'art. 370 c.p.p. non può essere al riguardo utilmente richiamata potendo essa valere, semmai, solo per la fase successiva alla notifica dell'avviso e cioè per la fase eventuale in cui l'indagato chiedesse di essere interrogato o il Pubblico Ministero disponesse ulteriori investigazioni... il Pubblico Ministero doveva procedere alla formulazione e sottoscrizione dell'avviso (comprendente tra l'altro anche la 'imputazione provvisoria')... la polizia giudiziaria poteva essere richiesta solo per la notifica del provvedimento".
Siffatta prospettazione risulta corretta in via di principio, in quanto corrispondente alla disciplina legale in materia, e merita conseguentemente di essere condivisa a motivazione della presente decisione, derivandone che "l'ordinanza del G.U.P. non è affetta da alcuna illegittimità" e non denota l'abnormità denunciata (rileva soltanto ribadire a sostegno che il regime invocato della delega disciplinata dall'art. 370 c.p.p. non include la sottoscrizione di atto - quale è quello per avviso di conclusione delle indagini preliminari - non suscettibile di delega in quanto rientrante nell'ambito delle attività riservate al diretto esclusivo espletamento del P.M. procedente, così unico legittimato a sottoscriverlo).
Il ricorso resta, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004