Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5467 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
ESFULSIONE : I A I M S T E A ! E A E N T R L E N U S R I S R P O 1 8 - 9 A - 1 0 L 3 . L 0 D 6 . E R 1 4 I M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 054 6 7 / 02 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PITA Composta dagli Ill.mi Sigg.) Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N.9921/01 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Consigliere Cron. 16505 Dott. Walter CELENTANO Cons. Rel. Rep. Dott. Luigi MACIOCE NAPPI Consigliere Ud. 06/03/02 Dott. Aniello ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ten KE Blessing, elettivamente domiciliata in Roma, via del Corso 504, presso l'avv. Nicola Jelpo, che la rappresenta e difende giusta delega in
- ricorrente -
atti;
contro
BRINDISI QUESTORE di BENEVENTO - MINISTRO DELL'INTERNO
- intimati -
avverso il decreto di convalida 5.3.2001 del Tribunale di Brindisi. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.3.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nei confronti della cittadina nigeriana KE Blessing, espulsa dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Benevento, il Questore di 541 1 2002 Brindisi disponeva, con decreto 2.3.01, il trattenimento presso il CPTA di Brindisi ai sensi dell'art. 14 del D.Leg. 286/98. || Tribunale di Brindisi, sentita la interessata, ricevuti gli atti, con decreto 5.3.01 convalidava la misura. Avverso la stessa ha proposto ricorso la KE con atto notificato il 10 e 13 aprile 2001 avverso l'Amministrazione centrale dell'Interno ed il Questore di Brindisi. Le intimate non hanno espletato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso della KE deve essere dichiarato inammissibile, essendo irricevibili le censure nelle quali esso si articola. Con i due motivi che lo compongono viene denunziata violazione degli artt. 13 comma 4 e 11 comma 2 del D.Leg. 286/98 per avere il Giudice della convalida ignorato che la KE non poteva essere espulsa sia perché il contestato mancato rinnovo del permesso di soggiorno (scaduto il 28.3.2000) era dipeso dalla di lei carcerazione preventiva, e quindi da causa di forza maggiore, sia perché alla espulsione faceva comunque ostacolo il mancato rilascio del nulla osta dalla Autorità penale procedente. Ebbene è di tutta evidenza che le censure così sintetizzate afferiscono al non impugnato decreto di espulsione (del Prefetto di Benevento) che ebbe ad attingere la ricorrente e non hanno alcun riferimento al decreto di convalida della misura del trattenimento temporaneo, decreto contro il quale è stato proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 14 comma 6 del D.Leg. 286/98. -come questa Corte ha già avuto occasione di Ed è altrettanto evidente precisare (cass. 9003/00) - che se, in sede di impugnazione del decreto di convalida possono essere dedotti i vizi del decreto stesso in relazione all'oggetto della convalida (e quindi la durata, le condizioni di tempo e luogo del restringimento temporaneo, la tempestività di trasmissione degli atti) nonché, sulla scorta delle esatte considerazioni della decisione 105/2001 della Corte Costituzionale, le questioni afferenti il susseguente accompagnamento alla frontiera dell'espulso a mezzo della forza pubblica, certamente non possono essere prospettate questioni afferenti il provvedimento espulsivo che è il presupposto della misura di restringimento in discorso ed avverso il quale è data autonoma ed incisiva tutela ai sensi degli artt. 13 e 13 bis del T.U. 286/98 come modificato dal D.Leg. 113/99. E di qui la radicale inammissibilità delle questioni poste in ricorso - tanto con riguardo alla pretesa sussistenza di causa di forza maggiore, giustificatrice del mancato rinnovo tempestivo del p.d.s. quanto in relazione alla allegata carenza del presupposto della espulsione, costituito dal n.o. del Giudice penale - esse essendo affatto estranee dai presupposti di legittimità della fase di convalida alla quale il ricorso fa pur riferimento. Nulla per le spese, in assenza di difese da parte degli intimati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 6 marzo 2002 II Cons.est. il Presidente Aluocin IL CANCELL POSITATA 200 Nu Marie Yuzzo